IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone "sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento" e che, altresi', dispone che "la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita'"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/95; Vista la propria deliberazione in data 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revocate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1996, convertito dalla legge n. 34/1996, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia; Considerato che, a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Toscana, sono state ammesse a finanziamento, con la citata deliberazione del 21 marzo 1997, opere per l'intero importo di lire 137.750 milioni, mentre per la regione Emilia-Romagna, a fronte di un'assegnazione di lire 64.029 milioni, e' stato ammesso a finanziamento un intervento per lire 30.500 milioni; Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata dalla regione Emilia-Romagna, relativa al completamento dell'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna); Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna con la deliberazione del 21 marzo 1997 citata in premessa, e' ammesso a finanziamento l'intervento relativo al completamento dell'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per un mutuo a carico dello Stato di lire 8.529 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione. Restano a carico della regione Emilia-Romagna gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA. Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi