IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 2 2 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie, con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda al CIPE la ripartizione dei relativi ricavi, stimati in circa 10.500 miliardi di lire, che dovranno affluire al predetto Fondo ex art. 19; Viste le proprie deliberazioni del 27 aprile e del 10 maggio 1995, con le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per la concessione rispettivamente delle agevolazioni industriali a favore delle pregresse iniziative ex lege 64 / 1996 e degli incentivi in forma automatica a favore di nuove iniziative industriali; Viste la successiva deliberazione del 20 novembre 1996, concernente l'accantonamento di una quota di lire 600 miliardi a carico delle somme derivanti dai mutui ex art. 1, comma 8, della legge n. 488 / 1992, per fronteggiare eventuali minori cofinanziamenti comunitari; Vista inoltre la propria deliberazione del 23 aprile 1997 con la quale - nell'ambito della ripartizione di una prima quota di lire 5.100 miliardi a carico delle risorse derivanti dai mutui ex decreto-legge n. 67 / 1997 - si e' fra l'altro provveduto a finalizzare l'importo di lire 1.800 miliardi alla concessione delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative nelle aree depresse del Paese per l'anno 1997; Considerato che il Ministero dell'industria, per poter fronteggiare le richieste di agevolazione industriale ex lege n. 488 / 1992 prevedibilmente concedibili per l'anno 1997, ha rappresentato l'esigenza di una assegnazione complessiva di lire 4.500 miliardi, articolata come segue: lire 1.800 miliardi, gia' ripartiti in via programmatica con deliberazione del 23 aprile 1997; lire 700 miliardi a carico delle risorse derivanti dall'attivazione dei mutui ex art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67 / 1997, convertito nella legge n. 135 / 1997; lire 500 miliardi a carico delle risorse derivanti dall'attivazione dei mutui ex art. 1, comma 8, della legge n. 488 / 1992, a suo tempo accantonati con propria deliberazione del 20 novembre 1995; utilizzazione di una quota di lire 200 miliardi a carico dell'assegnazione complessiva di lire 1.800 miliardi gia' disposta a favore del Ministero dell'industria, con propria deliberazione del 10 maggio 1995, per la concessione delle agevolazioni in forma automatica ed eccedente rispetto al fabbisogno effettivamente accertato per tale finalita'; utilizzazione delle economie di spesa, per un importo di lire 1.300 miliardi, accertate dal Ministero dell'industria a fronte dell'assegnazione di lire 2.547,5 miliardi a favore delle pregresse iniziative industriali ex lege n. 64 / 1986, gia' disposta, con propria deliberazione del 27 aprile 1995, a carico dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488 / 1992; Considerato che le agevolazioni alle attivita' produttive sono in grado di attivare, con le procedure previste dalla legge n. 488 / 1992, un significativo volume di investimenti in un arco temporale ristretto; Ritenuto pertanto di dover procedere alle suddette assegnazioni, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine del 30 giugno 1997 entro il quale il Ministero dell'industria e' chiamato a formare, secondo le vigenti procedure, le graduatorie delle iniziative industriali, articolate su base regionale; Su proposta del Ministro del bilancio e della pogrammazione economica; Delibera: 1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67 / 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135 / 1997, e' assegnato, a favore del Ministero dell'industria, l'importo di lire 1.800 miliardi, gia' ripartito programmaticamente con la precedente deliberazione del 23 aprile 1997; a carico di tali risorse viene altresi' disposta, per le finalita' richiamate in premessa, un'assegnazione integrativa di lire 700 miliardi a favore dello stesso Ministero. 2. E' inoltre assegnata al Ministero dell'industria una quota di lire 500 miliardi a carico dell'accantonamento a suo tempo disposto da questo Comitato, con deliberazione del 20 novembre 1995, per un importo complessivo di lire 600 miliardi. 3. Il Ministero dell'industria e' infine autorizzato ad utilizzare, per le concessioni delle agevolazioni industriali ex lege n. 488 / 1992 di cui alla graduatoria 1997, le seguenti disponibilita' finanziarie: lire 200 miliardi gia' assegnati allo stesso Ministero per l'erogazione degli incentivi in forma automatica con la deliberazione del 10 maggio 1995 richiamata in premessa; lire 1.300 miliardi che hanno costituito economie di spesa accertate dal Ministero dell'industria a fronte dell'assegnazione di lire 2.547,5 miliardi di cui all propria deliberazione del 27 aprile 1995 citata nelle premesse. Roma, 26 giugno 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257