Agli assessorati agricoltura delle regioni e delle province autonome
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione prodottori agricoli
Alla Confedrazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative agricole
All'Ente nazionale risi
All'Ente nazionale sementi elette
All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole
All'Assoseme - Associazione italiana costitutori
All'AS.SE.ME.- Associazione sementieri mediterranei
All'A.I.S. - Associazione nazionale produttori e operatori sementi
e costitutori razze veget.
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane
Ai Servizi fitosanitari regionali
Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali
All'Ispettorato centrale repressione frodi
1. Norme generali.
a) Le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 34091 del 4
giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio
1997, concernente il trasferimento alle regioni del nulla - osta per
l'importazione di materiale sementiero, riguardano esclusivamente
l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi terzi nel
rispetto degli articoli 16 e 40 della legge n. 1096/1971, dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1978,
e loro successive modifiche ed integrazioni.
b) I materiali sementieri provenienti da Paesi terzi possono essere
importati esclusivamente dall'importatore che per l'esercizio della
sua attivita' sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1
della legge 18 giugno 1931, n. 987, attualmente rilasciata dalle
competenti autorita' regionali nelle regioni a statuto ordinario
(artticoli 1 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616) e dal prefetto, nelle regioni a statuto
speciale.
Le ditte in possesso della licenza per l'esercizio dell'attivita'
sementiera (art. 2 della legge 1096 / 1971 possono importare solo
sementi in confezioni originali sigillate rispondenti a tutti i
requisiti stabiliti per la libera commercializzazione nel territorio
nazionale attraverso tutti i punti esterni indicati nell'allegato
VIII, punto 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
c) L'importatore in possesso della licenza di cui al comma b) puo'
importare sementi:
che necessitano di particolari trattamenti o lavorazionie della
definitiva certificazione prima della loro immissione in commercio in
Italia (sementi non definitivamente certificate, sementi
riconoscibili unicamente per la specie);
sementi importate in via temporanea, che devono essere selezionate
e confezionate per la loro riesportazione nei Paesi terzi.
d) L'importatore all'atto della domanda di rilascio del nullaosta
deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 4 giugno 1997 n. 34091, utilizzando un modulo conforme
all'allegato 3, che le sementi delle specie che intende importare
rispondano ai requisiti previsti dalle norme in vigore ai fini della
loro commercializzazione.
e) L'ufficio regionale competente ai sensi dell'art. 1, comma 1,
prima di rilasciare i nulla osta puo' accertare che:
l'importatore sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in
vigore per l'esercizio della sua attivita';
i prodotti sementieri di cui si chiede il nullaosta d'importazione
appartengano a varieta' iscritte nei registri di varieta' nazionali o
nel catalogo comune europeo.
f) Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 giugno 1997
sopracitato l'amministrazione regionale competente per territorio
convalida i nulla osta, ai fini della presentazione alla dogana
competente, previa verifica della conformita' dei cartellini, nel
caso che i prodotti sementieri appartengano alle categorie "sementi
di base" (eventualmente di pre - base e sementi "certificate" e come
tali ufficialmente certificate.
g) Per le specie Hedysarum coronarium L. (Sulla), Onobrychis
vicivifolia Scop. (Lupinella e Trigonella foenum - graecum L. (Fieno
greco) e' ammessa anche l'importazione ai fini della
commercializzazione delle relative sementi appartenenti alla
categoria "sementi commerciali" e certificate come tali.
h) I prodotti sementieri devono provenire da Paesi che siano
riconosciuti equivalenti con le norme dell'Unione europea per quanto
attiene le ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in
Paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi
ai sensi della decisione del Consiglio del 29 novembre 1995, n. 95 /
514 / CE, modificata dalla decisione del Consiglio n. 96 / 217 / CE
del 8 marzo 1996.
In questo caso le confezioni devono essere contrassegnate con il
cartellino ufficiale di cui all'allegato V del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. In tale cartellino devono
essere riportate fra l'altro le informazioni riguardanti eventuali
trattamenti chimici (nonche' il principio attivo) ai quali sono state
eventualmente sottoposte le sementi.
i) I nulla osta possono essere presentati in uno qualunque dei
punti di entrata elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto
ministeriale 31 gennaio 1996, ad eccezione di quelli che si
riferiscono a specie elencate nell'allegato V, parte B, di detto
decreto, nel quale caso devono essere presenati nel primo punto di
entrata.
2. Sementi ortive.
Per quanto riguarda le sementi ortive, allo stato attuale, il
Consiglio dell'Unione europea non ha ancora adottato alcuna decisione
in merito all'equivalenza dei sistemi di controllo e certificazione
delle sementi raccolte e condizionate nei Paesi terzi.
Pertanto le sementi ortive prodotte in detti Paesi, anche se si
presentano imballate e contrassegnate in conformita' al sistema
O.C.S.E. per il controllo delle sementi di ortaggi destinate al
commercio internazionale non possono essere commercializzate in
Italia negli imballaggi e con i cartellini originali.
Per quanto sopra le sementi provenienti da Paesi terzi potranno
essere introdotte in Italia, al fine del loro condizionamento e
qualificazione nella categoria "sementi standard" soltanto da imprese
titolari della licenza per l'esercizio dell'attivita' sementiera di
cui all'art. 2 della legge 1096 / 1971.
La confezionatura, cartellinatura e commercializzazione in Italia
delle sementi ortive, sono effettuate sotto la responsabilita' del
produttore italiano il quale risponde interamente della qualita' del
prodotto.
Tali sementi sono considerate, pertanto, di produzione nazionale
per cui il produttore e' tenuto all'osservanza delle norme di cui
all'art. 15 della legge n. 195 / 1976 e al decreto ministeriale 19
marzo 1993.
3. Importazione temporanea.
I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la
loro importazione ai fini della commercializzazione in Italia,
possono essere ammessi all'importazione temporanea per essere
selezionati, depurati dalle scorie, condizionati e confezionati per
la loro riesportazione nei Paesi terzi.
Le sementi delle specie elencate nell'allegato 1 del decreto
ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato, che:
appartengano a varieta' non iscritte nel registro nazionale o nel
catalogo europeo;
non siano ufficialmente certificate;
provengano da Paesi terzi non equivalenti;
possono essere ammesse all'importazione temporanea.
Detta importazione temporanea non e' tuttavia ammessa per i
prodotti sementieri che sono sprovvisti di certificazione
fitosanitaria di cui vige l'obbligo ai sensi del decreto ministeriale
31 gennaio 1996.
4. Disposizioni fitosanitarie.
In ordine ai requisiti fitosanitari dei prodotti importati, si
applicano le norme fitosanitarie relative all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali contenute
nel decreto ministeriale 31gennaio 1996, e successive modifiche,
concernente le misure di protezione contro l'ntroduzione e la
diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la
massima divulgazione alla presente circolare, raccomandando agli
interessati il rispetto dele disposizioni in essa contenute.
I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.
Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 238