IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro per le politiche agricole
  la   dichiarazione  dell'esistenza   di  eccezionale   calamita'  o
avversita'  atmosferica, attraverso  la individuazione  dei territori
danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche
richieste da parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di  declaratoria della  regione Abruzzo  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  fondo di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate 30 giugno 1997 nella provincia di Pescara;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle   produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in   cui  possono  trovare  applicazione   le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Pescara:  grandinate  del  30  giugno 1997  -  provvidenze  di  cui
all'art. 3, comma  2, lettere b) ,  c) , d) e f),  nel territorio dei
comuni di Cappelle sul Tavo, Citta' Sant'Angelo, Collecorvino, Elice,
Montesilvano, Penne, Pescara, Picciano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto