IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 23 dicembre 1977,  n. 952, recante nuove norme sulla
registrazione   degli  atti   da   prodursi   al  pubblico   registro
automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:
  a) un  compenso spettante,  all'Automobile club d'Italia,  per ogni
formalita'  eseguita, di  L.  910, se  relativa  a scritture  private
autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;
  b) l'adeguamento annuale, con decreto  del Ministro delle finanze e
con effetto  dal 1 gennaio  di ogni  anno, dei suddetti  compensi, in
base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della
vita,  intervenute rispetto  al trimestre  (ottobredicembre 1977)  in
corso alla data di approvazione della legge stessa;
  Vista  la sentenza  della Corte  di  cassazione n.  8770/90 del  31
maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;
  Vista la nota del 28 aprile  1997, n. 4720, con la quale l'Istituto
nazionale di  statistica ha comunicato che  la variazione percentuale
degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai   ed  impiegati,  gia'   indici  del  costo   della  vita,
verificatasi   nel  trimestre   ottobredicembre  1996,   rispetto  al
trimestre ottobredicembre 1977, risulta pari a + 409,5%;
  Considerato  che per  l'anno  1997 occorre  adeguare alla  suddetta
variazione  percentuale  i  compensi  spettanti  all'Automobile  club
d'Italia, a norma del citato art.  6 della legge 23 dicembre 1977, n.
952;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  ogni formalita'  richiesta  nell'anno 1997  anche se  eseguita
nell'anno  successivo,  i   compensi  spettanti  all'Automobile  club
d'Italia a norma dell'art. 6,  secondo comma, della legge 23 dicembre
1977, n.  952, sono elevati,  ai sensi  del terzo comma  dello stesso
articolo, del 409,5%.