IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato art. 180 puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra; Vista la delibera n. 985 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata, ai sensi dell'art. 1 - decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 15 luglio 1997, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1997; Considerato che la misura proposta e stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1995 e il 1996 e registrata dall'ISTAT; Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1996; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1997 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 350.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1997 Il Ministro: Treu