IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazine di origine controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed e' stato appprovato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, il decreto ministeriale 1 giugno 1987, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, i decreti ministeriali 18 giugno 1992 e 30 ottobre 1995 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale per tutte le tipologie dei vini della denominazione di origine controllata in questione ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della denominazione medesima; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione di vini in discorso, di accogliere la domanda degli interessati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli", previsto nella misura di 6,0 g/l dall'art. 6 del disciplinare di produzione, e' modificato nella misura di 5 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1997 Il dirigente: Adinolfi