IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il decreto  legislativo 3  aprile 1993,  n. 96,  relativo al
trasferimento   delle  competenze   gia'   attribuite  ai   soppressi
Dipartimento per  il Mezzogiorno  e Agenzia  per la  promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in  attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge numero 488/1992;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione del  Ministero del  bilancio e  della programmazione
economica;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 3, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n.  32, convertito dalla legge 7 aprile  1995, n. 104,
in tema  di accelerazione  della concessione delle  agevolazioni alle
attivita'  gestite dalla  soppressa Agenzia  per la  promozione dello
sviluppo nel Mezzogiorno;
  Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Vista  la decisione  della Commissione  europea del  1 marzo  1995,
notificata  con  lettera  n.  SG.  (95) D/3693  del  24  marzo  1995,
concernente il regime d'insieme degli  aiuti a finalita' regionale in
Italia;
  Vista la  comunicazione della  Commissione europea del  20 dicembre
1995, concernente  la disciplina comunitaria  per gli aiuti  di stato
alla ricerca e  sviluppo, pubblicata nella G.U.C.E. n. C  45/5 del 17
febbraio 1996;
  Vista  la propria  deliberazione del  25 febbraio  1994, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 92 del  21 aprile 1994, con  la quale e'
stata dettata la disciplina dei contratti di programma;
  Vista  la propria  deliberazione  del 7  novembre 1996,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19  febbraio 1997,  concernente
direttive  per  la  concessione  delle agevolazioni  previste  per  i
progetti e centri di ricerca;
  Vista  la propria  deliberazione del  18 dicembre  1996, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 73  del 28 marzo  1997, con la  quale e'
stato  approvato  il contratto  di  programma  tra il  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.;
  Vista la propria deliberazione del  21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  105 dell'8 maggio 1997, con la  quale e' stata
dettata la disciplina della programmazione negoziata;
  Vista la nota prot. n. 4/3092/97 del 18 luglio 1997 con la quale il
Servizio  per la  contrattazione programmata  ha sottoposto  a questo
Comitato, tra  l'altro, uno  schema di contratto  di programma  ed il
relativo  piano progettuale  presentato  dalla  Unica S.c.r.l.  (gia'
Unica  S.c.p.a.), che  costituisce  il  completamento del  precedente
approvato con la summenzionata deliberazione del 18 dicembre 1996;
  Considerato che il piano di investimenti proposto e' caratterizzato
da   un  complesso   articolato   di   iniziative  industriali,   con
integrazione di attivita' di  ricerca da effettuare in collaborazione
con l'ENEA,  nel settore calzaturiero, da  realizzarsi anche mediante
tacchifici e  tomaifici, non  presenti nella prima  fase in  corso di
realizzazione,  che chiudono  la filiera  calzaturiera, con  relativo
adeguamento delle strutture imprenditoriali da parte dei proponenti e
l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi;
  Considerato che gli investimenti proposti, ammissibili all'aiuto di
Stato, ammontano a  87.929 milioni di lire e comportano  un onere per
lo Stato valutato in 58.329,81 milioni di lire;
  Considerato  che  la copertura  finanziaria  dei  suddetti oneri  a
carico dello Stato e' assicurata, nella misura di 27.261,5 milioni di
lire,  a valere  sulle risorse  residue  derivanti dai  mutui di  cui
all'art.  9 del  decreto-legge 23  febbraio 1995,  n. 41,  convertito
dalla legge  22 marzo  1995, n.  85, come  rimodulate con  la propria
deliberazione  in  data 24  aprile  1996,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n.  132 del  7 giugno  1996, e,  nella misura  di 31.068,31
milioni di  lire a valere  sulle risorse  derivanti dai mutui  di cui
all'art. 1,  comma 1, del  decreto-legge 25  marzo 1997, n.  67, come
ripartite con la propria deliberazione del 23 aprile 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1997;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. E'  approvato il  contratto di programma  con il  relativo piano
progettuale  di cui  alle  premesse, da  stipulare  - secondo  quanto
previsto  al successivo  punto  7  - con  la  Unica  S.c.r.l. per  la
realizzazione di  un articolato piano di  investimenti industriali ed
attivita'  di  ricerca  nel   settore  calzaturiero,  localizzato  in
Carinaro  (Caserta)  zona  Asi  Aversa  Nord  -territorio  ricompreso
nell'obiettivo 1, zona B, coperta  dalla deroga dell'art. 92.3 a) del
Trattato  C.E. -  in  aree contigue  all'insediamento attualmente  in
corso di esecuzione.
  Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:
                                          milioni di lire
                                                  -
   investimenti industriali .............   76.239
   1 centro di ricerca ..................    5.920
   4 progetti di ricerca ................    5.770
                                          ------------
   Totale . . .                             87.929
  2. Le agevolazioni  finanziarie - in conformita'  a quanto previsto
agli atti della Commissione europea  richiamati in premessa - per gli
investimenti industriali, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo
del 40% con maggiorazione del 15% espresso in E.S.L. per le piccole e
medie imprese; per il centro di ricerca, sono calcolate in E.S.N. nel
limite massimo del 40%, con  maggiorazione del 15% espresso in E.S.L.
per le  piccole e  medie imprese,  relativamente alle  opere murarie,
agli impianti  ed alle attrezzature,  e sono calcolate in  E.S.L. nel
limite massimo  del 75%  relativamente ai  laboratori; per  i quattro
progetti di ricerca, sono calcolate  in E.S.L. nel limite massimo del
75% dei costi di ricerca.
  3. L'onere  massimo a carico  dello Stato per la  concessione delle
agevolazioni  finanziarie,  da  erogarsi nel  periodo  1997-2001,  e'
determinato in 58.329,81 milioni di lire.
  4.  Eventuali   variazioni  dell'importo  degli   investimenti  non
potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati
nel precedente punto 3.
  5. Gli  investimenti industriali  dovranno essere  realizzati dalle
nove  nuove  aziende  consorziate  entro il  31  dicembre  1999.  Gli
investimenti  attinenti  al  centro  di ricerca  ed  ai  progetti  di
ricerca, da  realizzarsi dalla Unica  S.c.r.l. in favore di  tutte le
aziende  facenti  parte  del   consorzio,  dovranno  essere  ultimati
risettivamente  entro il  31 dicenbre  1999 ed  entro il  31 dicembre
2001.
  6.  Il piano  progettuale prevede  un'occupazione a  regime di  365
unita' lavorative  di cui 303  nuove, comprensive di 15  addetti alla
ricerca, e 62 salvaguardate.
  Il programma complessivamente considerato - tenendo conto anche del
piano oggetto  del contratto  approvato con  la deliberazione  del 18
dicembre 1996 di cui alle  premesse - prevede un'occupazione a regime
di 1.053 unita' lavorative, di cui 713 nuove e 340 salvaguardate.
  7. Il Servizio per la  contrattazione programmata del Ministero del
bilancio   e  della   programmazione  economica   e'  autorizzato   a
settoscrivere  il  relativo  contratto  di  programma  con  la  Unica
S.c.r.l.,   che  conterra'   tutte  le   necessarie  precisazioni   e
prescrizioni attuative e che verra'  trasmesso in copia, entro trenta
giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326