Alle Regioni
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Agli assessorati alla sanita'
                                  Alla FNOMCeO
                                  Alla Fofi
                                  Alla Federfarma
                                  Alla Farmindustria
                                  All'Assogenerici
                                  All'Afi
                                  Alle aziende farmaceutiche titolari
                                  dell'autorizzazione  all'immissione
                                  in   commercio    di    specialita'
                                  medicinali
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  1997, G.U. serie
generale, e' stato pubblicato  il  decreto  legislativo  18  febbraio
1997,  n.  44,  che  ha  dato attuazione alla direttiva 93/39/CEE che
modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative  ai
medicinali.  Detto  decreto  e'  stato  rettificato con comunicazione
pubblicata in data 11 aprile 1997 nella G.U. n. 84.
  Al riguardo, a seguito di richieste pervenute a questo Ministero da
varie parti, si provvede a fornire i seguenti chiarimenti, al fine di
assicurare il pieno  recepimento  delle  predette  direttive  emanate
dalla Comunita' Europea.
1. Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)
1.1.  In  relazione a quanto previsto dall'art. 1, lettera b), numero
4, del D.Leg.vo N. 44 del 1997 si precisa che la' dove e' specificato
"Le  informazioni  di  cui  alla  presente  lettera  sono  aggiornate
regolarmente",  deve  intendersi  che  ogni aggiornamento relativo ai
documenti di cui al predetto numero 4  dell'art.  1,  comma  b,  deve
essere comunicato tempestivamente al Ministero della sanita'.
2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
2.1.   L'art.  1,  lettera  c),  del  D.Leg.vo  44  del  1997  e'  da
interpretarsi alla luce di quanto previsto dall'art. 7, paragrafo  1,
della direttiva 65/65/CEE, come modificata dalla direttiva 93/39/CEE.
Poiche'  la  richiamata  disposizione  della direttiva 65/65/CEE, nel
testo  oggi  vigente,  indica  con  chiarezza  che  il   termine   di
duecentodieci  giorni  imposto alle autorita' nazionali per portare a
compimento la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio
di  un  medicinale  decorre  "dalla   presentazione   della   domanda
convalidata", l'ipotesi prevista dall'art. 1, lettera c), del decreto
legislativo  n.  44  del 1997 deve intendersi riferita esclusivamente
alla domanda che - in quanto irregolare (ad esempio sotto il  profilo
fiscale)  o  priva  di  elementi o allegati ritenuti essenziali dalla
normativa comunitaria e nazionale - non sia  stata  ancora  presa  in
carico  dal  Ministero  della sanita' come domanda valutabile ai fini
dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
Le eventuali richieste  di  chiarimenti  su  specifiche  parti  della
documentazione  che  il  Ministero  ritenga  di  formulare  nel corso
dell'istruttoria regolarmente avviata, potranno far ritenere  sospeso
il  termine  di duecentodieci giorni per il periodo intercorrente fra
la richiesta di chiarimenti e il riscontro alla stessa.
2.2.  Per quanto riguarda il comma 3, lettera d), dell'articolo 9 del
decreto legislativo 178/1991 - cosi' come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 44 del 1997 -  e'  stato
chiesto  al  Ministero  della  sanita'  di chiarire se il richiedente
l'AIC possa accedere alla relazione di valutazione che viene  redatta
dalla CUF.
Al  riguardo  si precisa che tutta la materia che concerne il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e' regolamentata dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dalle disposizioni  emanate  per  l'attuazione
della  stessa. Pertanto l'accesso alla documentazione di che trattasi
e' riconosciuta a chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela  di
situazioni  giuridicamente  rilevanti,  nei limiti ed alle condizioni
previste dalla predetta normativa.
3. Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni
3.1. In riferimento a quanto previsto al punto 3 dell'art. 9-bis  del
D.L.vo 178/1991 - cosi' come inserito dall'art. 1 lett. d) del D.L.vo
n.  44  del  1997  -  e'  stato chiesto al Ministero della sanita' se
l'azienda  interessata  possa  convertire  una  domanda   di   A.I.C.
nazionale  presentata  tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e
non ancora accolta dal Ministero della sanita',  in  una  domanda  di
mutuo riconoscimento nel caso in cui un altro Stato Membro abbia gia'
concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per una domanda
nazionale  parallela  riferita  allo  stesso prodotto. Al riguardo si
precisa  che  le  aziende  possono  adire  la  procedura   di   mutuo
riconoscimento  presentando  contemporaneamente  al  Ministero  della
sanita' una rinuncia alla procedura di AIC nazionale.
4. Modifiche di scarsa rilevanza
4.1. Il comma 1, lettera f), dell'articolo 1 del D.L.vo 44  del  1997
aggiunge  al  D.L.vo  178/1991  l'articolo  12-bis, che disciplina le
modifiche di scarsa rilevanza delle autorizzazioni.  In  particolare,
il   comma   3   del  menzionato  articolo  precisa  che  le  aziende
farmaceutiche sono tenute  ad  inviare  al  Ministero  della  sanita'
(Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza
-  Ufficio  Valutazione  ed  immissione  in  commercio di specialita'
medicinali) una notifica  per  ogni  modifica  richiesta  fra  quelle
indicate nell'allegato 1 al D.L.vo 44 del 1997.
Al  riguardo,  per  rendere  piu'  agevole  l'osservanza  della norma
predetta, si rende noto che tale notifica dovra' essere  accompagnata
da  idonea documentazione cosi' come prevista dalla corrente versione
del  Notice  to  Applicant  III/5371/96   Volume   IIA   o   indicata
nell'allegato 1 alla presente circolare.
Questo Ministero, una volta eseguita la verifica della documentazione
prodotta,   dara'  atto,  con  nota  all'azienda  richiedente,  della
regolarita' o meno della notifica stessa.
4.2. Ai sensi del comma  4  dell'articolo  12-bis  predetto,  decorsi
trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  di esito positivo del
controllo ministeriale, la modifica richiesta si intende approvata  e
la   responsabilita'   si  ritiene  affidata  alla  azienda  titolare
dell'AIC.
4.3. Al fine di rendere chiare ed agevoli le procedure relative  alle
modifiche  di  scarsa rilevanza delle autorizzazioni, le aziende sono
invitate ad utilizzare per  la  richiesta  il  modello  appositamente
predisposto  (allegato 2), unitamente agli allegati C e D di cui alla
Circolare n. 9 del 18 luglio 1997.
4.4.  Il  comma  7  dell'articolo  12-bis, inoltre, stabilisce che le
modifiche introdotte con la nuova procedura debbono essere comunicate
dagli interessati al Ministero  della  Sanita'  ed  alle  Federazioni
nazionali  degli  Ordini  dei  Medici  Chirurgi  e  Odontoiatri e dei
Farmacisti e pubblicate, a spese degli  interessati  medesimi,  nella
G.U.  seconda  parte.  Tale  comunicazione  deve  avvenire entro i 45
giorni successivi alla data di approvazione di cui al  punto  4.2.  A
tale scopo le aziende sono invitate ad utilizzare il modello allegato
alla presente circolare sotto il n. 3.
4.5. Resta inteso che le aziende farmaceutiche titolari dell'AIC sono
tenute  a  conservare  presso  di  se' copia del dossier e degli atti
relativi all'autorizzazione alla  immissione  in  commercio  di  ogni
specialita'  medicinale  autorizzata  e  la  documentazione integrale
relativa alle successive  modifiche  approvate  dal  Ministero  della
sanita';   l'intera   documentazione  dovra'  essere  tempestivamente
disponibile per ogni eventuale richiesta da parte del Ministero.
5. Modifiche restrittive delle autorizzazioni per motivi di sicurezza
5.1 La procedura di modifica degli stampati prevista dall'art. 12 ter
e' applicabile soltanto  nelle  ipotesi  di  eliminazione  di  alcune
indicazioni  o  di  riduzione  della  posologia,  o  di  aggiunta  di
controindicazioni o avvertenze, quando dalla mancata  adozione  della
modifica possa derivare danno per la salute.
Nella  domanda  le  aziende  sono  tenute ad evidenziare le parti che
intendono  modificare  specificando   per   ciascuna   di   esse   la
formulazione che viene proposta in sostituzione.
Nel  caso  in  cui  il Ministero della sanita' non segnali il proprio
dissenso dall'adozione della procedura di modifica urgente per motivi
di sicurezza nelle 24 ore lavorative successive alla ricezione  della
comunicazione  trasmessa  dalla  azienda interessata, quest'ultima e'
tenuta ad applicare le modifiche richieste a partire dal primo  lotto
la cui produzione ha inizio successivamente alla scadenza del termine
su  indicato,  nonche'  alle  confezioni  gia' prodotte, ivi comprese
quelle presenti sul mercato e gia' immesse nel ciclo distributivo.
In  tal  caso  la  modifica  degli  stampati  deve  essere   adottata
immediatamente:
a)   per   i   prodotti   medicinali   che   possono  essere  venduti
esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica e per quelli di
esclusivo uso ospedaliero o specialistico, per  quanto  attiene  alla
sostituzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (scheda
tecnica);  la  sostituzione  del  foglio  illustrativo  dovra' essere
adottata  nel  tempo  tecnico  strettamente   necessario   per   tale
operazione;
b)  per  i  farmaci  OTC  e quelli senza obbligo di prescrizione, per
quanto attiene alla  sostituzione  di  tutti  gli  stampati  e  delle
etichette.
Qualora  a  seguito  di  uno  studio  piu'  approfondito  la modifica
apportata si rilevi non pertinente, il  Ministero  della  sanita'  si
riserva  di  prescrivere ulteriori variazioni agli stampati. Nel caso
di  variazioni  diverse  da  quelle  sopra  indicate  si  applica  la
procedura prevista dall'art. 12 bis.
6. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse (ADR).
6.1  La  trasmissione  delle  segnalazioni  deve  seguire  il  flusso
indicato nell'allegato 4.
I soggetti tenuti  a  segnalare  ogni  presunta  ADR  sono  medici  e
farmacisti;  le  segnalazioni devono essere trasmesse come di seguito
indicato:
a) nel caso  di  medici  e  farmacisti  operanti  sul  territorio  la
trasmissione va effettuata alla Unita' Sanitaria Locale (USL) nel cui
ambito territoriale opera il sanitario segnalatore;
b)  nel  caso  di medici e farmacisti operanti in Aziende Ospedaliere
(AO) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  (IRCCS)la
trasmissione  va  effettuata alla Direzione Sanitaria o al Servizio a
tal fine delegato dal Direttore Sanitario;
c) nel caso di medici e farmacisti operanti in presidi ospedalieri ed
in case di cura private la trasmissione va  effettuata  in  originale
alla USL ed in copia alla direzione sanitaria della struttura stessa.
6.2  Devono  essere  segnalate tutte le reazioni avverse sospette; il
farmacista e' tenuto all'obbligo delle segnalazioni per i farmaci OTC
e SP.
6.3 Le USL, le AO e gli IRCCS  devono  trasmettere  le  comunicazioni
ricevute  alla  Regione  o  Provincia  autonoma ed al Ministero della
Sanita', il quale provvede a darne comunicazione alla Agenzia Europea
per  la  Valutazione  dei  Medicinali  (EMEA),  alla   Organizzazione
Mondiale   della   Sanita'   (OMS)   ed  alle  aziende  farmaceutiche
interessate.
6.4 I responsabili della farmacovigilanza delle USL, delle AO e degli
IRCCS devono verificare che le schede  di  segnalazione  di  reazioni
avverse  siano  compilate  in  modo congruo e che siano state date le
informazioni necessarie e sufficienti alla codifica della scheda;  in
caso   contrario  devono  contattare  il  sanitario  compilatore  per
chiarimenti.  Nei  casi  gravi  e  mortali   i   responsabili   della
farmacovigilanza sono tenuti a compilare una relazione sul caso entro
15  giorni  (art.  9  comma  2  del decreto legge 30.10.1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1987, n. 531)  ed  a
trasmetterla al Ministero della sanita'.
6.5 Gli intervalli di tempo da rispettare tra la data in cui e' stata
ricevuta  la comunicazione della presunta reazione avversa (ADR) e la
sua trasmissione, sono i seguenti:
a) per medici e farmacisti: entro tre giorni lavorativi  in  caso  di
ADR  gravi  e  sei  giorni  lavorativi in caso di ADR non gravi; tali
termini di tempo decorrono dal momento  in  cui  il  sanitario  viene
posto a conoscenza della ADR;
b) per le USL, le AO e gli IRCCS: entro tre giorni lavorativi in caso
di  ADR  gravi  ed  entro cinque giorni lavorativi per tutte le altre
ADR;
c) per le aziende farmaceutiche: entro tre giorni lavorativi in  caso
di  ADR  gravi  ed inattese ed entro sei giorni lavorativi in caso di
altre ADR gravi.
6.6 Le segnalazioni di ADR gravi ed inattese verificatesi  all'estero
devono  essere  comunicate entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione al
Ministero  della  sanita',  mediante  i  moduli  CIOMS  (Council  for
international  organizations of medical sciences), solo per i farmaci
autorizzati con procedure nazionali o di mutuo riconoscimento.
7. Modello di scheda per la segnalazione delle reazioni avverse
7.1  Le  reazioni  avverse  dovranno  essere  segnalate  dai sanitari
mediante un nuovo modello di  scheda  (allegato  5),  il  quale,  per
effetto  di  decreto Ministeriale datato 7 agosto 1997, ha sostituito
il modello  A  allegato  al  Decreto  ministeriale  20  aprile  1991,
pubblicato  nella  G.U.  della  Repubblica  Italiana n. 133 in data 8
giugno 1991.
7.2 I sanitari sono tenuti a fornire per iscritto almeno  i  seguenti
dati:   fonte  della  segnalazione  (ospedale,  medico  di  med.gen.,
specialista, farmacista), reazione avversa, sua gravita' e  sua  data
di  inizio,  eta'  del  paziente, sesso, nome registrato del prodotto
medicinale sospetto, data di compilazione e firma del segnalatore.
7.3  Continua  ad  applicarsi  l'obbligo  di  fornire  le  schede  di
segnalazione   agli   operatori   sanitari   da  pare  delle  aziende
farmaceutiche, previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 1  del  d.P.R.
n. 93/91.
7.4  Nulla  e'  mutato  in  merito  alla possibilita' di segnalazioni
spontanee da parte del cittadino mediante l'impiego del  mod.  B,  da
inviarsi alla USL competente per territorio.
8. Responsabile del servizio
8.1  Gli Uffici responsabili della farmacovigilanza nell'ambito delle
USL sono quelli gia' individuati dalle Regioni e Provincie  Autonome,
ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legge  30  marzo 1994, n. 325,
convertito dalla legge del 19  luglio  1994,  n.  467.  Qualora  tale
adempimento  non  sia stato ancora espletato da parte delle Regioni e
Provincie autonome, la responsabilita' in materia  e'  attribuita  al
Legale Rappresentante dell'USL. Nel caso di AO, IRCCS, e Case di Cura
Private,  la  responsabilita'  del  servizio  di  Farmacovigilanza e'
attribuita  al  Direttore   Sanitario,   il   quale   puo'   delegare
l'espletamento  delle  funzioni in materia ai servizi di farmacia e/o
di farmacovigilanza gia' esistenti o da istituire  con  provvedimento
ad hoc.
8.2 Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un
prodotto  medicinale,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del decreto
legislativo in oggetto, deve disporre di un responsabile del servizio
di farmacovigilanza provvisto dei titoli prescritti. Tale incarico e'
incompatibile  con  quello  di  direttore  scientifico  della  stessa
azienda.
8.3  L'azienda  che,  pur  non  essendo  titolare  dell'AIC, provvede
all'effettiva  commercializzazione  di  un  prodotto  medicinale   e'
obbligata  a  trasmettere  le  schede  di  ADR  ricevute  da medici e
farmacisti. Copie  di  tali  schede  devono  essere  notificate  alle
autorita'  sanitarie  nei  tempi  previsti  dall'art. 3, comma 4, del
decreto legislativo in oggetto e trasmesse  all'azienda  farmaceutica
titolare di AIC per gli adempimenti in materia di farmacovigilanza di
cui ai punti 9 e 10.
9. Rapporti semestrali
9.1  Entro  i  mesi  di  gennaio  e luglio di ciascun anno le aziende
interessate  trasmettono  al  Ministero  della  sanita'  la  seguente
documentazione:
- dati di vendita su floppy disk;
- eventuali variazioni del foglio illustrativo;
-  documentazione  delle  sperimentazioni  cliniche  pre-registrative
eventualmente effettuate nel semestre cui si riferisce  il  rapporto,
con  prospetto  riepilogativo,  scheda  C  di aggiornamento periodico
sugli studi clinici preregistrativi,  di  cui  all'allegato  7  della
Circolare  12  bis del 29.4.93 pubblicata nella GU 21 maggio 1993, n.
117.
10. Rapporto periodico di farmacovigilanza
10.1 Un rapporto relativo alla  natura  ed  al  numero  di  tutte  le
reazioni  avverse conseguenti, o comunque correlabili all'impiego del
prodotto medicinale  (comprese  le  reazioni  avverse  che  avvengono
durante  le sperimentazioni di fase IV), di cui il responsabile della
farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica titolare di AIC sia venuto
a conoscenza deve essere inviata al Ministero della  Sanita'  con  le
seguenti scadenze:
- semestralmente durante i primi due anni dalla data di pubblicazione
in  GU  del  decreto autorizzativo relativo alla prima autorizzazione
della specialita' medicinale con assegnazione del codice  AIC  (prime
sei   cifre)   in   vigore  al  momento;  le  confezioni  autorizzate
successivamente e che hanno lo stesso codice AIC  (prime  sei  cifre)
seguono  le  stesse  scadenze  dei rapporti di farmacovigilanza della
prima autorizzazione della specialita' medicinale;
- annualmente nel terzo, quarto e quinto anno dalla predetta data  di
pubblicazione in GU;
-  l'ultimo rapporto di farmacovigilanza del quinquennio di validita'
dell'AIC  va  inviato  entro  e  non  oltre  il  novantesimo   giorno
precedente  la  scadenza  dell'AIC e fara' parte della documentazione
richiesta per il rinnovo;
- ogni cinque anni nel periodo successivo al primo rinnovo.
10.2 Le informazioni suindicate devono essere  elaborate  utilizzando
il  formato  ed  i  contenuti  previsti  nella  linea  guida Note for
Guidance on Clinical Safety Data Management: Periodic  Safety  Update
Reports   for   Marketed   Drugs  (CPMP/ICH/288/95)  e  corredate  da
un'adeguata valutazione scientifica, in particolare dei dati relativi
all'Italia. Saranno comunque accettati, per un periodo di dodici mesi
dalla data di pubblicazione della presente circolare, i  rapporti  di
farmacovigilanza elaborati secondo i modelli previsti dalla Circolare
29 aprile 1993, n. 12 bis pubblicata nella GU n. 117 del 21/5/93.
11. Formazione del personale operante nelle strutture pubbliche
11.1.  Allo scopo di favorire l'efficace funzionamento del sistema di
farmacovigilanza, le Regioni e le Provincie Autonome  selezionano  il
personale  dotato  di  specifica professionalita' da destinare a tale
funzione,  per  il  quale  saranno  istituiti  specifici   corsi   di
formazione a cura dell'Istituto superiore di sanita', che provvedera'
alla diramazione delle relative informazioni alle parti interessate.
12. La rete elettronica per il sistema di farmacovigilanza
12.1  Tenuto conto di quanto riportato nella Note for Guidance on the
Procedure  for  Competent   Authorities   on   the   Undertaking   of
Pharmacovigilance  Activities (CPMP/PhVWP/175/95) attualmente in fase
di revisione da parte delle competenti Autorita' Europee, le USL,  le
AO   e   gli   IRCCS  dotati  di  un  responsabile  del  servizio  di
farmacovigilanza sono invitate a connettersi, entro 90 giorni,  dalla
pubblicazione  della presente circolare nella GU, alla rete nazionale
per la comunicazione elettronica del sistema di farmacovigilanza.
Analoga  raccomandazione  e'  rivolta  alle   aziende   farmaceutiche
titolari    dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   o
responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali.
La  rete  nazionale  per  la comunicazione elettronica del sistema di
farmacovigilanza opera come una rete chiusa di computer dedicata alla
gestione dei messaggi di posta elettronica relativi alle segnalazioni
di farmacovigilanza.
Della rete informatica in questione fanno parte altresi' le Regioni e
le  Provincie  autonome  ed  il  Ministero  della  sanita';  tutti  i
collegamenti devono essere attuati entro il citato termine temporale.
12.2 Il Ministero della sanita' mettera' gratuitamente a disposizione
dei partecipanti alla rete informatica:
-  l'accesso,  tramite  numero  telefonico riservato, ad un server di
  posta elettronica idoneo all'indirizzamento dei  messaggi  connessi
  con le reazioni avverse a farmaci;
- uno specifico pacchetto software e relativa documentazione cartacea
  per  l'installazione  del  software di comunicazione con i corretti
  parametri di comunicazione con la rete;
- un servizio telefonico e fax di HELP DESK  per  la  risoluzione  di
  problemi  sia  di  natura  informatica  sia per la consulenza sulla
  corretta compilazione della modulistica;
-  uno  specifico   software   idoneo   per   l'archiviazione   delle
  segnalazioni  provenienti  dai  medici  e  farmacisti con associate
  funzioni  di  codificazione  secondo  quanto  previsto  dall'OMS  e
  dall'EMEA  ed  in grado di estrarre le informazioni di interesse da
  trasmettere nell'ambito della rete;
- un elenco centralizzato degli indirizzi di  posta  elettronica  dei
  partecipanti alla rete;
-  una  banca  dati  su  supporto  informatico  delle  autorizzazioni
  rilasciate  con  segnalazione  del   titolare   dell'autorizzazione
  all'immissione  in commercio e i relativi aggiornamenti con cadenza
  almeno bimestrale;
- una banca dati  su  supporto  informatico  delle  reazioni  avverse
  acquisite  riguardanti  tutti i prodotti medicinali, il cui accesso
  sara' riservato alle sole  strutture  pubbliche  partecipanti  alla
  rete,  con  un  aggiornamento  a  cadenza periodica; per le Aziende
  titolari di AIC, l'accesso sara' previsto solo  per  i  farmaci  da
  esse prodotti;
- la gestione centralizzata degli accessi con relative sicurezze;
- dei corsi di addestramento del personale all'uso della rete.
12.3  Per  la partecipazione alla rete e' necessario che l'utente sia
in possesso di un Personal Computer standard MS-DOS dotato almeno  di
Windows  3.1  (preferibilmente  Windows  95) 16 Mbyte RAM ed un modem
minimo 14.400 Baud (preferibile  28.800).  Le  aziende  farmaceutiche
titolari    dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   o
responsabili  della  commercializzazione  dei   prodotti   medicinali
dovranno  altresi'  dotarsi  di uno scanner idoneo alla trasposizione
elettronica della scheda di segnalazione originale.
12.4 I responsabili dei servizi di farmacovigilanza delle  USL  delle
AO e degli IRCCS devono trascrivere sul software messo a disposizione
dal  Ministero della sanita' le informazioni riportate nell'originale
della comunicazione di reazione avversa e  provvedere  alla  codifica
delle   informazioni  secondo  quanto  richiesto  dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita' (OMS).
Per le comunicazioni di  sanitari  operanti  in  Presidi  ospedalieri
pubblici  afferenti  ad  una  USL  la  comunicazione elettronica e la
codifica della scheda avviene a cura del responsabile del servizio di
farmacovigilanza della USL competente che provvede alla  codifica  ed
all'invio  al Ministero della sanita'. Nel caso di AO e di IRCCS, gli
adempimenti suindicati saranno espletati dalla Direzione Sanitaria  o
dal Servizio a tal fine delegato dal Direttore Sanitario.
Nel   caso   di   segnalazioni   di  eventi  avversi  gravi,  l'invio
dell'originale da  parte  delle  direzioni  sanitarie  dovra'  essere
preceduto dalla trasmissione fax del modulo originale di segnalazione
dell'evento  avverso,  inoltrata,  oltre  che alla USL di competenza,
anche al Ministero della sanita'.
Le aziende  farmaceutiche  titolari  dell'AIC  o  responsabili  della
commercializzazione  dei  prodotti  medicinali  dovranno  trasmettere
tramite la rete, utilizzando le stesse modalita'  operative  previste
per  il  responsabile  della  farmacovigilanza  dell'USL  o dell'AO o
dell'IRCCS, tutte le segnalazioni per le quali non  abbiano  ricevuto
comunicazione  da  parte  del Ministero della sanita', allegando alla
comunicazione  anche  fotocopia  elettronica   dell'originale   della
segnalazione.  Le  stesse  dovranno altresi' provvedere al successivo
inoltro  dell'originale,  ai  fini  di  tenuta  degli   archivi,   al
responsabile  della farmacovigilanza del servizio sanitario nazionale
competente per territorio o struttura.
I  responsabili  del  servizio  di  farmacovigilanza   del   servizio
sanitario   nazionale,   prima   dell'invio   di  ogni  segnalazione,
attribuiscono  ad  ognuna  un  codice  identificativo   evitando   le
duplicazioni.
12.5  Le  organizzazioni  coinvolte  nella  rete  devono segnalare al
Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  per  la  Valutazione  dei
Medicinali e la Farmacovigilanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della  presente circolare nella G.U., facendo uso del modulo allegato
sotto il n.  6,  il  nominativo  del  responsabile  del  servizio  di
farmacovigilanza, la data presumibile di disponibilita' dell'hardware
richiesto,  la  richiesta  del software direttamente via posta oppure
del software dopo la partecipazione al corso di addestramento all'uso
della rete; la data del corso di addestramento sara' comunicata  agli
interessati dal Ministero della sanita'.
12.6  La rete di posta elettronica per la farmacovigilanza sara' resa
operativa  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
circolare  nella  G.U.  Contestualmente  il  Ministero  della sanita'
comunichera' ai partecipanti alla rete l'elenco degli indirizzi di E-
Mail abilitati; l'elenco sara' aggiornato  con  la  segnalazione  dei
nuovi partecipanti con frequenza mensile.
I  partecipanti  alla  rete,  dovranno,  dal momento dell'attivazione
della  propria  casella  di  posta  elettronica,  comunicare  con  il
Ministero della sanita', per quanto riguarda gli adempimenti connessi
con  il  decreto  legislativo  n. 44 del 18 febbraio 1997, unicamente
tramite la rete. Tale  comunicazione  e'  obbligatoria  per  tutti  i
soggetti che risultano operativi all'interno della rete.
Per i soggetti che non risultano operativi nella rete la segnalazione
al  Ministero  della  sanita' dovra' avvenire via fax e dovra' essere
utilizzato lo stesso numero telefonico riservato per  il  sistema  di
farmacovigilanza.
Tale  metodo  di  comunicazione  dovra'  essere utilizzato in caso di
guasto tecnico delle apparecchiature che impediscono il collegamento,
solo dopo segnalazione fax all'HELPDESK.
La presente circolare sara' pubblicata nella G.U. della Repubblica.
                                                   Il Ministro: BINDI