IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18  del regolamento CEE del Consiglio n.  822 / 87 del
16 marzo 1987,  il quale prevede che quando  le condizioni climatiche
in  talune  zone viticole  lo  rendano  necessario gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823  /  87 del  16  marzo  1987, il  quale  prevede  che, qualora  le
condizioni climatiche  lo richiedano, in  una delle zone  viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva,
del  mosto d'uva  parzialmente fermentato,  del vino  atto a  dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4  del regolamento CEE del Consiglio n.  2332 / 92 del
13  luglio  1992  il  quale   prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando  le condizioni  climatiche nel suo  territorio lo
abbiano  reso  necessario,  l'arricchimento delle  partite  destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
1 del regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  gli attestati  degli  assessorati regionali  all'agricoltura
delle regioni  Valle d'Aosta e Toscana,  Umbria, Lombardia, Sardegna,
provincia autonoma di Bolzano, con  i quali gli organi medesimi hanno
certificato  che nei  propri  territori si  sono  verificate, per  la
vendemmia 1997,  condizioni climatiche  sfavorevoli ed  hanno chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che   autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella  campagna vitivinicola 1997-98 e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Valle  d'Aosta,  Toscana,   Umbria,  Lombardia,  Sardegna,  provincia
autonoma di Bolzano.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 1 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto