IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista   la  regola   31   del  capitolo   III,  della   Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996.  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza della societa' Plastimar S.p.a., con sede in Cesena
(Forli'), in via  F. Parri, 601, intesa ad  ottenere la dichiarazione
di "tipo approvato" per il salvagente anulare denominato "Titano 1";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporto  n.
96DG2/1TA,  in  data  22  maggio 1997,  trasmesso  in  allegato  alla
suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo  approvato" il salvagente denominato "Titano
1", fabbricato dalla societa' Plastimar S.p.a. sopracitata.
  Il  predetto   salvagente  anulare   dovra'  essere   costruita  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale del salvagente anulare: "Titano 1";
   numero di identificazione o lotto e data di produzione;
   altezza massima di impiego: 40 metri;
  marchio   "tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   SOLAS 74 (83) e risoluzione IMO A. 689 (17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.