IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373;
  Visto  l'art.  1 del  decreto  -  legge  31  maggio 1994,  n.  331,
reiterato con successivi decreti - legge  del 30 luglio 1994, n. 478,
del 30 settembre 1994, n. 559, del  30 novembre 1994, n. 658 e del 31
gennaio  1995, n.  26,  quest'ultimo  convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
ripresa delle attivita' imprenditoriali;
  Visto, in  particolare, il  comma 1 del  summenzionato art.  1, che
dispone che il Ministro del bilancio e della programmazione economica
stabilisce  con proprio  decreto,  di concerto  con  il Ministro  del
tesoro   e  con   il   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato,  le modalita'  di attuazione  del decreto-legge  30
dicembre 1985, n. 786, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, anche con riferimento ai benefici concedibili e
alle  relative   misure  e  limiti,  nel   rispetto  della  normativa
comunitaria vigente in materia;
  Visti  i decreti  interministeriali  del  3 luglio  1986  e del  17
gennaio 1992, n. 224, recanti  criteri e modalita' per la concessione
delle  agevolazioni  finanziarie  per  la promozione  e  lo  sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
  Visto il decreto  del Ministro del bilancio  e della programmazione
economica,  di concerto  con il  Ministro  del tesoro  e il  Ministro
dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  del 24  novembre
1994, n. 695,  con il quale e' stato adottato  il regolamento recante
modalita'  per  la   concessione  di  agevolazioni  all'imprenditoria
giovanile;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,  del  summenzionato
decreto, che prevede che sono finanziabili  - secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di
beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria,
oppure  relativi alla  fornitura di  servizi a  favore delle  imprese
appartenenti a qualsiasi settore;
  Visto  altresi il  successivo comma  2,  che prevede  che non  sono
finanziabili i progetti  riferiti ai settori che  risultano esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie;
  Vista  la decisione  della Commissione  europea del  1 marzo  1995,
notificata con lettera prot.  n. SG (95) D / 3693  del 24 marzo 1995,
concernente il regime d'insieme degli  aiuti a finalita' regionale in
Italia, ed in particolare il punto 6 di essa;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese, oggetto della  comunicazione della Commissione europea
n. 96/C 213 / 04 del 23 luglio 1996;
  Vista  la deliberazione  del CIPI  del 16  luglio 1986,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  192 del  20  agosto 1986,  concernente
direttive per la concessione  delle agevolazioni finanziarie previste
dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive
localizzate nei territori meridionali;
  Visto, in particolare, il punto 4 della summenzionata deliberazione
(con  le integrazioni  recate  dalla deliberazione  CIPI 21  dicembre
1989), che  elenca i  settori e  comparti produttivi  per i  quali e'
sospesa  l'ammissibilita' ai  benefici  previsti dalla  deliberazione
medesima;
  Considerato che appare superata un'elencazione puntuale dei settori
e  dei comparti  produttivi sospese  dalle agevolazioni,  come recate
dalle sopracitate deliberazioni del 16  luglio 1986 e del 21 dicembre
1989, alla luce dell'evoluzione della realta' economica del Paese;
  Ritenuto pertanto  di non  deliberare esclusioni  settoriali, salva
restando  la   facolta'  per   il  Comitato   -  su   proposta  delle
amministrazioni aventi competenze in  materia di attivita' produttive
-  di  fornire  alla   societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile
indicazioni  in   ordine  alla  priorita'  di   determinati  comparti
produttivi e di servizi, anche in ragione delle politiche di sviluppo
che si intendano adottare;
  Ritenuta    altresi'   l'opportunita'    che   la    societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile, nell'espletamento  delle istruttorie
per l'ammissibilita' dei progetti  presentati, possa avere cognizione
agevole e certa della normativa  comunitaria che dispone esclusioni o
limitazioni   alla  finanziabilita'   di  determinate   tipologie  di
investimento;
  Su  proposta  del  Ministro  del  tesoro e  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  sulla quale  e' stato acquisito  in seduta
l'accordo del Sottosegretario di  Stato all'industria, al commercio e
all'artigianato;
                              Delibera:
  1.   Sono  ammissibili   alle  agevolazioni   di  cui   al  decreto
interministeriale 24 novembre 1994,  n. 695, progetti di investimento
in settori di attivita' compatibili  con la struttura delle piccole e
medie  imprese  e  con  le caratteristiche  socio  -  economiche  del
territorio di insediamento.
  Nella  valutazione delle  domande  di ammissione,  la societa'  per
l'imprenditorialita'    giovanile     si    attiene     ai    criteri
dell'affidabilita' del  piano finanziario e della  redditivita' delle
iniziative  proposte,  dell'attendibilita'  professionale  dei  soci,
della  validita' sotto  il profilo  tecnico dei  progetti presentati,
delle potenzialita' del mercato di riferimento.
  2. Non sono ammissibili a finanziamento le iniziative che risultano
escluse o  sospese da disposizioni comunitarie.  Nel finanziamento di
progetti relativi a settori sottoposti  a particolari regimi di aiuto
(agricolo, della pesca  e acquicoltura, siderurgico, automobilistico,
cantieristico, tessile e  dell'abbigliamento, delle fibre sintetiche,
carboniero,  dei  trasporti)  la  societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile si  attiene alle limitazioni comunitarie  vigenti contenute
nelle disposizioni di cui all'elenco allegato.
  3. Il CIPE, su proposta delle amministrazioni aventi competenze nei
settori  di   intervento  della  societa'   per  l'imprenditorialita'
giovanile, puo' deliberare in ordine  a settori o comparti produttivi
ritenuti meritevoli di priorita' nella valutazione dei progetti.
  4.  La relazione  semestrale prevista  dall'art. 10,  comma 1,  del
decreto  interministeriale  di cui  al  punto  1 e'  trasmessa  dalla
societa' per l'imprenditorialita' giovanile anche alla segreteria del
CIPE.
   Roma, 26 giugno 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi