Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 31 luglio
1997, n. 249, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217, corredate delle relative note previste dall'art. 10, commi 2,
3 e 3-bis del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Ministero delle comunicazioni
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle
comunicazioni".
Organi dell'Autorita'
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito
dal presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio
e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le
infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e
i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri
quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non
si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
Compiti della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle
norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Incompatibilita'
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Competenze degli organi
dell'Autorita'
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e
il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero
delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base
alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita'
da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da
diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o
riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel
territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei
criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi
da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore
della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi
ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di interconnessione e accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della
controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio
pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio
agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di
interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso
all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle
leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto
nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli
eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di
determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le
eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e
tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio
di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di
tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme
comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei
servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta
del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei
prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e
puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse
e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi
di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera,
in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del
prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche'
l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di
parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita
ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove
la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai
mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede
ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche
legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore
delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso
ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la
predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione",
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di
cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e
per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di
lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali,
alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture
rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella
legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni
dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le
infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i
prodotti.
Redistribuzione delle competenze
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma
9.
Separazione contabile e
amministrativa
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le
imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o
autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel
termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
Regolamento organizzativo e codice
etico dell'Autorita'
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure
per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle
modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di un
documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al
presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Soggetti legittimati a presentare
denunzie
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
Tentativo di conciliazione extra
giudiziale di controversie.
Sospensione termini processuali
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta
giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
Tutela dei consumatori e degli
utenti
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure rela-
tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea
per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela
dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita'
nella definizione delle predette procedure costituiscono princi'pi
per la definizione delle controversie che le parti concordino di
deferire ad arbitri.
Organi ausiliari. Comitati
regionali per le comunicazioni
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali
per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
Personale dei comitati regionali
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure
di mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato
territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in
posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Servizio di polizia delle
telecomunicazioni. Attivita' della
Guardia di finanza
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i
compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
Collaborazione con organismi esteri
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
Ruolo organico del personale
dipendente
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva
determinazione della pianta organica si procede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente
e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'.
Contratti a tempo determinato
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Utilizzazione di dipendenti
pubblici
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il 20
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Primo reclutamento di personale
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita'
puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
Deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato: estensione ad
altre Autorita'
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle
disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si
applicano anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
Abrogazione di norme
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le
disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento
l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Ristrutturazione degli uffici del
Ministero delle comunicazioni
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
Forum per le comunicazioni
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
Disposizioni transitorie
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla
presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Giurisdizione esclusiva e
competenza del giudice
amministrativo
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Procedimento giurisdizionale
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti
dell'Autorita', puo' definire immediatamente il giudizio nel merito,
con motivazione in forma abbreviata. La medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali
sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facolta' di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello
immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
Consiglio nazionale degli utenti
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli
utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze
di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime
pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e
a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in
materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto e di
dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i
criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi
componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
Sanzioni
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita'
espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della
propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene
previste dall'articolo 2621 del codice civile.
Sanzioni
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorita'.
Sanzioni
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso
soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
Sanzioni
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha
disposto la trasformazione dell'amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 481/1995 si
vedano le note all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 1, comma 4:
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 103/1975
e' il seguente:
"Art. 1. (*) - La diffusione circolare di programmi
radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di
programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via
cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi
dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico
essenziale ed a carattere di preminente interesse generale,
in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini
e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in
conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. Il
servizio e' pertanto riservato allo Stato.
L'indipendenza, l'obbiettivita' e l'apertura alle diverse
tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle
liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi
fondamentali della disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo
comma e dei principi, di cui al secondo comma, la
determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della
vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla
Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono
soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
prile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Essa e' composta di quaranta membri designati
pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi
parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che
sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere
del Parlamento sentiti i rispettivi, uffici di presidenza.
Detto regolametno stabilisce le modalita' per il
funzionamento della Commissione stessa e la sua
articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei
poteri di cui al presente articolo. Una di dette
sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle
richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 6".
"Art. 4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e al vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei
programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
disponibili, controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro
osservanza;
_____
(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 202
del 28 luglio 1976.
stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e
decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni
adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al
successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le ribriche di "Tribuna
politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e
"Tribuna stampa";
indica i criteri genrali per la formazione dei piani
annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo
riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale
e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal
consiglio di amministrazione della societa' concessionaria
le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la
rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamnete ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del
consumatore e la compatibilita' delle esigenze delle
attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse
e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti
specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e
televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento
dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle
attivita' e sui programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della
societa' concessionaria secondo le modalita' previste
dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla
legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli
adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del
Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli
regionali e al consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo'
invitare il presidente, gli amministratori, il direttore
generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la
effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di
documenti".
- La legge n. 206/1993 detta disposizioni sulla societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
- Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si
vedano le note all'art. 5, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 5:
- Per il testo dell'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11 della
legge numero 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma
6.
Note all'art. 1, comma 6:
- La legge n. 223/1990 reca: "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato". Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 3, dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 12 e 13, e dell'art. 31:
"Art. 3, comma 3. - Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della
difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri
Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei
servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate,
nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel
rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali
in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano
nazionale di ripartizione delle radio".
"Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria). -
1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria.
2. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la
carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di
sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i
professori universitari ordinari nelle dicipline
giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di
riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di
massa.
3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere
confermato per piu' di una volta; per tutta la durata
dell'incarico non puo' esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale, ne' essere amministratore
di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive,
ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti
nel settore.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se
dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se
professore universitario, e' collocato in aspettativa.
5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella
spettante ai giudici della Corte costituzionale.
6. (Omissis).
7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
8. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme del Garante stesso.
9.-11. (Omissis).
12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante
dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata
in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la
data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del
Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla
quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
13. Il Garante predispone annualmente una relazione
sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione della
presente legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce".
"Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del
Garante e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 9,
20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta
gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non
superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il
termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a 15
dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una soma da lire
10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia
effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4
dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove
ricorrano giustificati motivi.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 1, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro
l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
la sospensione dell'efficacia della concessione e
dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta
giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a
trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per
fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi,
nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su
proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
concessione o autorizzazione, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli
interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro
un termine non superiore a quindici giorni a tal fine
assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il
Ministro delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme richiamate nel comma 8, si
applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi
piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi
ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue
il divieto di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio
della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi
5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti
soggettivi riguardino il rappresentante legale della
persona giuridica titolare della concessione, la revoca di
cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non
venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione
comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
16. I direttori dei circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al
Garante ed al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo spettano
eslusivamente allo Stato".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 225/1992 e' il
seguente:
"Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). -
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'art. 17,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di
ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
della protezione civile, le strutture operative nazionali
svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione
civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche'
compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emenate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 675/1996 e' il
seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preven-
tive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
mmodalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'art. 4, coma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".
- La legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria".
- Il D.P.R. n. 268/1982 reca: "Disposizioni di attuazione
della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".
- Il D.P.R. n. 49/1983 reca: "Norme di attuazione
dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria, in materia di tariffe telefoniche,
telegrafiche, postali e dei trasporti".
- Il D.P.R. n. 255/1992 reca: "Regolamento di attuazione
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- Il testo dell'art. 476, comma 1, del codice penale e'
il seguente: "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.L. 1 dicembre
1993, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni
sinidacali maggiormente rappresentative, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un
segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici
definendo, nei limiti della dotazione organica, le
modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale
agli uffici;
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste
e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di
studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore
delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione
della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-
aziendali nel settore dei servizi pubblici;
c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico
delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in
relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla definizione della posizione pensionistica e
previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il
trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli
immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche
deI personale indicate nella tabella A, purche' senza
maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze
rispetto alle effettive presenze".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n.
545/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n.
650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.
Note all'art. 1, comma 6:
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 6 e 20, comma 1, della
legge n. 287/1990, e' il seguente:
"Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
"Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi".
"Art. 4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della
liberta' di cocorrenza). - 1. L'autorita' puo' autorizzare,
con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese
o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che
diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul
mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un
sostanziale beneficio per i consumatori e che siano
individuati anche tenendo conto della necessita' di
assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul
piano internazionale e connessi in particolare con
l'aumento della produzone, o con il miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione
ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.
L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni
non strettamente necessarie al raggiungimento delle
finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che
risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale
del mercato.
2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di
autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero
quando venga meno alcuno dei presupposti per
l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione e' presentata
all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di
cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla
presentazione della richiesta stessa".
"Art. 6 (Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Nei
riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se
comportino la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo
conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli
utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese
interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della
struttura dei mercati, della situazione competitiva
dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul
mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento
della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui
all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione
comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la
concentrazione ovvero l'autorizza, prescrivendo le misure
necessarie ad impedire tali consegunze".
"Art. 20 (Aziende ed istituti di credito, imprese
assicuartive e dei settori della radiodiffusione e
dell'editoria), comma 1. - Nei confronti delle imprese
operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria
l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta
all'autorita' garante prevista dalla legislazione vigente
per i settori della radiodiffusione e dell'editoria".
- Per il testo degli articoli 1 e 4 della legge n.
103/1975 si vedano le note all'art. 1, comma 4.
- Il testo della legge n. 481/1995 e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni della presente
legge hanno la finalita' di garantire la promozione della
concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di
pubblica utilita', di seguito denominati ''servizi'',
nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi
in condizioni di economicita' e di redditivita',
assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo
omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri
predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria in materia e degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve
altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica
utilita', ivi compreso ai soli fini del presente comma
l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per
la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative
modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai
fini dell'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari".
"Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - 1. Sono istituite le Autorita' di
regolazione di servizi di pubblica utilita', competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su
altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi generali cui si ispira la normativa relativa alle
Autorita'.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
sul territorio italiano degli organismi pubblici che
svolgono funzioni di carattere nazionale, piu' Autorita'
per i servizi pubblici non possono avere sede nella
medesima citta'.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorita'
sono definite da normative particolari che tengono conto
delle specificita' di ciascun settore sulla base dei
principi generali del presente articolo. La presente legge
disciplina nell'art. 3 il settore dell'energia elettrica e
del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con
appositi provedimenti legislativi.
5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di
propria competenza.
6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali competenti
per la regolazione e il controllo, svolgono attivita'
consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di
propria competenza anche ai fini della definizione, del
recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da due membri, nominati con decrelo del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate. In sede di prima
attuazione della presente legge le commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico.
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico
i componenti delle Autorita' non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel
settore di competenza; la violazione di tale divieto e'
punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una
sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma
tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 milliardi di lire, e,
nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. I componenti e i funzionari delle Autorita',
nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva
all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di cui al comma 12, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle pro-
cedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli
relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e
controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli
concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
11. Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita'
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui
all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a re-
gime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso
per i soggetti esercenti i servizi comunque stabilite,
siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e
della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci
di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare
il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte
le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo
altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnico-
economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove
previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del
mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi
di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi
17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da
assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e
l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio
nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso efficiente delle risorse di cui al comma 1
dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi
tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai
criteri di cui alla presente lettera delle proposte di
aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si
pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il
servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della
proposta; qualora la pronunca non intervenga entro tale
termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
Ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni
di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima
trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la
possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le proce-
dure per l'erogazione del servivio, assicurare la sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio
adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione
dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
pubblico con indicazione di stanadards dei singoli servizi
e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di
cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede
all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i
principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda
accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformita'
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita'
generale.
14. A ciascuna Autorita' sono trasferite tutte le
funzioni amministrative esercitate da organi statali e da
altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento
autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il
Ministro competente continua comunque ad esercitare le
funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa
vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate
alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme
contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto
speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe
i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte.
18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad
altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui
al comma 12, lettera e), che l'Autorita' fissa per la
determinazione della tariffa con il metodo del pricecap,
inteso come limite massimo della variazione di prezzo
vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici
mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' riferimento
ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a stand-
ards prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al
controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso
efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna
Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti
di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g),
l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo, nell'ambito del documento di
programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita'
il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilita' che corrispondono agli interessi generali del
Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute
a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni,
la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina,
audizioni periodiche delle formazioni associative nelle
quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel
medesimo regolamento sono altresi' disciplinati audizioni
periodiche delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo
svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degl utenti
e sull'efficacia dei servizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 171, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attivita' svolte dalle
Autorita' idonee a garantire agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contradittorio, in
forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalita'
per l'esperimento di produre di conciliazione o di
arbitrato in contraddittorio presso le Autorita' nei casi
di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il
servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali procedure
di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in
prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle
istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri,
sono sospesi i termini per il ricorso in sede
giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile. Il
verbale di conciliazione o la decisione arbitrale
costituiscono titolo esecutivo.
25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle
Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale
amministrativo regionale ove ha sede l'Autorita'.
26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita'
e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino
pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27. Ciascuna Autorita' ha autonomia organizzativa,
contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione, soggetto al controllo della
Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorita', con propri regolamenti,
definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le
norme concernenti l'organizzazione interna e il
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
che non puo' eccedere le ottanta unita', l'ordinamento
delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il
trattamento giuridico ed economico del personale. Alle
Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del
presente articolo.
29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella
pianta organica di ciascuna Autorita' avviene mediante
pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le
quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna
Autorita' provvede mediante apposita selezione anche
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita' comunque nella
misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella
pianta organica.
30. Ciascuna Autorita' puo' assumere, in numero non
superiore a quaranta unita', dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni,
nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per
non piu' di due volte.
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di
contratto a tempo determinato presso le Autorita' non puo'
assumere altro impiego o incarico ne' esercitare altra
attivita' professionale, anche se a carattere occasionale.
Esso, inoltre, non puo' avere interessi diretti o indiretti
nelle impre del settore. La violazione di tali divieti
costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita,
ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di
lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di
lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu'
regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze
connesse a quelle attribuite alle Autorita' dalla presente
legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a
rivedere le piante organiche delle amministrazioni
pubbliche interessate dalla applicazione della presente
legge e cessano le competenze esercitate in materia dal
Comitato interiministeriale per la programmazione
economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano
gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano
le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorita', con riferimento agli atti e ai
compomenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al
loro controllo, segnalano all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di
violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della
concorrenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di
trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in
ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di
servizio e degli altri strumenti di regolazione
dell'esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma
1, la cui durata non puo' essere superiore ad anni
quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del servizio in concessione e'
disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di
programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il
soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli
scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire
nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e le
procedure di indennizzo automatico nonche' le modalita' di
aggiomanto, revisione e rinnovo del contratto di programma
o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un
regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui
alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
al comma 36. Le determinazioni delle Autorita' di cui al
comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
del regolamento di servizio.
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione deI
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo
non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo
esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio
stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
anno nella misura e secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
39. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare
il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio
in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese
di funzionamento di ciascuna Autorita'.
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
41. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 3. (Disposizioni relative all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni
concernenti il settore elettrico). - 1. In relazione a
quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della presente
legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas le funzioni in materia di energia
elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto
art. 5, sino alla emanazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui
all'art. 2, comma 28, della presente legge.
2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura
dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per
tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio
nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti
dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili
fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali
e agli acquisti di energia importata nonche' le voci
derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della
nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed
assimilate. L'Autorita' accerta, inoltre, la sussistenza di
presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli
oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei
lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla
chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonche' dalla
copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle
disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano
energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33
della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono
specificate nella tariffa. L'Autorita' verifica la
congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi
degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione
dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari
nonche' alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle
competenze di cui al comma 7 del presente articolo.
3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei
poteri di cui all'art. 2, rispettivamente comma 12, lettera
e), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare
l'individuazione delle diverse componenti le tariffe
nonche' dei tributi e altri oneri.
4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al
netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti
esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei
parametri di cui all'art. 2, comma 18, stabiliti
dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e),
nonche' degli eventuali elementi di cui all'art. 2, comma
19, predispongono la proposta di aggiornamento delle
tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno
alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 2, comma 12. Trascorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di
aggiornamento senza che l'Autorita' abbia verificato la
proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove
l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o
effettuare approfondimenti, il suddetto termine e'
prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai
servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate
entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1
gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorita'
provvede a definire eventuali aggiornamenti delle
perequazioni.
5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi
relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica
acquistata da produttori nazionali e importata avviene per
effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di
criteri predefiniti dall'Autorita' e correlati
all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe
viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio
ed e' sottoposto a successiva verifica da parte
dell'Autorita'.
6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti
esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei
provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro
competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di
cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorita'.
7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato
interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in materia di energia
elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia,
salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche
nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come
integrato e modificato dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del
contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata,
in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di
cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a.
entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di
energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di
cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in
tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria
dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative
continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso
il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi
aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9
germaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui
all'art. 1 della presente legge.
8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore
elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2 comma
12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione,
di trasmissione e di distribuzione come se le stesse
fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti
pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato
patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per
ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20,
primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le
attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese
elettriche degli enti locali restano affidate in conessione
da parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. I rapporti. tra le imprese elettriche
degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 9
gennaio 1991, n. 9.
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1, comma 8:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n.
545/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n.
650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 9:
- Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note
all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 1, comma 14:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 273/1995, e'
il seguente: "2. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il
dipendente pubblico eccedente puo' essere trasferito,
previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a
richiesta di quest'ultima".
- Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 540/1996, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 650/1996, e'
il seguente:
"Art. 12. - 1. La tabella A allegata al decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione
organica del personale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, e' sostituita dalla seguente:
Tabella A
(prevista dall'articolo 12, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Qualifica o categoria Unita'
__ __
Dirigente generale .............................. 8 (*)
Dirigente ....................................... 52 (**)
9 categoria ..................................... 165
8 categoria ..................................... 186
7 categoria ..................................... 285
6 categoria ..................................... 750
5 categoria ..................................... 223
4 categoria ..................................... 276
3 categoria ..................................... 105
2 categoria ..................................... -
______
Totale . . . . 2.050
_______
(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario
generale.
(**) Di cui ventisei dirigenti amministratori e ventisei
dirigenti tecnici.
2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica
di cui alla tabella A prevista dall'art. 12, comma 2, del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono
contestualmente portati in riduzione nelle consistenze
organiche del personale dell'Ente poste italiane.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi entro il termine di
centoventisei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del
tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, si procedera', in esito alle
risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto
conto delle funzioni da trasferirsi all'autorita' di
settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui
al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle
strutture centrali e periferiche nelle quali e' articolato
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data
del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attivita'
attribuite alla competenza del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1 dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima,
prestava servizio in posizione di comando presso il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita,
a domanda da presentare dagli interessati entro trenta
giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso,
nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al
predetto personale e' attribuito il trattamento giuridico
ed economico che sarebbe loro spettato ove fossero stati
inseriti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16
aprile 1994. Al personale dell'Ente poste italiane che,
alla data del 1 settembre 1995, prestava servizio in
posizione di comando presso le altre amministrazioni dello
Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita'
volontaria o concordato. I comandi in atto cessano in ogni
caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste
italiane in societa' per azioni e, comunque, non possono
essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla
data del 28 dicembre 1995.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3
e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni
annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996,
1997 e 1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'avvio del servizio commerciale da
parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile
di comunicazione con il sistema europeo in tecnica
digitale, denominato GSM.
6. L'Istituto postelegrafonici e' autorizzato ad attuare
progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni
determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio
dell'istituto postelegrafonici".
Nota all'art. 1, comma 18:
- Per il testo dell'art. 2, comma 30, della legge n.
481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 1, comma 19:
- Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 e' il
seguente:
"Art. 13. (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore con altri impieghi pubblici o privati, il
professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa
per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita'
europee;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente dei Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
delegato di enti pubblici a carattere nazionale,
interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di
societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro.
Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive
di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
e la presidenza, sempre che non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di
rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di
laurea, di componente del Consiglio universitario
nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del
Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita la
possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali ed attivita' di ricerca, anche applicativa, con
modalita' e secondo un calendario da determinare d'intesa
tra il professore e il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'".
- Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 231/1991 e' il
seguente:
"Art. 41. (Indennita' di funzione).- 1. Al personale
addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3 spetta
l'indennita' di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058".
Nota all'art. 1, comma 21:
- Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note
all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 1, comma 22:
- Per il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13
della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma
6.
- Il testo dell'art. 8, comma secondo, della legge n.
416/1981 e' il seguente: "Il Garante dell'attuazione della
presente legge presenta per il tramite del Governo alle
Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica una relazione semestrale sullo stato
dell'editoria, alla quale e' allegato un prospetto
illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai
sensi della presente legge nonche' dei dati di cui al primo
comma dell'art. 12; riferisce, sulle materie affidategli,
alle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento
ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti
parlamentari; esercita le altre funioni previste dalla
presente legge".
- Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n.
223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.
Nota all'art. 1, comma 23:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988
e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".6>
Nota all'art. 1, comma 25:
- Il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 332/1994,
convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994, e' il
seguente
"Art. 1-bis (Regolazione delle tariffe e controllo della
qualita' dei servizi). - 1. Le dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici
nelle societa' di cui all'art. 2 sono subordinate alla
creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione
delle tariffe e il controllo della qualita' dei servizi di
rilevante interesse pubblico".6>
Nota all'art. 1, comma 27:
- Il testo dell'art. 33 della legge n. 1034/1971 e' il
seguente:
"Art. 33. - Le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte,
qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un
danno grave e irreparabile, puo' disporre, con ordinanza
motivata emessa in camera di consiglio, che l'esecuzione
sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato
provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in
camera di consiglio, ove ne facciano richiesta".6>
Nota all'art. 1, comma 28:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996
e' il seguente:
"Art. 1. (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti delle liberta' fondamentali
nonche' della dignita' delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale; garantisce altresi' i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione".6>
Nota all'art. 1, comma 29:
- Il testo dell'art. 2621 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizioni
di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a
venti milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi".