IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato
art. 180  puo' essere rideterminato  solo in aumento con  decreto del
Ministro del lavoro  e della previdenza sociale,  sentito il comitato
centrale   dell'A.N.M.I.L.,   ora   sostituito   dal   consiglio   di
amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 20, comma 6, della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
prevede,  tra   l'altro,  la   riliquidazione  con   cadenza  annuale
dell'assegno di cui sopra;
  Vista  la   delibera  n.  985  del   consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL, adottata,  ai sensi dell'art.  1 - decies della  legge 21
ottobre 1978, n. 641, il 15 luglio  1997, con cui si propone il nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1997;
  Considerato che la  misura proposta e stata  determinata sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1995 e il 1996 e registrata dall'ISTAT;
  Ritenuto  di  condividere il  criterio  seguito  dall'INAIL per  la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1996;
                              Decreta:
  Con effetto  dal 1  luglio 1997  l'importo mensile  dell'assegno di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 350.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu