IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non puo' comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Visto l'accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 marzo 1994 tra il Gruppo Ilva e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali per il piano di ristrutturazione e scissione societaria dell'Ilva in liquidazione e sue partecipate e controllate, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 12.000 unita', ed in funzione della costituzione delle societa' Ilva laminati piani e Acciai speciali Terni e del conseguente processo di privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi assunti in sede comunitaria; Considerato in particolare processo di privatizzazione dell'Ilva pali Dalmine, societa' gia' partecipata dell'Ilva laminati piani, conclusosi nel 1996 e avvenuto nell'ambito ed in conseguenza del processo di ristrutturazione del Gruppo Ilva; Considerati gli impegni sottoscritti dai nuovi azionisti nei confronti dell'IRI volti a garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente, la conservazione del trattamento economico e normativo a livello individuale e l'osservanza delle intese di cui all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 12 marzo 1994; Considerate in particolare la ricapitalizzazione per oltre 23 miliardi effettuata nel 1996 e la ristrutturazione in corso nell'Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata; Vista la domanda di contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56 / 1994 per complessive 201 unita', presentata da Ilva pali Dalmine, di cui 165 nello stabilimento di Torre Annunziata; Vista la nota integrativa dell'Ilva pali Dalmine relativa all'organico dell'Ilva pali Dalmine di Torre Annunziata pari a 164 unita' in data 30 settembre 1997; Vista la nota della regione Campania del 10 ottobre 1997, nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione all'Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata, del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56 / 1994; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. pro - capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del reolamento CEE n. 2081 / 93 del Consiglio del 20 luglio 1993; Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56 / 1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla societa' Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata, e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 7.877.330.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 107 unita' lavorative e dell'incremento dell'occupazione di 57 unita'.