IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art.
2, comma 207, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate
ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite alla
Cassa depositi e prestiti (di seguito "Cassa"), la quale provvede ai
relativi pagamenti in favore dei beneficiari e che alla Cassa
medesima sono corrisposte a valere sulle predette risorse somme a
titolo di commissione per il servizio reso, nonche' a titolo di
interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 1997, n.
105, con la quale sono stati disciplinati gli istituti della
programmazione negoziata, e, in particolare, le disposizioni di cui
ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito
di disciplinare, con proprio decreto, le modalita' dei predetti
pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n.
292, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese, nonche' la relativa circolare
applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30
dicembre 1995, n. 303;
Ritenuta l'opportunita' di fare riferimento, per quanto occorra,
alle modalita' e alle procedure di erogazione recate dal predetto
decreto del Ministro dell'industria e dalla relativa circolare
operativa, in considerazione dell'espresso rinvio operato in tal
senso dal C.I.P.E. in ordine all'istruttoria dei progetti dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
Ritenuto, altresi', che per il servizio da effettuare in relazione
agli interventi previsti dalla predetta delibera del C.I.P.E. possa
essere riconosciuto alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di
amministrazione, una commissione nella misura dello 0,10 per cento
delle somme erogate e che sulle eventuali anticipazioni finanziarie
possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i
mutui effettuati dalla Cassa medesima;
Decreta:
Art. 1.
Prestazioni della Cassa
1. La Cassa, con le modalita' di cui al presente decreto e nei
limiti delle somme assegnate dal C.I.P.E. ai sensi della normativa
indicata in premessa, provvede:
a) all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, dei
finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative
imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei
patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati, nei
limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento;
b) al pagamento dei compensi spettanti alle societa' convenzionate
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dei punti 2.10.1, lettera b), e 3.7.1, secondo capoverso, della
delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, per l'istruttoria dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
c) al pagamento dei compensi spettanti alle societa' convenzionate
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi del punto 2.10.1, secondo capoverso, della predetta delibera,
per le attivita' di assistenza e supporto ivi indicate.
2. Le somme destinate ai pagamenti oggetto del presente decreto
sono versate su due distinti conti correnti infruttiferi aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore della Cassa e
relativi, rispettivamente, ai patti territoriali e ai contratti
d'area.