IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la definizione  di piccola  e media  impresa adottata  nella
disciplina  comunitaria degli  aiuti di  Stato alle  piccole e  medie
imprese, pubblicata  sulla G.U.C.E. n.  C213 del 23 luglio  1996, che
modifica la  precedente disciplina  della Commissione europea  del 20
maggio 1992;
  Considerata la necessita' di  adeguare nuovamente la definizione di
piccola  e media  impresa, utilizzata  ai fini  della concessione  di
aiuti   alle   attivita'   produttive,   alla   predetta   disciplina
comunitaria;
  Vista la nota  della Commissione europea SG(97) D /  1973 12 del 29
agosto 1997, con la quale e' approvato lo schema di recepimento della
predetta definizione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della concessione  di aiuti alle attivita' produttive e'
definita piccola e media l'impresa che:
    a) ha meno di 250 dipendenti; e,
  b) ha un fatturato annuo non  superiore a 40 milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
al successivo comma 4.
  Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che:
    a) ha meno di 50 dipendenti; e,
  b) ha un  fatturato annuo non superiore a 7  milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
al successivo comma 4.
  2.  Qualora   le  norme   agevolative  in  vigore   prevedano,  con
riferimento ad imprese operanti  in particolari settori di attivita',
parametri  dimensionali inferiori  a  quelli  massimi previsti  dalla
previgente  definizione  di piccola  e  media  impresa o  di  piccola
impresa secondo il caso, per  tali imprese i limiti dimensionali gia'
utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra
i limiti dimensionali di cui al  comma 1 ed i predetti limiti massimi
previgenti.
  3. Nel  caso in  cui l'impresa richiedente  l'agevolazione detenga,
anche indirettamente,  il 25% o  piu' del  capitale o dei  diritti di
voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del
fatturato annuo o  il totale di bilancio, per la  verifica dei limiti
di cui  al comma 1, sono  calcolati come somma dei  valori riferiti a
ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti
indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il
tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto
sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.
  4.  Ai  fini  del  presente  decreto  e'  considerata  indipendente
l'impresa il cui capitale o i  diritti di voto non siano detenuti per
il  25% o  piu' da  una sola  impresa oppure  congiuntamente da  piu'
imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di
piccola impresa secondo  il caso, pertanto, al fine  di effettuare la
verifica del requisito di  indipendenza, debbono essere sommate tutte
le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da
imprese  di  dimensioni superiori.  La  predetta  soglia puo'  essere
superata nelle due fattispecie seguenti:
  a) se l'impresa  e' detenuta da societa'  di investimenti pubblici,
societa'  di  capitali  di  rischio o  investitori  istituzionali,  a
condizione che  questi non  esercitino alcun controllo  individuale o
congiunto, sull'impresa;
  b) se  il capitale  e' disperso  in modo  tale che  sia impossibile
determinare  da chi  e' detenuto  e  se l'impresa  dichiara di  poter
legittimamente   presumere  la   sussistenza   delle  condizioni   di
indipendenza.
  5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:
  a) per fatturato, corrispondente alla  voce A.1 del conto economico
redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,  s'intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti dalla vendita di prodotti  e dalla prestazione di servizi
rientranti nelle attivita' ordinarie  della societa', diminuiti degli
sconti  concessi  sulle  vendite   nonche'  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e  delle altre imposte  direttamente connesse con  il volume
d'affari;
  b)  il  fatturato  annuo  ed  il totale  di  bilancio  sono  quelli
dell'ultimo   esercizio   contabile  approvato   precedentemente   la
sottoscrizione  della   domanda  di  agevolazione,  per   le  imprese
esonerate  dalla tenuta  della  contabilita' ordinaria  e  / o  dalla
redazione  del   bilancio  le  predette  informazioni   sono  desunte
dall'ultima   dichiarazione    dei   redditi   presentata,    ed   in
particolare,per quelle  relative all'attivo patrimoniale,  sulla base
del  prospetto  delle attivita'  e  delle  passivita' redatto  con  i
criteri di  cui al decreto del  Presidente della Repubblica n.  689 /
1974  ed in  conformita' agli  articoli  2423 e  seguenti del  codice
civile;
  c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'
-  lavorative  -  anno  (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati  a  tempo  pieno   durante  un  anno,  mentre  i
lavoratori  a  tempo  parziale   e  quelli  stagionali  rappresentano
frazioni di ULA.  Il periodo da prendere in  considerazione e' quello
cui  si  riferiscono i  dati  di  cui  al  precedente punto  b);  per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato,  iscritti  nel  libro  matricola  dell'impresa,  fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
  d) la  composizione della compagine  sociale o dei diritti  di voto
dell'impresa richiedente,  se costituita  sotto forma di  societa' di
capitali,  e' quella  risultante  alla data  di sottoscrizione  della
domanda di agevolazione.
  6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da
non  oltre un  anno  alla  data di  sottoscrizione  della domanda  di
agevolazione, sono considerati esclusivamente  il numero delle unita'
lavorative in azienda, la composizione  della compagine sociale o dei
diritti di  voto dell'impresa  richiedente ed  il totale  di bilancio
risultanti alla stessa data.
  7. Il tasso di conversione lira / ECU e' calcolato in ciascun anno,
per  la determinazione  del  valore  del fatturato  e  del totale  di
bilancio relativi  all'esercizio precedente,  sulla base  della media
dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il
tasso da  applicare nei casi  di cui al  comma 6 e'  l'ultimo fissato
prima  della  data  di  presentazione  della  domanda.  Il  tasso  di
conversione per  i bilanci chiusi  al 31 dicembre  1996 e' pari  a L.
1.932,7.
  8. Con  separati provvedimenti,  sara' fissata, per  ciascuna delle
norme  agevolative  vigenti,  la  data a  decorrere  dalla  quale  e'
disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto,
comunque non successiva al 31 dicembre 1997.