IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonche' le modalita' di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti; Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987 nonche' il decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1997, concernenti la suddetta materia; Considerata la necessita' di adeguamento dell'ordinamento del personale dell'amministrazione ai principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 197; Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzative della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario disporre la ridefinizione della dotazione numerica del ruolo dei dirigenti dell'istituto e delle relative qualifiche nonche' delle modalita' di accesso alla qualifica di capo dipartimento; Vista la deliberazione in data 9 aprile 1997, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha stabilito, tra l'altro, la rideterminazione della dotazione numerica del ruolo dirigenziale e la ridefinizione delle relative qualifiche e delle modalita' di accesso a quella di capo dipartimento, prevedendo, in quest'ultimo caso, la possibilita' che la stessa possa essere conferita anche ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti; Visto che la Commissione parlamentare di vigilanza in data 7 maggio 1997 ha espresso parere favorevole sulle suaccennate modifiche, a condizione che il decreto del Ministro del tesoro che dovra' identificare le categorie dei soggetti nominabili a capo dipartimento ed i criteri di scelta sia emanato previa delibera del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare stessa; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e' sostituito dal seguente: "Il ruolo dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti e' composto di ventisei unita'. Esso si articola in due qualifiche con le seguenti dotazioni: capo dipartimento ....................... 4 dirigente ............................... 22 ----- totale . . . 26". 2. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e' soppressa l'equipollenza: "Dirigente superiore/capo servizio". 3. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e' soppressa l'equipollenza: "Dirigente superiore/capo servizio".