IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC.54 (66) adottata il 30 maggio 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996. n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista la domanda della societa' Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per le zattere di salvataggio denominate "6DK+, 12DK+, 20DK+, 25DK+, 12DKF+, 20DKF+, 25DKF+, 35DKF1, 50DK"; Considerato che le zattere di salvataggio sono quelle gia' riconosciute di "tipo approvato" con i decreti nn. 136/96 del 31 maggio 1996, 137/96 del 31 maggio 1996, e 138/96 del 31 maggio 1996; 139/96 del 31 maggio 1996; 142/96 del 31 maggio 1996; 143/96 del 31 maggio 1996; 144/96 del 31 maggio 1996; 145/96 del 31 maggio 1996; 140/96 del 31 maggio 1996; 152/96 del 3 luglio 1996; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale, volti a verificare le modifiche richieste dalla societa' predetta, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG38TA, in data 16 maggio 1997, trasmessa in allegato all'istanza in data 26 maggio 1997; Decreta: Art. 1. Sono dichiarate di "tipo approvato" le zattere di salvataggio denominate "6DK+, 12DK+, 20DK+, 25DK+, 12DKF+, 20DKF+, 25DKF+, 35DKF1, 50DK", fabbricate dalla Viking Lifesaving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata. Le predette zattere dovranno essere costruite in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale delle zattere di salvataggio denominate "6DK+, 12DK+, 20DK+, 25DK+, 12DKF+, 20DKF+, 25DKF+, 35DKF1, 50DK"; marchio "tipo approvato ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.