IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 8, del decreto  del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Tenuto  conto delle  osservazioni formulate  dalla Commissione  per
l'accesso  ai  documenti  amministrativi  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri di cui  all'articolo 27 della legge  7 agosto
1990, n. 241, nella seduta del 6 giugno 1995;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunaza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 1997;
  Inviata la comunicazione al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi  dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400, con nota del 7 agosto 1997, n. 301/AG.191/1654;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo
24,  comma 4,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, le  categorie di
documenti formati dal Ministero  della sanita', o comunque rientranti
nella relativa disponibilita', sottratti  all'accesso in relazione ai
casi di  esclusione del  diritto di accesso  di cui  all'articolo 24,
comma 2, della  medesima legge n. 241 del 1990  ed all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,   al solo fine di facilitare  la lettura
          delle disposizoni di    legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   reca:   "Nuove
          norme   sul procedimento  amministrativo e  sul diritto  di
          accesso   ai documenti  amministrativi".  Si  trascrive  il
          testo del relativo art. 24:
            "Art. 24.  - 1. Il  diritto di accesso  e' escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di    segreto  o  di    divieto  di divulgazione altrimenti
          previsti all'ordinamento.
            2. Il  Governo e'  autorizzato ad  emanare, ai  sensi del
          comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di   entrata in vigore della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le  modalita'  di  esercizio del   diritto   di  accesso  e
          gli  altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a)  la  sicurezza,  la  difesa  nazionale  e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
            c)   l'ordine     pubblico   e   la    prevenzione      e
          repressione  della criminalita';
            d)  la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti  relativi   ai procedimenti   amministrativi la    cui
          conoscenza    sia necessaria   per curare e per difendere i
          loro interessi giuridici.
            3. Con   i decreti di cui   al comma  2  sono    altresi'
          stabilite  norme particolari per  assicurare che  l'accesso
          ai dati   raccolti mediante strumenti  informativi  avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4.  Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo   di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da  essi
          formati  o  cumunque   rientranti nella loro disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'art.  9
          della  legge  1  aprile   1981, n.   121, come   modificato
          dall'art.  26 della   legge 10 ottobre 1986,  n.    668,  e
          dalle  relative  norme    di attuazione, nonche' ogni altra
          disposizione attualmente vigente che   limiti l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire  l'accesso  ai documenti richiesti sino  a quando
          la conoscenza  di  essi  possa    impedire  o    gravemente
          ostacolare    lo  svolgimento   dell'azione amministrativa.
          Non    e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli    atti
          preparatori      nel     corso  della     formazione    dei
          provvedimenti  di     cui  all'art.   13,   salvo   diverse
          disposizioni di legge".
            -  Il    comma 3 dell'art.   17 della legge  n. 400/ 1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza  di piu'  Ministri,
          possono  esere  adottati    con  decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            -   Il   testo   dell'art.   8   del   D.P.R.  27  giugno
          1992,   n.   352 (Regolamento per   la  disciplina    delle
          modalita'  di esercizio  e dei casi   di   esclusione   del
          diritto   di    accesso   ai   documenti amministrativi, in
          attuazione dell'art. 24,  comma 2, della   legge  7  agosto
          1990,  n.    241,  recante  nuove  norme  in    materia  di
          procedimento amministrativo e  di diritto di  accesso    ai
          documenti amministrativi) e' il seguente:
            "Art.    8 (Disciplina  dei  casi  di esclusione).  -  1.
          Le   singole amministrazioni   provvedono    all'emanazione
          dei  regolamenti   di   cui all'art.   24,  comma 4,  della
          legge  7  agosto   1990, n.   241,   con  l'osservanza  dei
          criteri fissati nel presente articolo.
            2.      I  documenti    non  possono    essere  sottratti
          all'accesso se  non quando  siano suscettibili  di   recare
          un  pregiudizio concreto  agli interessi indicati nell'art.
          24  della  legge    7  agosto  1990,  n.  241.  I documenti
          contenenti informazioni  connesse  a  tali interessi   sono
          considerati    segreti  solo   nell'ambito  e   nei  limiti
          di  tale connessione.  A  tale  fine,   le  amministrazioni
          fissano,    per    ogni  categoria  di    documenti,  anche
          l'eventuale periodo   di tempo   per  il  quale  essi  sono
          sottratti all'accesso.
            3.   In  ogni   caso  i  documenti  non   possono  essere
          sottratti all'accesso    ove   sia     sufficiente      far
          ricorso   al  potere   di differimento.
            4.  Le  categorie    di  cui all'art. 24, comma 4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati  con  criteri  di  omogenita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
            5. Nell'ambito dei  criteri di cui ai  commi 2, 3 e  4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
            a)    quando, al   di fuori   delle ipotesi  disciplinate
          dall'art.  12 della legge  24 ottobre 1977,  n. 801,  dalla
          loro   divulgazione possa derivare una  lesione specifica e
          individuata  alla  sicurezza    e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio    della sovranita' nazionale e alla
          continuita'     e  alla  correttezza   delle      relazioni
          internazionali, con  particolare riferimento  alle  ipotesi
          previste     nei  trattati    e  nelle  relative  leggi  di
          attuazione;
            b) quando possa  arrecarsi  pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
            c)  quando  i  documenti  riguardino  le   strutture,   i
          mezzi,    le  dotazioni,    il  personale    e  le   azioni
          strettamente     strumentali  alla  tutela      dell'ordine
          pubblico,    alla   prevenzione   e alla  repressione della
          criminalita'   con     particolare    riferimento      alle
          tecniche  investigative,   alla identita'   delle  fonti di
          informazione e  alla sicurezza dei beni e  delle    persone
          coinvolte,  nonche' l'attivita' di polizia giudiziaria e di
          conduzione delle indagini;
            d)  quando  i documenti riguardino   la vita privata o la
          riservatezza  di    persone    fisiche,    di       persone
          giuridiche,     gruppi,     imprese    e  associazioni  con
          particolare  riferimento  agli      interessi   epistolare,
          sanitario,   professionale,    finanziario,  industriale  e
          commerciale di cui  siano in  concreto  titolari, ancorche'
          i  relativi dati  siano forniti  all'amministrazione  dagli
          stessi  soggetti  cui si riferiscono.  Deve comunque essere
          garantita  ai  richiedenti  la    visione  degli  atti  dei
          procedimenti   amministrativi   la     cui  conoscenza  sia
          necessaria per curare o  per  difendere  i  loro  interessi
          giuridici".
            -  Il  testo    dell'art. 27 della citata legge 7  agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
            "Art. 27. - 1. E' istituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
            2.   La commissione   e'  nominata    con  decreto    del
          Presidente   della Repubblica, su  proposta del  Presidente
          del Consiglio  dei Ministri, sentito   il  Consiglio    dei
          Ministri.     Essa  e'   presieduta  dal Sottosegretario di
          Stato alla Presidenza del   Consiglio dei  Ministri  ed  e'
          composta  dasedici  membri,  dei  quali  due senatori e due
          deputati designati dai Presidenti delle  rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge  2 aprile
          1979, n. 97, su designazione  dei  rispettivi    organi  di
          autogoverno, quattro  fra i  professori di ruolo in materia
          giuridico  - amministrativa e quattro fra i dirigenti dello
          Stato e degli altri enti pubblici.
            3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre  anni.   Per
          i    membri parlamentari   si  procede  a  nuova  nomina in
          caso  di  scadenza  o scioglimento anticipato delle  Camere
          nel corso del triennio.
            4.  Gli  oneri    per  il funzionamento della commissione
          sono a carico dello    stato    di    previsione      della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.
            5.  La    commissione vigila affinche'   venga attuato il
          principio di piena   conoscibilita' dell'attivita'    della
          pubblica    amministrazione  con  il  rispetto   dei limiti
          fissati  dalla  presente    legge;  redige  una   relazione
          annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione,   che   comunica   alle   Camere   e    al
          Presidente    del Consiglio   dei   Ministri;   propone  al
          Governo  modifiche  dei  testi legislativi  e regolamentari
          che siano  utili a  realizzare la  piu' ampia garanzia  dei
          diritti di accesso di cui all'art. 22.
            6.    Tutte     le   amministrazioni   sono   tenute    a
          comunicare  alla commissione, nel termine  assegnato  dalla
          medesima,  le  informazioni  ed  i    documenti  da    essa
          richiesti,  ad eccezione  di quelli  coperti da segreto  di
          Stato.
            7.  In  caso di prolungato   inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1  dell'art.  18,   le  misure  ivi   previste
          sono    adottate    dalla  commissione  di  cui al presente
          articolo".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, si  veda  in  nota  alle
          premesse.
            -  Per il   testo dell'art. 8 del  D.P.R. 27 giugno 1992,
          n. 352, si veda in nota alle premesse.