IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590 / 1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte della regioni e province autonome;
  Vista  la proposta  di declaratoria  delle pioggie  persistenti del
periodo: novembre  1995 - marzo  1996 in provincia di  Enna, avanzata
dalla regione Sicilia con delibera del 9 maggio 1996, n. 207;
  Vista la  lettera di questo  Ministero dell'11 luglio 1996,  con la
quale  e' stato  richiesto  alla regione  Sicilia  un supplemento  di
istruttoria per una piu'  circostanziata delimitazione del territorio
danneggiato, in  cui le aziende  agricole abbiano subito  danni sulla
produzione  lorda vendibile  non inferiori  al 35  per cento,  tenuto
conto  anche  degli aiuti  dell'Unione  europea,  come precisato  con
circolare del 16 maggio 1992, n. 101012;
  Vista la  documentazione tecnica integrativa pervenuta  con lettere
della regione  Sicilia n.  2971 del 1  luglio 1997 e  n. 3260  del 16
luglio 1997, dalla quale  risulta una nuova delimitazione dettagliata
per  comune, fogli  di mappa  e particelle,  nell'ambito della  quale
viene   confermata   la  presenza   dei   requisiti   di  legge   per
l'applicazione delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Ritenuto di accogliere la proposta di declaratoria delle richiamate
piogge alluvionali riformulata nei termini predetti;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  delle piogge
persistenti del periodo:  1 novembre 1995-31 marzo  1996, per effetto
dei danni alle produzioni  nei sottoelencati territori agricoli della
provincia di Enna, in cui possono trovare applicazione le specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Enna: provvidenze  di cui all'art. 3,  comma 2, lettere b,  c), d),
nei  territori  dei comuni  di  Agira,  Aidone, Assoro,  Barrafranca,
Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato,
Enna,  Leonforte, Nicosia,  Nissoria  Piazza Armerina,  Pietraperzia,
Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera,  Villarosa, tutti in parte
e limitatamente  ai fogli di  mappa e alle particelle,  come indicato
nella  documentazione  tecnica   dell'ispettorato  provinciale  della
agricoltura di Enna, allegata alle  lettere della regione Sicilia del
1 e del 16 luglio 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Pinto