IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2  del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n. 1100, e
l'art.  10   della  legge  23   agosto  1988,  n.   400,  concernenti
l'attribuzione ai  Sottosegretari di Stato di  funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29  e successive
modificazioni;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e 22
maggio 1996 con i quali, rispettivamente, il dott. Pier Luigi Bersani
e'   stato  nominato   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato e il sen. Umberto  Carpi e l'on. Salvatore Ladu sono
stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  18
maggio 1996  con cui al dott.  Pier Luigi Bersani e'  stato conferito
inoltre l'incarico per il turismo;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993 rientrano  nella competenza del  Ministro gli atti  attraverso i
quali si esplica la funzione  di direzione politico - amministrativa,
nonche' la  verifica della  rispondenza dei risultati  della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
  Visto il decreto ministeriale 3  giugno 1996, registrato alla Corte
dei conti in data 1 luglio  1996, registro n. 1, Industria, foglio n.
166, con cui si e' provveduto  alla delega di alcune attribuzioni del
Ministro   ai  predetti   Sottosegretari  di   Stato,  e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 166 del  18 luglio 1997,
recante il  regolamento di  riorganizzazione degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero  dell'industria del  commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  riformulare  la  predetta  delega  di
attribuzioni  ai  Sottosegretari  di  Stato  anche  alla  luce  delle
modifiche  intervenute  nell'ordinamento   degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riservati  alla firma del Ministro gli  atti normativi, gli
atti (ivi  comprese le  circolari) contenenti direttive  generali, le
risposte a  quesiti involgenti questioni  di principio, gli  atti che
devono essere sottoposti  per le decisioni al  Consiglio dei Ministri
ed  al Comitato  interministeriale  per  la programmazione  economica
(CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria e di  controllo degli enti ed  istituti sottoposti alla
vigilanza del  Ministero, gli atti di  assoggettamento a liquidazione
coatta amministrativa o ad  amministrazione straordinaria e di nomina
dei  commissari liquidatori  e dei  comitati di  sorveglianza per  le
procedure di cui  alla legge 1 agosto  1986, n. 430, ed  alla legge 3
aprile 1979, n.  95, e gli altri atti non  di competenza dirigenziale
per  le  medesime procedure di cui alla legge n. 95/1979, gli atti di
nomina  degli  arbitri,  nonche' le  designazioni  di  rappresentanti
ministeriali, gli atti  con i quali sono definiti gli  obiettivi ed i
programmi  da  attuare  e   vengono  assegnate  le  relative  risorse
finanziarie,   gli  atti   di  organizzazione   degli  uffici   e  di
conferimento delle funzioni dirigenziali.
  2.  Restano  altresi'  riservati  alla competenza  del  Ministro  i
rapporti internazionali,  i rapporti con gli  organi costituzionali o
ausiliari  del  Governo,  gli  altri atti  inerenti  la  funzione  di
direzione politica,  nonche' il potere  di annullamento, di  revoca o
riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
  3.  Vengono inoltre  riservate  al Ministro  le  competenze di  cui
all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto 1992,  n.  359  e  successive
modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni,  nella legge  30 luglio 1994,  n. 474,  nonche' le
competenze  rinvenienti dalle  attribuzioni  del soppresso  Ministero
delle partecipazioni statali  di cui all'art. 1  del decreto-legge 23
aprile 1993,  n. 118, convertito,  con modificazioni, nella  legge 23
giugno 1993, n. 202.