IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazine di origine controllata
dei  vini "Colli  Orientali del  Friuli"  ed e'  stato appprovato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti il decreto  del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1979,
il  decreto ministeriale  1 giugno  1987, il  decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1989, i decreti ministeriali 18 giugno 1992
e  30 ottobre  1995 con  i quali  sono state  apportate modifiche  al
disciplinare di  produzione dei  vini della denominazione  di origine
controllata di che trattasi;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione  del  valore  minimo  dell'acidita'  totale  per  tutte  le
tipologie  dei vini  della  denominazione di  origine controllata  in
questione ai  sensi dell'art.  6, ultimo  comma, del  disciplinare di
produzione della denominazione medesima;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuta l'opportunita',  in relazione alle  particolari condizioni
ambientali  della zona  di produzione  ed alle  esigenze tecniche  di
elaborazione  di vini  in discorso,  di accogliere  la domanda  degli
interessati;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura  per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e  l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede  che  le  denominazioni  di origine  vengano  riconosciute  o
modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il limite minimo  dell'acidita' totale dei vini  a denominazione di
origine  controllata "Colli  Orientali  del  Friuli", previsto  nella
misura  di 6,0  g/l dall'art.  6 del  disciplinare di  produzione, e'
modificato nella misura di 5 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi