IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola,
formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e
governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina
per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l' accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1971, con il quale e'
stata approvata la deliberazione dell'8 maggio 1971, della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Sassari;
Viste le deliberazioni del 14 giugno 1996, del 29 ottobre 1996 e
del 4 marzo 1997 della commission e provinciale per la manodopera
agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la
quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro
coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con
il predetto decreto ministeriale;
Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
Decreta:
I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Sassari, sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte
contenute nelle deliberazione datate 14 giugno 1996, 29 ottobre 1996
e 4 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera
agricola di Sassari, ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 15,
della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 1997
Il Ministro: Treu