IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministero dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
Visto il decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
Viste le ordinanze n. 2621 del 1 luglio 1997 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio
1997 e n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997;
Viste le osservazioni e le proposte formulate dal comitato tecnico
amministrativo, istituito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2621
del 1 luglio 1997, nelle sedute del 31 luglio 1997 e 7 agosto 1997;
Considerato che si rende necessario provvedere a specificazioni ed
integrazioni dei contenuti della citata ordinanza n. 2621 del 1
luglio 1997 e prorogare la decorrenza dei termini previsti nella
stessa ordinanza in relazione a esigenze operative;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Nell'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 come integrata
dall'ordinanza 2630 del 24 luglio 1997 sono apportate le seguenti
ulteriori modifiche e integrazioni:
all'art. 3, comma 1, secondo capoverso, e' aggiunto il seguente
periodo "Il comitato tecnico - amministrativo di cui all'art. 3
dell'ordinanza 2621 del 1 luglio 1997 puo' avvalersi per particolari
aspetti specifici su invito del presidente di esperti nei settori
tecnico e amministrativo. Agli esperti sara' corrisposto
limitatamente alle sedute del comitato a cui partecipano, il
trattamento di missione e un gettone di presenza nella misura
prevista dal decreto del Sottosegretario di Stato per la protezione
civile n. 2287 del 25 luglio 1997 di nomina del comitato stesso, per
i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali che
integrano il comitato stesso";
all'art. 3, comma 1, terzo copoverso, e' aggiunto alla fine il
seguente periodo: "Nel caso di piu' progetti aventi caratteristiche
tecniche simili e connessioni funzionali, da realizzare in zone
limitrofe o in condizioni ambientali analoghe, il comitato procede
all'esame degli studi, delle indagini preliminari e dei progetti
ancorche' l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a due
miliardi";
all'art. 4 si aggiunge il seguente comma: "6. I soggetti attuatori
e i commissari delegati devono sottoporre all'esame del comitato
tecnico di cui al precedente art. 3 i progetti di massima ovvero se
gia' disponibili i progetti esecutivi";
l'art. 5, comma 1, primo capoverso, e' sostituito con il seguente:
"Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7
all'affidamento degli interventi in programma di cui all'art. 1,
dotati di progetto di massima si puo' procedere a mezzo appalto
concorso, salvo diversa determinazione del comitato conseguente
all'esame del progetto e degli atti tecnico amministrativi
propedeutici all'affidamento dei lavori. I lavori dovranno essere
consegnati entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto da
parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma
2";
nell'art. 7 e' soppressa la deroga all'art. 34 della legge 11
febbraio 1994, n. 109. Nello stesso articolo anziche' "decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55,
articoli 3, 4, 6 e 8" deve leggersi "decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8".