IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i propri  decreti con  i  quali sono  state riconosciute  le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visto il proprio  decreto 21 novembre 1995 con il  quale sono state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche  "Alto  Livenza",
"Colli   Trevigiani",    "Conselvano",   "delle    Venezie",   "Marca
Trevigiana",  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina",
"Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della
regione Veneto, della regione  Friuli-Venezia Giulia, della provincia
di  Trento  e  sono  stati   approvati  i  relativi  disciplinari  di
produzione;
  Visto il proprio  decreto 27 febbraio 1996 con il  quale sono state
apportate  integrazioni ai  disciplinari  di produzione  dei vini  ad
indicazione  geografica tipica  "Alto  Livenza", "Colli  Trevigiani",
"delle  Venezie",   "Marca  Trevigiana",  "Provincia  di   Verona"  o
"Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto";
  Visto  il proprio  decreto  2 agosto  1996 contenente  disposizioni
integrative dei  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio nazionale;
  Visto  il proprio  decreto 13  agosto 1997  contenente disposizioni
concernenti l'utilizzazione  del riferimento  al nome di  due vitigni
nella designazione e presentazione dei  vini da tavola ad indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della
regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
l'integrazione  dell'art.   2,  limitatamente  al   territorio  della
provincia  autonoma  di Trento  e  dell'art.  4 del  disciplinare  di
produzione dei vini ad  indicazione geografica tipica "delle Venezie"
- Annesso "D", approvato con  il sopra citato decreto dirigenziale 21
novembre 1995 ed  integrato con il sopra  citato decreto dirigenziale
27 febbraio 1996;
  Visti il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  e  la  proposta di  integrazione  del
disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"delle  Venezie"  formulata  dal Comitato  stesso,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
l'integrazione degli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione
dei  vini ad  indicazione geografica  tipica "Vallagarina"  - Annesso
"G", approvato  con il gia'  citato decreto dirigenziale  21 novembre
1995 ed integrato con il gia' citato decreto dirigenziale 27 febbraio
1996;
  Visti il  parere espresso  dal predetto Comitato  e la  proposta di
integrazione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1997;
  Vista  la  richiesta  presentata  dalla regione  Veneto  intesa  ad
ottenere l'integrazione  dell'art. 2  del disciplinare  di produzione
dei vini  ad indicazione  geografica tipica  "Veneto" -  Annesso "I",
approvato con il gia' citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed
integrato con il gia' citato decreto dirigenziale 27 febbraio 1996;
  Visti il  parere espresso  dal predetto Comitato  e la  proposta di
integrazione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  dei suddetti pareri
di  detto Comitato  alla  emanazione di  disposizioni integrative  di
quelle  contenute   nei  disciplinari  di  produzione   dei  vini  ad
indicazione geografica tipica in questione;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le approvazioni  dei disciplinari  di produzione  si provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  terzo comma dell'art.  2 del disciplinare di  produzione dei
vini ad indicazione geografica tipica  "delle Venezie" - Annesso "D",
approvato con decreto dirigenziale 21  novembre 1995 ed integrato con
il decreto dirigenziale  27 febbraio 1996 e'  modificato, nella parte
riguardante la provincia autonoma di Trento, come appresso:
  "La   indicazione  geografica   tipica  "delle   Venezie"  con   la
specificazione di uno dei seguenti  vitigni o loro sinonimi: Cabernet
(da  Cabernet  franc  e  / o  Cabernet  Sauvignon),  Cabernet  franc,
Cabernet   Sauvignon,  Chardonnay,   Lagrein,   Lambrusco  a   foglia
frastagliata o Enantio, Merlot,  Moscato giallo, Moscato rosa, Muller
Thurgau, Nosiola,  Pinot bianco,  Pinot grigio, Pinot  nero, Riesling
italico, Riesling (da Riesling renano), Schiava (da Schiava Gentile e
/ o  Schiava grigia e /  o Schiava grossa), Schiava  gentile, Schiava
grigia,   Schiava  grossa,   Sylvaner   verde,  Teroldego,   Traminer
aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Kerner, Incrocio Manzoni
6.0.13,  Meunier,   Negrara  (trentina),  Pavana,   Rebo,  Sauvignon,
Trebbiano.
  Possono concorrere,  da sole o congiuntamente,  alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non  aromatici,  raccomandati  e /  o  autorizzati  per  la
provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.".
  2. Il secondo comma dell'art.  4 del disciplinare di produzione dei
vini ad indicazione geografica tipica  "delle Venezie" - Annesso "D",
approvato con  decreto dirigenziale  21 novembre 1995,  integrato con
decreti dirigenziali 27  febbraio 1996 e 2 agosto  1996 e' sostituito
per intero dal testo che di seguito si riporta:
  "La  produzione massima  di uva  per ettaro  di vigneto  in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad   indicazione  geografica  tipica  "delle   Venezie",  nelle
tipologie bianco,  rosso e  rosato, anche  con la  specificazione del
vitigno, a  tonnellate 23  ad eccezione  dei vitigni  Cabernet franc,
Chardonnay, Incrocio  Manzoni 6.0.13,  Moscato giallo,  Moscato rosa,
Pinot bianco,  Pinot grigio, Pinot nero,  Riesling renano, Sauvignon,
Traminer aromatico per i quali non deve essere superiore a tonnellate
19".