IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'art. 29 -bis della richiamata legge n. 30/1997, il quale prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche di trasporto di automezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati; Considerato che occorre definire, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 29 -bis, i criteri e le procedure per l'ammissione a detto contributo e per la relativa erogazione; Decreta: Art. 1. Alle aziende e societa' di enti locali e/ o delle regioni, ai servizi gestiti direttamente dagli enti locali, nonche' alle gestioni governative di servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi, che acquistino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e sino al 31 dicembre 1998, autobus di linea per il trasporto pubblico locale e che consegnino al competente ufficio della M.C.T.C. la targa ed i documenti di circolazione di analoghi automezzi, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1982, di proprieta' dell'azienda da almeno sei mesi antecedenti la data del 1 marzo 1997, o ad esse trasferiti per effetto delle trasformazioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o per acquisizione a qualunque titolo di altre aziende di trasporto pubblico locale, e' riconosciuto un contributo pari al dieci per cento del prezzo d'acquisto lordo per ciascun autobus ammesso al contributo. I veicoli dismessi non possono essere rimessi in circolazione in Italia.