IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 1, in  base al
quale "il Ministro del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per  imposte e tasse, riferito ad anno
degli  interessi   praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari
finanziari iscritti  negli elenchi  tenuti dall'Ufficio  italiano dei
cambi e  dalla Banca d'Italia ai  sensi degli articoli 106  e 107 del
decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  24  settembre  1997,  recante  la
"classificazione delle operazioni  creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visti i  propri decreti  del 22  marzo 1997 e  del 24  giugno 1997,
pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 76  del 2 aprile 1997 e n. 150
del  30 giugno  1997, che  indicano i  tassi effettivi  globali medi,
riferiti  ad  anno,  praticati  dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari rispettivamente  nei trimestri l ottobre  1996-31 dicembre
1996 e l gennaio 1997 - 3l marzo 1997;
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 24
giugno  1997,  che  attribuisce  alla Banca  d'Italia  e  all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di  procedere per il trimestre 1 aprile
1997 -  30 giugno 1997  alla rilevazione dei tassi  effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo n.  385 / 1993 e dall'Ufficio  italiano dei cambi
nei  confronti  degli  intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Vista la  rilevazione dei valori  medi dei tassi  effettivi globali
segnalati   dalle  banche   e  dagli   intermediari  finanziari   con
riferimento al  periodo l aprile  1997-30 giugno 1997 e  tenuto conto
della variazione del  valore medio del tasso ufficiale  di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I tassi  effettivi globali  medi, riferiti  ad anno,  praticati
dalle banche  e dagli  intermediari finanziari, determinati  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  l aprile  1997-30  giugno  1997, sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi non  sono  comprensivi  della commissione  di  massimo
scoperto   eventualmente  applicata.   La  percentuale   media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.