IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto - legge 31  dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  Visto  l'art.  29 -bis della richiamata  legge n. 30/1997, il quale
prevede la  costituzione presso  il Ministero  dei trasporti  e della
navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche
di trasporto  di automezzi adibiti  ai servizi di  trasporto pubblico
locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati;
  Considerato  che  occorre  definire,  ai sensi  del  comma  3,  del
medesimo art.  29 -bis, i criteri  e le procedure per  l'ammissione a
detto contributo e per la relativa erogazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle aziende  e societa'  di enti  locali e/ o delle   regioni,  ai
servizi gestiti direttamente dagli enti locali, nonche' alle gestioni
governative  di servizi  ferroviari e  automobilistici integrativi  e
sostitutivi, che  acquistino, a  decorrere dalla  data di  entrata in
vigore del decreto  - legge 31 dicembre 1996, n.  669, convertito con
modificazioni, dalla  legge 28  febbraio 1997,  n. 30,  e sino  al 31
dicembre 1998,  autobus di linea  per il trasporto pubblico  locale e
che consegnino  al competente  ufficio della M.C.T.C.  la targa  ed i
documenti  di circolazione  di analoghi  automezzi, immatricolati  in
data  anteriore al  1  gennaio 1982,  di  proprieta' dell'azienda  da
almeno  sei mesi  antecedenti la  data del  1 marzo  1997, o  ad esse
trasferiti  per effetto  delle  trasformazioni di  cui  alla legge  8
giugno 1990, n.  142, o per acquisizione a qualunque  titolo di altre
aziende di  trasporto pubblico locale, e'  riconosciuto un contributo
pari  al dieci  per cento  del  prezzo d'acquisto  lordo per  ciascun
autobus ammesso al contributo. I  veicoli dismessi non possono essere
rimessi in circolazione in Italia.