IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 30, 38  e 39  del capitolo III,  della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione  IMO A. 689(17) adottata il 6  novembre 1991 e
la risoluzione MSC.54 (66) adottata il 30 maggio 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996.  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista la  domanda della societa'  Adrianaval, con sede  in Trieste,
via  Murat  n.  8,  intesa  ad ottenere  la  dichiarazione  di  "tipo
approvato"  per le  zattere di  salvataggio denominate  "6DK+, 12DK+,
20DK+, 25DK+, 12DKF+, 20DKF+, 25DKF+, 35DKF1, 50DK";
  Considerato  che  le  zattere   di  salvataggio  sono  quelle  gia'
riconosciute  di "tipo  approvato" con  i decreti  nn. 136/96  del 31
maggio 1996, 137/96 del 31 maggio  1996, e 138/96 del 31 maggio 1996;
139/96 del 31  maggio 1996; 142/96 del 31 maggio  1996; 143/96 del 31
maggio 1996;  144/96 del 31 maggio  1996; 145/96 del 31  maggio 1996;
140/96 del 31 maggio 1996; 152/96 del 3 luglio 1996;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal registro
italiano  navale, volti  a  verificare le  modifiche richieste  dalla
societa'  predetta,  hanno avuto  esito  positivo  come da  relazione
tecnica n.  97DG38TA, in data  16 maggio 1997, trasmessa  in allegato
all'istanza in data 26 maggio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  dichiarate  di "tipo  approvato"  le  zattere di  salvataggio
denominate  "6DK+,  12DK+,  20DK+,  25DK+,  12DKF+,  20DKF+,  25DKF+,
35DKF1,  50DK", fabbricate  dalla Viking  Lifesaving Equipment  A/S -
Esbyerg  (DK) della  quale e'  rappresentante in  Italia la  societa'
Adrianaval sopracitata.
  Le  predette zattere  dovranno essere  costruite in  conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione commerciale  delle zattere di  salvataggio denominate
"6DK+, 12DK+, 20DK+, 25DK+, 12DKF+, 20DKF+, 25DKF+, 35DKF1, 50DK";
  marchio   "tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.