IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista la legge  n. 237 del 19  luglio 1993, art. 1,  comma 1-bis di
conversione con  modificazioni del  decreto-legge 20 maggio  1993, n.
149 recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che prevede
l'assunzione  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  delle  garanzie
concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore della  richiamata
legge n.  237 del  19 luglio 1993,  art. 1, comma  1-bis, da  soci di
cooperative agricole  a favore delle  cooperative stesse, di  cui sia
stata previamente accertata l'insolvenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237 del 1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista la  circolare n.  17 del  14 luglio 1994,  con la  quale sono
state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di
soci e gli  adempimenti da svolgere a cura  di curatori fallimentari,
commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie  generale  -  dell'11
ottobre 1995  n. 238 con  il quale  sono stati approvati  i risultati
dell'istruttoria  svolta sulle  istanze,  presentate  ai sensi  della
citata legge n. 237 del 19 luglio 1993 art. 1, comma 1-bis, riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Vista la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso proposto
da Frassanito  Cinzia, commissario  liquidatore della coop.va  a r.l.
Constabacchi, avverso il decreto ministeriale 2 ottobre 1995;
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1329 del 1 agosto 1997,
che  accoglie  la domanda  incidentale  di  sospensione proposta  dal
suddetto   commissario   liquidatore   e,   per   l'effetto,   ordina
all'amministrazione  di  riesaminare,  nel  merito,  la  domanda  del
ricorrente;
  Riesaminata la domanda di  Giovanni Dell'Anna garante della coop.va
Constabacchi,  trasmessa dal  commissario liquidatore  con firma  non
autenticata;
  Considerato che:
  l'istante nella  domanda sottoscritta il  15 settembre 1994  non ha
indicato la data d'iscrizione a  socio della cooperativa (punto A 2.2
del modulo di domanda);
  il  commissario  liquidatore  Cinzia Frassanito  ha  cancellato  la
parola "soci" nella scheda D.3.1 della domanda;
  i garanti  in solido  nella scheda A.6.2  hanno dichiarato  di "non
essere soci della cooperativa";
  Preso atto che la qualificazione  soggettiva di socio garante della
cooperativa, in stato di  accertata insolvenza, e' requisito previsto
dalla  citata legge  n. 237  del  1993 art.  1, comma  1-bis, per  la
concessione dei benefici di cui alla stessa legge;
  Preso atto  che, non  sussistendo il predetto  requisito soggettivo
nella  persona  di  Dell'Anna  Giovanni, la  garanzia  resta  esclusa
dall'accollo  e  l'istanza  va  riportata nell'elenco  n.  3  con  la
motivazione riportata nel dispositivo.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' cooperativa Constabacchi rimane inserita nell'elenco n.
3 del decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, relativo alle
cooperative  per  le  quali  tutte le  garanzie  sono  state  escluse
dall'accollo con il codice B4  "cooperative le cui domande sono state
presentate da istante non socio".