IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  1, comma  2,  primo  periodo, del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che   prevede  interventi   di  sostegno   di  natura   temporanea  e
straordinaria al  fine di favorire iniziative  produttive industriali
inserite  in  piani  di   recupero  dell'occupazione,  relativi  alla
cessazione di  attivita' o riorganizzazione di  unita' produttive del
settore industriale che coinvolgono  oltre 500 dipendenti, sulla base
di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;
  Visto  l'art. 1,  comma 2,  secondo periodo,  del decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che prevede  che l'intervento  di cui  al punto  1 non  puo' comunque
superare  i limiti  procapite  stabiliti dall'art.  1,  comma 2,  del
decreto-legge  2 maggio  1993, n.  148, convertito  con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, come modificato dall'art. 28 del
decreto-legge 23 giugno  1995, n. 244, convertito con  legge 8 agosto
1995, n. 341;
  Visto  l'art.  4, comma  24,  primo  periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede che la dimensione  di 500 dipendenti puo' essere riferita
anche a piu' unita' produttive;
  Visto  l'art. 4,  comma 24,  secondo periodo,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede  che gli interventi  di sostegno di  cui al punto  1 sono
erogati  sulla base  di  accordi collettivi  stipulati  prima del  31
dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relativo alla ripartizione per  l'anno 1996 delle risorse finanziarie
tra i diversi interventi posti  a carico del Fondo per l'occupazione,
ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri
connessi all'incentivazione  delle iniziative  produttive industriali
previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  16  dicembre  1996  relativo
all'impegno  della  somma di  lire  60  miliardi che  graveranno  sul
capitolo 1176  dello stato di  previsione del Ministero del  lavoro e
della previdenza sociale;
  Visti  gli accordi  collettivi stipulati  in data  anteriore al  31
dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Visto l'accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale  il 12 marzo 1994 tra il  Gruppo Ilva e le
organizzazioni  sindacali FIM-CISL,  FIOM-CGIL, UILM-UIL  nazionali e
territoriali per il piano  di ristrutturazione e scissione societaria
dell'Ilva in  liquidazione e  sue partecipate  e controllate,  che ha
coinvolto oltre  500 lavoratori  ed ha  comportato esuberi  per oltre
12.000 unita', ed in funzione  della costituzione delle societa' Ilva
laminati piani e Acciai speciali  Terni e del conseguente processo di
privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi
assunti in sede comunitaria;
  Considerato  in particolare  processo di  privatizzazione dell'Ilva
pali  Dalmine, societa'  gia' partecipata  dell'Ilva laminati  piani,
conclusosi  nel 1996  e avvenuto  nell'ambito ed  in conseguenza  del
processo di ristrutturazione del Gruppo Ilva;
  Considerati  gli  impegni  sottoscritti  dai  nuovi  azionisti  nei
confronti dell'IRI volti a garantire la salvaguardia dell'occupazione
del personale dipendente, la  conservazione del trattamento economico
e normativo a livello individuale  e l'osservanza delle intese di cui
all'accordo sindacale sottoscritto presso  il Ministero del lavoro il
12 marzo 1994;
  Considerate  in  particolare  la ricapitalizzazione  per  oltre  23
miliardi effettuata nel 1996 e la ristrutturazione in corso nell'Ilva
pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata;
  Vista la domanda di contributo a  valere sull'art. 2 della legge n.
56  /  1994 per  complessive  201  unita',  presentata da  Ilva  pali
Dalmine, di cui 165 nello stabilimento di Torre Annunziata;
  Vista  la   nota  integrativa   dell'Ilva  pali   Dalmine  relativa
all'organico dell'Ilva  pali Dalmine di  Torre Annunziata pari  a 164
unita' in data 30 settembre 1997;
  Vista la  nota della  regione Campania del  10 ottobre  1997, nella
quale si esprime una valutazione  positiva in merito alla concessione
all'Ilva  pali  Dalmine  -  stabilimento  di  Torre  Annunziata,  del
contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56 / 1994;
  Considerati  i massimali  individuati  dal Ministero  del lavoro  e
della previdenza sociale  e dalla Commissione europea,  in materia di
aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione
suindicato, fissati  in 25.000 E.C.U. pro  - capite per le  piccole e
medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1
del reolamento CEE n. 2081 / 93 del Consiglio del 20 luglio 1993;
  Considerato  che l'art.  2,  comma 1,  della legge  n.  56 /  1994,
prevede che il  beneficio sia erogato in  un'unica soluzione all'atto
della dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla societa' Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata,
e'  concesso un  contributo finanziario  a sostegno  dell'occupazione
pari a L. 7.877.330.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione
di  107 unita'  lavorative e  dell'incremento dell'occupazione  di 57
unita'.