IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto del 27 febbraio 1997 che detta disposizione per la
revisione generale  dei veicoli  a motore e  dei rimorchi  per l'anno
1997;
  Visto  l'art.  2 comma  1,  del  citato  decreto  che fissa  al  30
settembre  1997  il  termine  per  l'effettuazione  delle  operazioni
relative ai  veicoli aventi targa  di immatricolazione il  cui ultimo
numero della serie numerica e' 7, 8 o 9;
  Considerata l'attuale situazione operativa degli uffici provinciali
della motorizzazione  civile e dei  trasporti in concessione  e delle
imprese di  autoriparazione autorizzate ai sensi  dell'art. 80, comma
8, del vigente  codice della strada, che non  consente di effettuare,
entro il predetto termine del  30 settembre 1997, tutte le operazioni
di revisione richieste dall'utenza per i veicoli sopraindicati;
  Ritenuta  la  sussistenza   di  una  causa  di   forza  maggiore  e
l'opportunita' di prorogare al 31  ottobre 1997 il citato termine del
30 giugno 1997, nell'interesse dell'utenza stessa;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  termine  del  30  settembre  1997,  per  l'effettuazione  delle
operazioni   di   revisione   per   i   veicoli   aventi   targa   di
immatricolazione il cui ultimo numero della  serie numerica e' 7, 8 o
9, gia' stabilito  con decreto ministeriale del 27  febbraio 1997, e'
prorogato al 31 ottobre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 settembre 1997
                                                Il Ministro: Burlando