IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto - legge  3 maggio  1995, n. 154,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi
le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1997  concernente la dichiarazione dello  stato di emergenza
nei comuni di  Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio  in provincia di
Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997;
  Ravvisata la  necessita' di disporre l'attuazione  immediata di una
serie di  misure finalizzate al soddisfacimento  delle esigenze della
popolazione ed  a salvaguardare  la stessa  dal rischio  di ulteriori
gravi  danni  che  possano  derivare  da  eventuali  cedimenti  delle
infrastrutture pubbliche e private;
  Visto  l'art. 8  del  decreto -  legge 12  novembre  1996, n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Sentita la regione Toscana;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Toscana,  nominato  commissario
delegato,  provvede,  per   i  comuni  di  Abbadia   S.  Salvatore  e
Piancastagnaio   in  provincia   di   Siena  gravemente   danneggiati
dall'evento  sismico  del  giorno   21  marzo  1997  agli  interventi
necessari   a  salvaguardare   l'incolumita'   pubblica  e   privata,
eliminando  situazioni  di  pericolo  esistenti  e  a  rimuovere  gli
ostacoli  per  la ripresa  delle  normali  condizioni di  vita  delle
popolazioni.
  2. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa
all'attuazione degli  interventi, il  commissario delegato  si avvale
degli uffici competenti della regione e degli enti locali.
  3. Il  commissario delegato  per l'espletamento  dell'incarico puo'
nominare un vice  - commissario. Per la predisposizione  del piano di
cui al  successivo art. 2,  il commissario  si avvale di  un comitato
dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della
provincia,  dai  sindaci  dei  comuni   di  Abbadia  S.  Salvatore  e
Piancastagnaio e dal presidente del comitato tecnico - scientifico di
cui al  comma 5.  Le spese  per la  partecipazione alle  riunioni del
comitato  gravano   sui  bilanci  degli  enti   di  appartenenza  dei
componenti.
  4.  Per  la  rilevazione  e  la valutazione  del  danno  e  per  la
definizione  e prescrizione  tecnica  degli  interventi necessari  al
recupero con miglioramento sismico  degli edifici pubblici e privati,
compresi quelli di carattere  monumentale, il commissario delegato si
avvale di un comitato tecnico - scientifico presieduto dal presidente
del  gruppo  nazionale  per  la   difesa  dai  terremoti  del  C.N.R.
(G.N.D.T.) o da  un suo delegato e composto da  due tecnici designati
dalla  regione  Toscana  e  da quattro  tecnici  designati,  uno  per
ciascuno,  dal   G.N.D.T,  dal  servizio  sismico   nazionale,  dalla
soprintendenza   per   i  beni   culturali   ed   ambientali  e   dal
provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana.