IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta di  declaratoria  della  regione Umbria  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate 16 maggio 1997 nella provincia di Terni;
   grandinate 22 maggio 1997 nella provincia di Perugia;
  piogge  alluvionali  dal 1  giugno  1997  al  2 giugno  1997  nella
provincia di Perugia;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,   per  effetto  dei  danni   alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni alle  produzioni, strutture  aziendali, nei  sottoelencati
territori   agricoli,  in   cui  possono   trovare  applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Perugia:
  grandinate  del 22  maggio 1997  - provvidenze  di cui  all'art. 3,
comma 2, lettere b)  , c) , e d), nel territorio  del comune di Massa
Martana;
  piogge  alluvionali  del  1  giugno  1997,  del  2  giugno  1997  -
provvidenze di cui all'art.  3, comma 2, lettere b) , c)  , e d), nel
territorio del comune di Gualdo Cattaneo;
  piogge  alluvionali  del  1  giugno  1997,  del  2  giugno  1997  -
provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 2, lettera e),  nel territorio
dei comuni di Citta' di Castello, Umbertide;
  Terni: grandinate del 16 maggio  1997 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma 2,  lettere b)  , c)  , d),  nel territorio  del comune  di
Montecastrilli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto