IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6: a) un compenso spettante, all'Automobile club d'Italia, per ogni formalita' eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici; b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobredicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa; Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990; Vista la nota del 28 aprile 1997, n. 4720, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, gia' indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobredicembre 1996, rispetto al trimestre ottobredicembre 1977, risulta pari a + 409,5%; Considerato che per l'anno 1997 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952; Decreta: Art. 1. Per ogni formalita' richiesta nell'anno 1997 anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 409,5%.