IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Bianco di Castelfranco Emilia", "ColliImolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia Romagna ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 10 aprile 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica approvati con il decreto sopra indicato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Terre di Veleja"; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica per i vini "Terre di Veleja" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Terre di Veleja" prodotti nella regione Emilia Romagna.