IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 recante interventi urgenti in favore dell'economia che prevede l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore della richiamata legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza; Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237 del 1993, art. 1, comma 1-bis; Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci e gli adempimenti da svolgere a cura di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali; Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11 ottobre 1995 n. 238 con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze, presentate ai sensi della citata legge n. 237 del 19 luglio 1993 art. 1, comma 1-bis, riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995; Vista la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso proposto da Frassanito Cinzia, commissario liquidatore della coop.va a r.l. Constabacchi, avverso il decreto ministeriale 2 ottobre 1995; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1329 del 1 agosto 1997, che accoglie la domanda incidentale di sospensione proposta dal suddetto commissario liquidatore e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di riesaminare, nel merito, la domanda del ricorrente; Riesaminata la domanda di Giovanni Dell'Anna garante della coop.va Constabacchi, trasmessa dal commissario liquidatore con firma non autenticata; Considerato che: l'istante nella domanda sottoscritta il 15 settembre 1994 non ha indicato la data d'iscrizione a socio della cooperativa (punto A 2.2 del modulo di domanda); il commissario liquidatore Cinzia Frassanito ha cancellato la parola "soci" nella scheda D.3.1 della domanda; i garanti in solido nella scheda A.6.2 hanno dichiarato di "non essere soci della cooperativa"; Preso atto che la qualificazione soggettiva di socio garante della cooperativa, in stato di accertata insolvenza, e' requisito previsto dalla citata legge n. 237 del 1993 art. 1, comma 1-bis, per la concessione dei benefici di cui alla stessa legge; Preso atto che, non sussistendo il predetto requisito soggettivo nella persona di Dell'Anna Giovanni, la garanzia resta esclusa dall'accollo e l'istanza va riportata nell'elenco n. 3 con la motivazione riportata nel dispositivo. Decreta: Art. 1. La societa' cooperativa Constabacchi rimane inserita nell'elenco n. 3 del decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, relativo alle cooperative per le quali tutte le garanzie sono state escluse dall'accollo con il codice B4 "cooperative le cui domande sono state presentate da istante non socio".