IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo  30  giugno  1993, n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita'  a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.  421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  provvedimento della  Commissione  unica  del farmaco  30
dicembre  1993, pubblicato  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 306  del 31 dicembre 1993, con cui  si e' proceduto alla
riclassificazione  dei medicinali,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,
della  legge 24  dicembre 1993,  n.  537, e  successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto l'art.  3, comma  2, della  legge 20  novembre 1995,  n. 490,
laddove  e'  previsto che  qualora  il  CIPE  riscontri casi  di  non
corretta  applicazione dei  criteri di  definizione del  prezzo medio
europeo,  ne  da'  comunicazione  al Ministero  della  sanita'  e  il
Ministro,  con proprio  decreto, puo'  disporre il  trasferimento dei
farmaci oggetto dei rilievi, nella classe  di cui alla lettera c) del
comma  10  dell'art.  8  della  legge   n.  537  /  1993,  ovvero  il
mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere a)
e  b), limitandone  la rimborsabilita'  al livello  del prezzo  medio
europeo;
  Visto l'art.  2 del decreto-legge  n. 323 / 1996,  convertito nella
legge n. 425 / 1996;
  Visti i  rilievi del CIPE  relativi alle specialita'  medicinali di
cui all'allegato al presente provvedimento, con cui in conformita' di
quanto disposto dall'art. 3, comma 2,  della precitata legge n. 490 /
1995,  si comunicava  la  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  da
parte   delle   ditte   farmaceutiche  titolari   di   autorizzazione
all'immissione in commercio  di tali farmaci, di  prezzi non conformi
ai  criteri fissati  dal CIPE  per  la definizione  del prezzo  medio
europeo;
  Visto l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede che la  Commissione unica del farmaco  individui i medicinali
di classe c) che per particolari motivi terapeutici sono erogabili, a
totale carico del  Servizio sanitario nazionale, nel  limite di spesa
di lire 100  miliardi per anno, agli assistiti  appartenenti a nuclei
familiari in possesso di un reddito  annuo lordo non superiore a lire
19 milioni;
  Ritenuto  di dover  dare esecuzione  al comma  2 dell'art.  3 della
legge n. 490 / 1995, laddove si prevede che il Ministro della sanita'
puo' con  proprio decreto trasferire  nella classe c)  le specialita'
medicinali  oggetto  dei predetti  rilievi  da  parte del  CIPE,  non
ritenendosi   piu'   applicabili   alla   luce   delle   sopravvenute
disposizioni recate  dalla legge 8  agosto 1996, n. 425,  la parziale
rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale limitata al
prezzo medio europeo, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 3.
  Visto i pareri  espressi dalla Commissione unica  del farmaco nelle
sedute  del  13  dicembre  1996  e  3  febbraio  1997  favorevoli  al
trasferimento in  classe c) dei medicinali  elencati nell'allegato al
presente provvedimento;
  Vista la sospensione intervenuta nell'adozione del provvedimento di
riclassificazione conforme  al citato parere della  Commissione unica
del   farmaco  a   seguito   della  riduzione   dei  prezzi   operata
volontariamente dalle  aziende interessate a seguito  dell'intesa con
il  Ministero  della sanita'  per  un  periodo  di novanta  giorni  a
decorrere dal quinto  giorno dalla data di  pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del suddetto prezzo;
  Rilevato che, essendo ormai decorso  il termine di validita' per la
volontaria riduzione  dei prezzi  dei medicinali in  conformita' alla
vigente normativa  in materia  di prezzo  medio europeo,  sono venuti
meno i  presupposti per il  mantenimento dei medicinali  in questione
nella classe di  cui alla lettera a) del comma  10, dell'art. 8 della
legge n. 537 / 1993;
  Visto il parere della Commissione  unica del farmaco espresso nella
riunione  del  9  e  10   giugno  1997,  favorevole  alla  inclusione
nell'elenco di  cui all'art. 1, comma  42, della legge n.  662 / 1996
dei medicinali individuati dalla  Commissione unica del farmaco nella
riunione del 13 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  specialita'  medicinali   indicate  nell'elenco  allegato,  che
costituisce parte integrante del  presente decreto, sono classificate
nella classe c) di cui all'art.  8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e contestualmente individuati quali medicinali ai quali
si applica il disposto del comma 42, dell'art. 1 della legge n. 662 /
1996.