IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e, in
particolare, gli articoli 19, 22, 51, comma 3, 76, 77, 78, 79, 80 e
81;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove
disposizioni per le zone montane;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica
istruzione e l'Unione delle provincie d'Italia sottoscritto il 15
dicembre 1995;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1996, n. 236,
concernente misure di razionalizzazione della rete scolastica per gli
anni scolastici 1996-97 e 1997-98;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla riorganizzazione degli
insediamenti scolastici al fine di garantire maggiore efficacia alla
spesa per l'istruzione in conformita' agli obiettivi indicati
dall'art. 1 della legge n. 662/96 gia' citata;
Visto il parere negativo della conferenza dei Presidenti delle
Regioni espresso nella seduta del 13 febbraio 1997 sullo schema di
decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 70,
della legge n. 662 sopracitata;
Considerato che il suddetto parere e' motivato con prevalente
riguardo alle funzioni e ai poteri da attribuire alle regioni e agli
enti locali, comprese le comunita' montane, nel procedimento di
riorganizzazione della rete scolastica;
Riscontrata la conformita' della normativa contenuta nello schema
del decreto al combinato disposto dei commi 70 e 81 dell'art. 1 della
stessa legge n. 662;
Tenuto conto dell'urgenza di definire l'assetto organizzativo degli
istituti di istruzione al fine di garantire la tempestiva
effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare
inizio dell'attivita' scolastica per il prossimo anno scolastico;
Ritenuta peraltro l'opportunita', in considerazione dei motivi di
dissenso complessivamente manifestati con l'anzidetto parere, di
introdurre maggiori elementi di flessibilita', nelle disposizioni
contenute nello schema di provvedimento, favorendo la partecipazione
degli enti locali alle decisioni sulla localizzazione dell'offerta
formativa, con particolare riguardo alle esigenze delle comunita'
montane, delle piccole isole e delle zone caratterizzate da rilevanti
fenomeni di devianza minorile e giovanile;
Decreta:
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA
Art. 1
(Principi generali)
1.1 Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e
alle modalita' di impiego delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie, sono emanate le disposizioni sulla riorganizzazione
della rete scolastica contenute nei successivi articoli.
1.2 Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie
condizioni di fruibilita' del servizio scolastico, in relazione
all'eta' degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole
interessate, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche
caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed
orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo
alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole isole, nonche'
gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni
portatori di handicap.
1.3 Ai fini indicati al comma 2 sono consentite compensazioni tra le
previsioni contenute nelle tabelle annesse al presente decreto per
ciascun grado di scuole, o limitati scostamenti dalle stesse
previsioni, senza derogare, pero', ai limiti degli organici
provinciali predeterminati dal relativo decreto interministeriale.