IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione ed a salvaguardare la stessa dal rischio di ulteriori gravi danni che possano derivare da eventuali cedimenti delle infrastrutture pubbliche e private; Visto l'art. 8 del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Sentita la regione Toscana; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Toscana, nominato commissario delegato, provvede, per i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena gravemente danneggiati dall'evento sismico del giorno 21 marzo 1997 agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. 2. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali. 3. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vice - commissario. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dai sindaci dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio e dal presidente del comitato tecnico - scientifico di cui al comma 5. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. 4. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico - scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. (G.N.D.T.) o da un suo delegato e composto da due tecnici designati dalla regione Toscana e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal G.N.D.T, dal servizio sismico nazionale, dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana.