IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n. 804  / 68 del Consiglio del 27 giugno
1968, relativo all'organizzazione comune  dei mercati nel settore del
latte e dei prodotti lattierocaseari;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale,
che istituisce il Ministero per le politiche agricole;
  Visto il regolamento (CEE) n. 1898  / 87 del Consiglio del 2 luglio
1987 relativo  alla protezione  della denominazione  del latte  e dei
prodotti lattiero caseari all'atto della loro commercializzazione;
  Visto in particolare  l'art. 2, paragrafo 3,  del regolamento (CEE)
n.  1898 /  87 in  base al  quale si  possono usare  le denominazioni
utilizzate per designare i prodotti lattierocaseari unitamente ad uno
o  piu' termini  per designare  prodotti composti  di cui  i prodotti
lattieri costituiscono una parte fondamentale, per la quantita' o per
l'effetto che caratterizza il prodotto;
  Visto il regolamento  (CE) n. 2991/94 del Consiglio  del 5 dicembre
1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare e che fornisce la
definizione di burro;
  Visto il regolamento (CE) n.  577/97 nella Commissione del 1 aprile
1997, recante  talune modalita' di applicazione  del regolamento (CE)
n.  2991/94  del Consiglio  che  stabilisce  norme  per i  grassi  da
spalmare e  del regolamento (CEE)  n. 1898/87 del  Consiglio relativo
alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero
caseari all'atto della loro commercializzazione;
  Visto in particolare l'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 577/97
che introduce  quale criterio obiettivo  per determinare se  il burro
costituisce  una parte  fondamentale  del prodotto  composto tale  da
giustificare l'uso  della denominazione  "burro" il tenore  minimo di
grassi del latte pari al 75% del prodotto finale;
  Considerato  che  l'art. 4  del  medesimo  regolamento prevede  una
apposita procedura  per consentire l'uso della  denominazione "burro"
per  un prodotto  composto nel  caso in  cui, per  motivi tecnici  od
organolettici, il tenore minimo di  grasso del latte del prodotto sia
inferiore al 75%;
  Ritenuta   la  necessita'   di   definire   alcune  modalita'   per
l'attuazione della suddetta procedura;
                              Decreta:
  1.  I fabbricanti  per ottenere  l'autorizzazione ad  utilizzare la
denominazione  "burro"  per un  prodotto  composto  di cui  il  burro
costituisce una  parte fondamentale, ma  il cui tenore di  grassi del
latte  non  puo'  raggiungere  il   tenore  minimo  del  75%,  devono
presentare  apposita domanda  motivata  da cui  risultino i  seguenti
elementi:
   descrizione degli ingredienti;
   composizione percentuale del prodotto riferita al peso;
  descrizione del procedimento di fabbricazione del prodotto;
  una relazione  nella quale  siano specificati  i motivi  tecnici od
organolettici che  giustificano, per un  prodotto composto di  cui il
burro costituisce  una parte  fondamentale, che  il tenore  minimo di
grassi del latte del prodotto sia inferiore al 75%.
  2.  La domanda  di  cui  al l  comma,  deve  essere indirizzata  al
Ministero  delle  politiche  agricole   -  Direzione  generale  delle
politiche comunitarie  - Divisione  III -  Via XX  Settembre n.  20 -
00187 Roma,  che, valutata la  sussistenza dei requisiti  necessari a
giustificare la  deroga, provvede a trasmetterla  alla Commissione UE
conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del regolamento
(CE) n. 577 / 97.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma 8 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto