IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n.
317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Unita' previsionali di base)
1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione
dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unita'
previsionali di base, che formano oggetto di approvazione
parlamentare. Le unita' previsionali di base costituiscono
l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. La
determinazione delle unita' previsionali di base deve assicurare
la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi
posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del
criterio della ripartizione delle risorse per funzioni,
individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti
dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare
la congruenza delle attivita' amministrative agli obiettivi
medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2.
Per l'entrata, le unita' previsionali di base sono articolate per
titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile
1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le
entrate tributarie, le unita' previsionali sono ulteriormente
distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria
dei tributi ovvero dalla specifica attivita' di accertamento e di
controllo degli uffici finanziari.
3. Per la spesa, le unita' previsionali di base sono ripartite
secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto
capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese
correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle
corrispondenti unita' previsionali di base di livello inferiore,
individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del
voto parlamentare.
4. Le unita' previsionali di base per la spesa corrente sono
articolate in unita' per spese di funzionamento, per interventi,
per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o
sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per
oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese
quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini
conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali
caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in
unita' previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti
previsti dal comma 1. Le unita' previsionali di base per la spesa
in conto capitale sono articolate in unita' per spese di
investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre
spese.
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro competente, individua le
unita' previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del
bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilita' amministrativa, in relazione al
quale sono determinate le unita' previsionali di base, e'
individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della
struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed
alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello
Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge
15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unita' previsionali
persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalita' di
riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione
amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle
leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
7. Il contenuto delle unita' previsionali di base e le modificazioni
eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle
unita' stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli
allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno
stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra
l'altro, i capitoli nei quali e' disaggregata ciascuna unita'
previsionale di base ai fini della gestione e della
rendicontazione, nonche' il carattere giuridicamente obbligatorio
o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative
disposizioni legislative; sono indicati, altresi', i tempi di
esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito
dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito
delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in
ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
8. Per l'anno finanziario 1998 le unita' previsionali di base e di
entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione
parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella
tabella A allegata al presente decreto legislativo.
9. La determinazione delle unita' previsionali di base e' effettuata
con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato,
con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni
rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In
appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati,
divisi per stati di previsione, le predette unita' previsionali di
base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e' l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina il trasferimento
dalle Camere al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- L'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i
principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve
uniformarsi nell'esercizio della delega per la
ristrutturazione del bilancio dello Stato ed il riordino
del sistema di Tesoreria unica.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo".
- L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, al fine
dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del
comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4
dell'art. 7, istituisce una apposita commissione
bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 1 della legge 3 aprile 1997,
n. 94, recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base al bilancio dello Stato." e' il
seguente:
"1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unita' previsionali di base, ai fini dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo
all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore
e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative,
ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai
cittadini;
b) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione
parlamentare le unita' previsionali di base sono suddivise
in unita' relative alla spesa corrente e unita' relative
alla spesa in conto capitale. Le unita' relative alla spesa
corrente sono suddivise in unita' relative alle spese di
funzionamento e unita' per interventi. In autonome
previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri
di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla
spesa di conto capitale comprendono le partite che
attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle
partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonche' ad
operazioni per concessioni di crediti; le unita' di parte
corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli
oneri di personale, nonche' quelle per interventi
comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e
funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni
di cui al terzo comma, nonche' secondo il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa
medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai
fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile
da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui
viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le
classificazioni economica e funzionale si conformano ai
criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del
settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti
danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi
criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita'
previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo'
essere anche discontinua in relazione alle necessita' della
codificazione meccanografica".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4, della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
"Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro
il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non
oltre il termine del 31 ottobre.
Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo
5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con
decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro
il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme
versate dopo tale data e comunque entro la chiusura
dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno
successivo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione, indicando, per
ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad
integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti
insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui
al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per
il pagamento dei titoli trasportati."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concerne
la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, contiene il regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
contabili.