Alle Regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessorati alla sanita' Alla FNOMCeO Alla Fofi Alla Federfarma Alla Farmindustria All'Assogenerici All'Afi Alle aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, G.U. serie generale, e' stato pubblicato il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che ha dato attuazione alla direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali. Detto decreto e' stato rettificato con comunicazione pubblicata in data 11 aprile 1997 nella G.U. n. 84. Al riguardo, a seguito di richieste pervenute a questo Ministero da varie parti, si provvede a fornire i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare il pieno recepimento delle predette direttive emanate dalla Comunita' Europea. 1. Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) 1.1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, lettera b), numero 4, del D.Leg.vo N. 44 del 1997 si precisa che la' dove e' specificato "Le informazioni di cui alla presente lettera sono aggiornate regolarmente", deve intendersi che ogni aggiornamento relativo ai documenti di cui al predetto numero 4 dell'art. 1, comma b, deve essere comunicato tempestivamente al Ministero della sanita'. 2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 2.1. L'art. 1, lettera c), del D.Leg.vo 44 del 1997 e' da interpretarsi alla luce di quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE, come modificata dalla direttiva 93/39/CEE. Poiche' la richiamata disposizione della direttiva 65/65/CEE, nel testo oggi vigente, indica con chiarezza che il termine di duecentodieci giorni imposto alle autorita' nazionali per portare a compimento la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale decorre "dalla presentazione della domanda convalidata", l'ipotesi prevista dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 44 del 1997 deve intendersi riferita esclusivamente alla domanda che - in quanto irregolare (ad esempio sotto il profilo fiscale) o priva di elementi o allegati ritenuti essenziali dalla normativa comunitaria e nazionale - non sia stata ancora presa in carico dal Ministero della sanita' come domanda valutabile ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. Le eventuali richieste di chiarimenti su specifiche parti della documentazione che il Ministero ritenga di formulare nel corso dell'istruttoria regolarmente avviata, potranno far ritenere sospeso il termine di duecentodieci giorni per il periodo intercorrente fra la richiesta di chiarimenti e il riscontro alla stessa. 2.2. Per quanto riguarda il comma 3, lettera d), dell'articolo 9 del decreto legislativo 178/1991 - cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 44 del 1997 - e' stato chiesto al Ministero della sanita' di chiarire se il richiedente l'AIC possa accedere alla relazione di valutazione che viene redatta dalla CUF. Al riguardo si precisa che tutta la materia che concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' regolamentata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle disposizioni emanate per l'attuazione della stessa. Pertanto l'accesso alla documentazione di che trattasi e' riconosciuta a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla predetta normativa. 3. Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni 3.1. In riferimento a quanto previsto al punto 3 dell'art. 9-bis del D.L.vo 178/1991 - cosi' come inserito dall'art. 1 lett. d) del D.L.vo n. 44 del 1997 - e' stato chiesto al Ministero della sanita' se l'azienda interessata possa convertire una domanda di A.I.C. nazionale presentata tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e non ancora accolta dal Ministero della sanita', in una domanda di mutuo riconoscimento nel caso in cui un altro Stato Membro abbia gia' concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per una domanda nazionale parallela riferita allo stesso prodotto. Al riguardo si precisa che le aziende possono adire la procedura di mutuo riconoscimento presentando contemporaneamente al Ministero della sanita' una rinuncia alla procedura di AIC nazionale. 4. Modifiche di scarsa rilevanza 4.1. Il comma 1, lettera f), dell'articolo 1 del D.L.vo 44 del 1997 aggiunge al D.L.vo 178/1991 l'articolo 12-bis, che disciplina le modifiche di scarsa rilevanza delle autorizzazioni. In particolare, il comma 3 del menzionato articolo precisa che le aziende farmaceutiche sono tenute ad inviare al Ministero della sanita' (Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza - Ufficio Valutazione ed immissione in commercio di specialita' medicinali) una notifica per ogni modifica richiesta fra quelle indicate nell'allegato 1 al D.L.vo 44 del 1997. Al riguardo, per rendere piu' agevole l'osservanza della norma predetta, si rende noto che tale notifica dovra' essere accompagnata da idonea documentazione cosi' come prevista dalla corrente versione del Notice to Applicant III/5371/96 Volume IIA o indicata nell'allegato 1 alla presente circolare. Questo Ministero, una volta eseguita la verifica della documentazione prodotta, dara' atto, con nota all'azienda richiedente, della regolarita' o meno della notifica stessa. 4.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 12-bis predetto, decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo del controllo ministeriale, la modifica richiesta si intende approvata e la responsabilita' si ritiene affidata alla azienda titolare dell'AIC. 4.3. Al fine di rendere chiare ed agevoli le procedure relative alle modifiche di scarsa rilevanza delle autorizzazioni, le aziende sono invitate ad utilizzare per la richiesta il modello appositamente predisposto (allegato 2), unitamente agli allegati C e D di cui alla Circolare n. 9 del 18 luglio 1997. 4.4. Il comma 7 dell'articolo 12-bis, inoltre, stabilisce che le modifiche introdotte con la nuova procedura debbono essere comunicate dagli interessati al Ministero della Sanita' ed alle Federazioni nazionali degli Ordini dei Medici Chirurgi e Odontoiatri e dei Farmacisti e pubblicate, a spese degli interessati medesimi, nella G.U. seconda parte. Tale comunicazione deve avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di approvazione di cui al punto 4.2. A tale scopo le aziende sono invitate ad utilizzare il modello allegato alla presente circolare sotto il n. 3. 4.5. Resta inteso che le aziende farmaceutiche titolari dell'AIC sono tenute a conservare presso di se' copia del dossier e degli atti relativi all'autorizzazione alla immissione in commercio di ogni specialita' medicinale autorizzata e la documentazione integrale relativa alle successive modifiche approvate dal Ministero della sanita'; l'intera documentazione dovra' essere tempestivamente disponibile per ogni eventuale richiesta da parte del Ministero. 5. Modifiche restrittive delle autorizzazioni per motivi di sicurezza 5.1 La procedura di modifica degli stampati prevista dall'art. 12 ter e' applicabile soltanto nelle ipotesi di eliminazione di alcune indicazioni o di riduzione della posologia, o di aggiunta di controindicazioni o avvertenze, quando dalla mancata adozione della modifica possa derivare danno per la salute. Nella domanda le aziende sono tenute ad evidenziare le parti che intendono modificare specificando per ciascuna di esse la formulazione che viene proposta in sostituzione. Nel caso in cui il Ministero della sanita' non segnali il proprio dissenso dall'adozione della procedura di modifica urgente per motivi di sicurezza nelle 24 ore lavorative successive alla ricezione della comunicazione trasmessa dalla azienda interessata, quest'ultima e' tenuta ad applicare le modifiche richieste a partire dal primo lotto la cui produzione ha inizio successivamente alla scadenza del termine su indicato, nonche' alle confezioni gia' prodotte, ivi comprese quelle presenti sul mercato e gia' immesse nel ciclo distributivo. In tal caso la modifica degli stampati deve essere adottata immediatamente: a) per i prodotti medicinali che possono essere venduti esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica e per quelli di esclusivo uso ospedaliero o specialistico, per quanto attiene alla sostituzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (scheda tecnica); la sostituzione del foglio illustrativo dovra' essere adottata nel tempo tecnico strettamente necessario per tale operazione; b) per i farmaci OTC e quelli senza obbligo di prescrizione, per quanto attiene alla sostituzione di tutti gli stampati e delle etichette. Qualora a seguito di uno studio piu' approfondito la modifica apportata si rilevi non pertinente, il Ministero della sanita' si riserva di prescrivere ulteriori variazioni agli stampati. Nel caso di variazioni diverse da quelle sopra indicate si applica la procedura prevista dall'art. 12 bis. 6. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse (ADR). 6.1 La trasmissione delle segnalazioni deve seguire il flusso indicato nell'allegato 4. I soggetti tenuti a segnalare ogni presunta ADR sono medici e farmacisti; le segnalazioni devono essere trasmesse come di seguito indicato: a) nel caso di medici e farmacisti operanti sul territorio la trasmissione va effettuata alla Unita' Sanitaria Locale (USL) nel cui ambito territoriale opera il sanitario segnalatore; b) nel caso di medici e farmacisti operanti in Aziende Ospedaliere (AO) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)la trasmissione va effettuata alla Direzione Sanitaria o al Servizio a tal fine delegato dal Direttore Sanitario; c) nel caso di medici e farmacisti operanti in presidi ospedalieri ed in case di cura private la trasmissione va effettuata in originale alla USL ed in copia alla direzione sanitaria della struttura stessa. 6.2 Devono essere segnalate tutte le reazioni avverse sospette; il farmacista e' tenuto all'obbligo delle segnalazioni per i farmaci OTC e SP. 6.3 Le USL, le AO e gli IRCCS devono trasmettere le comunicazioni ricevute alla Regione o Provincia autonoma ed al Ministero della Sanita', il quale provvede a darne comunicazione alla Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), alla Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) ed alle aziende farmaceutiche interessate. 6.4 I responsabili della farmacovigilanza delle USL, delle AO e degli IRCCS devono verificare che le schede di segnalazione di reazioni avverse siano compilate in modo congruo e che siano state date le informazioni necessarie e sufficienti alla codifica della scheda; in caso contrario devono contattare il sanitario compilatore per chiarimenti. Nei casi gravi e mortali i responsabili della farmacovigilanza sono tenuti a compilare una relazione sul caso entro 15 giorni (art. 9 comma 2 del decreto legge 30.10.1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1987, n. 531) ed a trasmetterla al Ministero della sanita'. 6.5 Gli intervalli di tempo da rispettare tra la data in cui e' stata ricevuta la comunicazione della presunta reazione avversa (ADR) e la sua trasmissione, sono i seguenti: a) per medici e farmacisti: entro tre giorni lavorativi in caso di ADR gravi e sei giorni lavorativi in caso di ADR non gravi; tali termini di tempo decorrono dal momento in cui il sanitario viene posto a conoscenza della ADR; b) per le USL, le AO e gli IRCCS: entro tre giorni lavorativi in caso di ADR gravi ed entro cinque giorni lavorativi per tutte le altre ADR; c) per le aziende farmaceutiche: entro tre giorni lavorativi in caso di ADR gravi ed inattese ed entro sei giorni lavorativi in caso di altre ADR gravi. 6.6 Le segnalazioni di ADR gravi ed inattese verificatesi all'estero devono essere comunicate entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione al Ministero della sanita', mediante i moduli CIOMS (Council for international organizations of medical sciences), solo per i farmaci autorizzati con procedure nazionali o di mutuo riconoscimento. 7. Modello di scheda per la segnalazione delle reazioni avverse 7.1 Le reazioni avverse dovranno essere segnalate dai sanitari mediante un nuovo modello di scheda (allegato 5), il quale, per effetto di decreto Ministeriale datato 7 agosto 1997, ha sostituito il modello A allegato al Decreto ministeriale 20 aprile 1991, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 133 in data 8 giugno 1991. 7.2 I sanitari sono tenuti a fornire per iscritto almeno i seguenti dati: fonte della segnalazione (ospedale, medico di med.gen., specialista, farmacista), reazione avversa, sua gravita' e sua data di inizio, eta' del paziente, sesso, nome registrato del prodotto medicinale sospetto, data di compilazione e firma del segnalatore. 7.3 Continua ad applicarsi l'obbligo di fornire le schede di segnalazione agli operatori sanitari da pare delle aziende farmaceutiche, previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.P.R. n. 93/91. 7.4 Nulla e' mutato in merito alla possibilita' di segnalazioni spontanee da parte del cittadino mediante l'impiego del mod. B, da inviarsi alla USL competente per territorio. 8. Responsabile del servizio 8.1 Gli Uffici responsabili della farmacovigilanza nell'ambito delle USL sono quelli gia' individuati dalle Regioni e Provincie Autonome, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 marzo 1994, n. 325, convertito dalla legge del 19 luglio 1994, n. 467. Qualora tale adempimento non sia stato ancora espletato da parte delle Regioni e Provincie autonome, la responsabilita' in materia e' attribuita al Legale Rappresentante dell'USL. Nel caso di AO, IRCCS, e Case di Cura Private, la responsabilita' del servizio di Farmacovigilanza e' attribuita al Direttore Sanitario, il quale puo' delegare l'espletamento delle funzioni in materia ai servizi di farmacia e/o di farmacovigilanza gia' esistenti o da istituire con provvedimento ad hoc. 8.2 Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto medicinale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, deve disporre di un responsabile del servizio di farmacovigilanza provvisto dei titoli prescritti. Tale incarico e' incompatibile con quello di direttore scientifico della stessa azienda. 8.3 L'azienda che, pur non essendo titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione di un prodotto medicinale e' obbligata a trasmettere le schede di ADR ricevute da medici e farmacisti. Copie di tali schede devono essere notificate alle autorita' sanitarie nei tempi previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo in oggetto e trasmesse all'azienda farmaceutica titolare di AIC per gli adempimenti in materia di farmacovigilanza di cui ai punti 9 e 10. 9. Rapporti semestrali 9.1 Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le aziende interessate trasmettono al Ministero della sanita' la seguente documentazione: - dati di vendita su floppy disk; - eventuali variazioni del foglio illustrativo; - documentazione delle sperimentazioni cliniche pre-registrative eventualmente effettuate nel semestre cui si riferisce il rapporto, con prospetto riepilogativo, scheda C di aggiornamento periodico sugli studi clinici preregistrativi, di cui all'allegato 7 della Circolare 12 bis del 29.4.93 pubblicata nella GU 21 maggio 1993, n. 117. 10. Rapporto periodico di farmacovigilanza 10.1 Un rapporto relativo alla natura ed al numero di tutte le reazioni avverse conseguenti, o comunque correlabili all'impiego del prodotto medicinale (comprese le reazioni avverse che avvengono durante le sperimentazioni di fase IV), di cui il responsabile della farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica titolare di AIC sia venuto a conoscenza deve essere inviata al Ministero della Sanita' con le seguenti scadenze: - semestralmente durante i primi due anni dalla data di pubblicazione in GU del decreto autorizzativo relativo alla prima autorizzazione della specialita' medicinale con assegnazione del codice AIC (prime sei cifre) in vigore al momento; le confezioni autorizzate successivamente e che hanno lo stesso codice AIC (prime sei cifre) seguono le stesse scadenze dei rapporti di farmacovigilanza della prima autorizzazione della specialita' medicinale; - annualmente nel terzo, quarto e quinto anno dalla predetta data di pubblicazione in GU; - l'ultimo rapporto di farmacovigilanza del quinquennio di validita' dell'AIC va inviato entro e non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza dell'AIC e fara' parte della documentazione richiesta per il rinnovo; - ogni cinque anni nel periodo successivo al primo rinnovo. 10.2 Le informazioni suindicate devono essere elaborate utilizzando il formato ed i contenuti previsti nella linea guida Note for Guidance on Clinical Safety Data Management: Periodic Safety Update Reports for Marketed Drugs (CPMP/ICH/288/95) e corredate da un'adeguata valutazione scientifica, in particolare dei dati relativi all'Italia. Saranno comunque accettati, per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, i rapporti di farmacovigilanza elaborati secondo i modelli previsti dalla Circolare 29 aprile 1993, n. 12 bis pubblicata nella GU n. 117 del 21/5/93. 11. Formazione del personale operante nelle strutture pubbliche 11.1. Allo scopo di favorire l'efficace funzionamento del sistema di farmacovigilanza, le Regioni e le Provincie Autonome selezionano il personale dotato di specifica professionalita' da destinare a tale funzione, per il quale saranno istituiti specifici corsi di formazione a cura dell'Istituto superiore di sanita', che provvedera' alla diramazione delle relative informazioni alle parti interessate. 12. La rete elettronica per il sistema di farmacovigilanza 12.1 Tenuto conto di quanto riportato nella Note for Guidance on the Procedure for Competent Authorities on the Undertaking of Pharmacovigilance Activities (CPMP/PhVWP/175/95) attualmente in fase di revisione da parte delle competenti Autorita' Europee, le USL, le AO e gli IRCCS dotati di un responsabile del servizio di farmacovigilanza sono invitate a connettersi, entro 90 giorni, dalla pubblicazione della presente circolare nella GU, alla rete nazionale per la comunicazione elettronica del sistema di farmacovigilanza. Analoga raccomandazione e' rivolta alle aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali. La rete nazionale per la comunicazione elettronica del sistema di farmacovigilanza opera come una rete chiusa di computer dedicata alla gestione dei messaggi di posta elettronica relativi alle segnalazioni di farmacovigilanza. Della rete informatica in questione fanno parte altresi' le Regioni e le Provincie autonome ed il Ministero della sanita'; tutti i collegamenti devono essere attuati entro il citato termine temporale. 12.2 Il Ministero della sanita' mettera' gratuitamente a disposizione dei partecipanti alla rete informatica: - l'accesso, tramite numero telefonico riservato, ad un server di posta elettronica idoneo all'indirizzamento dei messaggi connessi con le reazioni avverse a farmaci; - uno specifico pacchetto software e relativa documentazione cartacea per l'installazione del software di comunicazione con i corretti parametri di comunicazione con la rete; - un servizio telefonico e fax di HELP DESK per la risoluzione di problemi sia di natura informatica sia per la consulenza sulla corretta compilazione della modulistica; - uno specifico software idoneo per l'archiviazione delle segnalazioni provenienti dai medici e farmacisti con associate funzioni di codificazione secondo quanto previsto dall'OMS e dall'EMEA ed in grado di estrarre le informazioni di interesse da trasmettere nell'ambito della rete; - un elenco centralizzato degli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti alla rete; - una banca dati su supporto informatico delle autorizzazioni rilasciate con segnalazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i relativi aggiornamenti con cadenza almeno bimestrale; - una banca dati su supporto informatico delle reazioni avverse acquisite riguardanti tutti i prodotti medicinali, il cui accesso sara' riservato alle sole strutture pubbliche partecipanti alla rete, con un aggiornamento a cadenza periodica; per le Aziende titolari di AIC, l'accesso sara' previsto solo per i farmaci da esse prodotti; - la gestione centralizzata degli accessi con relative sicurezze; - dei corsi di addestramento del personale all'uso della rete. 12.3 Per la partecipazione alla rete e' necessario che l'utente sia in possesso di un Personal Computer standard MS-DOS dotato almeno di Windows 3.1 (preferibilmente Windows 95) 16 Mbyte RAM ed un modem minimo 14.400 Baud (preferibile 28.800). Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali dovranno altresi' dotarsi di uno scanner idoneo alla trasposizione elettronica della scheda di segnalazione originale. 12.4 I responsabili dei servizi di farmacovigilanza delle USL delle AO e degli IRCCS devono trascrivere sul software messo a disposizione dal Ministero della sanita' le informazioni riportate nell'originale della comunicazione di reazione avversa e provvedere alla codifica delle informazioni secondo quanto richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS). Per le comunicazioni di sanitari operanti in Presidi ospedalieri pubblici afferenti ad una USL la comunicazione elettronica e la codifica della scheda avviene a cura del responsabile del servizio di farmacovigilanza della USL competente che provvede alla codifica ed all'invio al Ministero della sanita'. Nel caso di AO e di IRCCS, gli adempimenti suindicati saranno espletati dalla Direzione Sanitaria o dal Servizio a tal fine delegato dal Direttore Sanitario. Nel caso di segnalazioni di eventi avversi gravi, l'invio dell'originale da parte delle direzioni sanitarie dovra' essere preceduto dalla trasmissione fax del modulo originale di segnalazione dell'evento avverso, inoltrata, oltre che alla USL di competenza, anche al Ministero della sanita'. Le aziende farmaceutiche titolari dell'AIC o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali dovranno trasmettere tramite la rete, utilizzando le stesse modalita' operative previste per il responsabile della farmacovigilanza dell'USL o dell'AO o dell'IRCCS, tutte le segnalazioni per le quali non abbiano ricevuto comunicazione da parte del Ministero della sanita', allegando alla comunicazione anche fotocopia elettronica dell'originale della segnalazione. Le stesse dovranno altresi' provvedere al successivo inoltro dell'originale, ai fini di tenuta degli archivi, al responsabile della farmacovigilanza del servizio sanitario nazionale competente per territorio o struttura. I responsabili del servizio di farmacovigilanza del servizio sanitario nazionale, prima dell'invio di ogni segnalazione, attribuiscono ad ognuna un codice identificativo evitando le duplicazioni. 12.5 Le organizzazioni coinvolte nella rete devono segnalare al Ministero della sanita' - Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella G.U., facendo uso del modulo allegato sotto il n. 6, il nominativo del responsabile del servizio di farmacovigilanza, la data presumibile di disponibilita' dell'hardware richiesto, la richiesta del software direttamente via posta oppure del software dopo la partecipazione al corso di addestramento all'uso della rete; la data del corso di addestramento sara' comunicata agli interessati dal Ministero della sanita'. 12.6 La rete di posta elettronica per la farmacovigilanza sara' resa operativa entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella G.U. Contestualmente il Ministero della sanita' comunichera' ai partecipanti alla rete l'elenco degli indirizzi di E- Mail abilitati; l'elenco sara' aggiornato con la segnalazione dei nuovi partecipanti con frequenza mensile. I partecipanti alla rete, dovranno, dal momento dell'attivazione della propria casella di posta elettronica, comunicare con il Ministero della sanita', per quanto riguarda gli adempimenti connessi con il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, unicamente tramite la rete. Tale comunicazione e' obbligatoria per tutti i soggetti che risultano operativi all'interno della rete. Per i soggetti che non risultano operativi nella rete la segnalazione al Ministero della sanita' dovra' avvenire via fax e dovra' essere utilizzato lo stesso numero telefonico riservato per il sistema di farmacovigilanza. Tale metodo di comunicazione dovra' essere utilizzato in caso di guasto tecnico delle apparecchiature che impediscono il collegamento, solo dopo segnalazione fax all'HELPDESK. La presente circolare sara' pubblicata nella G.U. della Repubblica. Il Ministro: BINDI