IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la procedura comunitaria  di infrazione A/94/4626 relativa ad
ostacoli all'importazione parallela dei medicinali;
  Vista  la   nota  della  Commissione  europea   sulle  importazioni
parallele  di  specialita'   medicinali,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. C 115/5 del 6 maggio 1982;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento
delle  direttive  della Comunita'  economica  europea  in materia  di
specialita' medicinali, cosi' come modificato dal decreto legislativo
18  febbraio   1997,  n.  44,  recante   attuazione  della  direttiva
93/39/CEE,  che   modifica  le  direttive  65/65/CEE,   75/318/CEE  e
75/319/CEE relative ai medicinali;
  Ritenuto, al fine di soddisfare i rilievi della Commissione europea
e di interrompere  la citata procedura comunitaria  di infrazione, di
disciplinare l'importazione  parallela di specialita'  medicinali per
uso umano importate parallelamente da  Stato membro e gia' registrate
in Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'importatore   che  intenda  richiedere   l'autorizzazione  al
commercio di una specialita' medicinale per uso umano gia' registrata
in Italia a favore di  un titolare diverso dall'importatore stesso ed
importata da uno  Stato membro dell'Unione europea nel  quale essa e'
autorizzata,  e' tenuto  a presentare  al Ministero  della sanita'  -
Dipartimento per la valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza
-  Ufficio  valutazione ed  immissione  in  commercio di  specialita'
medicinali,  viale  della   Civilta'  Romana  n.  7   -  00144  Roma,
un'apposita domanda in carta da bollo dalla quale risulta:
  a) il  nome o  la ragione  sociale e domicilio  o sede  sociale del
responsabile  della immissione  in  commercio e  lo  Stato membro  di
importazione;
  b) denominazione della specialita' medicinale da importare;
    c) composizione qualitativa e quantitativa;
  d)   indicazioni   terapeutiche,   controindicazioni   ed   effetti
secondari;
  e) posologia,  forma farmaceutica, modo e  via di somministrazione,
durata di stabilita'.
  2. Alla domanda  di cui al comma precedente  devono essere allegati
in lingua italiana: il  riassunto delle caratteristiche del prodotto,
gli  stampati nella  veste  tipografica  definitiva della  confezione
importata  o di  quella riconfezionata,  la dichiarazione  formale di
impegno  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione  intervenuta  nel
prodotto  autorizzato   all'importazione  parallela,  l'assicurazione
della disponibilita' per il Ministero della sanita' di un campione di
ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita'
del lotto nonche'  la ricevuta del versamento  della tariffa prevista
dal decreto ministeriale 19 luglio 1993.
  3. Alla domanda di cui al comma 1, viene allegato ogni dato utile a
dimostrare  l'identita' della  specialita' oggetto  dell'importazione
parallela con  quella gia' autorizzata  in Italia oppure,  qualora la
specialita' medicinale abbia una  composizione non del tutto identica
con quella gia'  autorizzata in Italia ma le  differenze non rilevano
sotto il profilo della qualita', della sicurezza e dell'efficacia, la
documentazione tecnica necessaria a dimostrare quanto sopra.