IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490, laddove e' previsto che qualora il CIPE riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri di definizione del prezzo medio europeo, ne da' comunicazione al Ministero della sanita' e il Ministro, con proprio decreto, puo' disporre il trasferimento dei farmaci oggetto dei rilievi, nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537 / 1993, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere a) e b), limitandone la rimborsabilita' al livello del prezzo medio europeo; Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 323 / 1996, convertito nella legge n. 425 / 1996; Visti i rilievi del CIPE relativi alle specialita' medicinali di cui all'allegato al presente provvedimento, con cui in conformita' di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della precitata legge n. 490 / 1995, si comunicava la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale da parte delle ditte farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, di prezzi non conformi ai criteri fissati dal CIPE per la definizione del prezzo medio europeo; Visto l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che la Commissione unica del farmaco individui i medicinali di classe c) che per particolari motivi terapeutici sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni; Ritenuto di dover dare esecuzione al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 490 / 1995, laddove si prevede che il Ministro della sanita' puo' con proprio decreto trasferire nella classe c) le specialita' medicinali oggetto dei predetti rilievi da parte del CIPE, non ritenendosi piu' applicabili alla luce delle sopravvenute disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, la parziale rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale limitata al prezzo medio europeo, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 3. Visto i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 13 dicembre 1996 e 3 febbraio 1997 favorevoli al trasferimento in classe c) dei medicinali elencati nell'allegato al presente provvedimento; Vista la sospensione intervenuta nell'adozione del provvedimento di riclassificazione conforme al citato parere della Commissione unica del farmaco a seguito della riduzione dei prezzi operata volontariamente dalle aziende interessate a seguito dell'intesa con il Ministero della sanita' per un periodo di novanta giorni a decorrere dal quinto giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto prezzo; Rilevato che, essendo ormai decorso il termine di validita' per la volontaria riduzione dei prezzi dei medicinali in conformita' alla vigente normativa in materia di prezzo medio europeo, sono venuti meno i presupposti per il mantenimento dei medicinali in questione nella classe di cui alla lettera a) del comma 10, dell'art. 8 della legge n. 537 / 1993; Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella riunione del 9 e 10 giugno 1997, favorevole alla inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 42, della legge n. 662 / 1996 dei medicinali individuati dalla Commissione unica del farmaco nella riunione del 13 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Le specialita' medicinali indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono classificate nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e contestualmente individuati quali medicinali ai quali si applica il disposto del comma 42, dell'art. 1 della legge n. 662 / 1996.