IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il proprio  decreto 18 novembre 1995 con il  quale sono state
riconosciute   le   indicazioni   geografiche  tipiche   "Bianco   di
Castelfranco Emilia",  "ColliImolesi", "Forli'", "Fortana  del Taro",
"Modena" o "Provincia di  Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o
"Bianco del  Sillaro", "Val Tidone",  "Emilia" o "dell'Emilia"  per i
vini  prodotti  nel  territorio   della  regione  Emilia  Romagna  ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il  proprio decreto 10  aprile 1996  con il quale  sono state
apportate  integrazioni ai  disciplinari  di produzione  dei vini  ad
indicazione  geografica   tipica  approvati  con  il   decreto  sopra
indicato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della indicazione geografica tipica "Terre di Veleja";
  Visti il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della indicazione geografica  tipica "Terre di Veleja"
e  del relativo  disciplinare  di produzione  formulata dal  Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere  e la proposta di disciplinare  di produzione sopra
citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
indicazione  geografica  tipica  per  i  vini  "Terre  di  Veleja"  e
all'approvazione   del  relativo   disciplinare   di  produzione   in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari di  produzione  prevede  che per  i
riconoscimenti  e le  approvazioni di  cui trattasi  si provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta l'indicazione geografica  tipica dei vini "Terre di
Veleja" prodotti nella regione Emilia Romagna.