IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985,
concernente l'adesione alla convenzione del 7 luglio 1978 sugli
standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW 78);
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo ai
deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la
quale sono state approvate modifiche all'annesso alla suindicata
Convenzione internazionale del 1978 (IMO STCW 95);
Vista la comunicazione del Segretariato generale
dell'Organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996 con
la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della
suindicata Convenzione STCW del 1978 i suindicati emendamenti
entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997;
Considerato che l'anzidetta Convenzione - nell'ambito dei requisiti
necessari allo svolgimento delle funzioni connesse con le situazioni
di emergenza, la sicurezza sul lavoro e la sopravvivenza - stabilisce
alla tegola VI / 4 i requisiti minimi obbligatori relativi al primo
soccorso sanitario e all'assistenza medica a bordo delle navi
mercantili italiane;
Considerato, in particolare, che i lavoratori marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare designati a provvedere al primo
soccorso sanitario devono dimostrare di avere acquisito una
competenza, in materia di primo soccorso sanitario, del livello
indicato alla tavola A - VI / 4 - 1 del codice STCW;
Considerato, altresi', che i lavoratori marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare designati a fornire assistenza medica
devono dimostrare di avere acquisito una competenza in materia di
assistenza medica del livello indicato alla tavola A - VI / 4 - 2 del
codice STCW;
Ritenuto necessario disciplinare l'attivita' per la certificazione
delle competenze di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a
bordo di navi mercantili prevedendo, per il rilascio delle relative
certificazioni, il superamento di appositi esami teorico - pratici da
effettuarsi sui programmi di cui alle suindicate tavole A - VI / 4 -
1 e A - VI/4 - 2;
Atteso che il Ministero della sanita' con decreto del 7 agosto 1982
ha provveduto alla istituzione - ai sensi dell'art. 7 del
surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 620 - di corsi di formazione per gli ufficiali imbarcati o in
attesa di imbarco sulle navi mercantili italiane;
Riconosciuto che gli anzidetti corsi - tuttora regolarmente svolti
- rispondono alle esigenze contemplate dalla citata Convenzione IMO -
STCW 95 ed in particolare a quelle della regola VI / 4 relativa
all'assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla sezione
A - VI / 4, paragrafi 4, 5 e 6 del codice STCW 95;
Ritenuto comunque opportuno adeguare il programma dei corsi
anzidetti alle competenze in materia di assistenza medica a bordo di
navi mercantili previste alla tavola A - V1/4 - 2 determinando la
durata degli stessi in una settimana per un numero complessivo di ore
non inferiori a quaranta delle quali almeno dieci di esercitazioni
pratiche;
Decreta:
Art. 1.
1. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di
assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane dei
lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare
sono comprovate dai certificati di cui ai modelli allegati A e B al
presente decreto, di cui formano parte integrante, rilasciati dal
Ministero della sanita'.