IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11, comma 4, della  legge 13 maggio 1983, n. 197, come
modificato dall'art.  25 del  decreto-legge 31  agosto 1987,  n. 359,
convertito dalla  legge 29 ottobre 1987,  n. 440, che dispone  che la
dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della
Cassa depositi  e prestiti,  la loro  equipollenza con  le qualifiche
funzionali  dell'ordinamento  statale,  le declaratorie,  nonche'  le
modalita'  di accesso  sono  determinate con  decreto del  Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  previa
deliberazione   del   consiglio   di  amministrazione,   sentita   la
Commissione  parlamentare di  vigilanza; che,  infine, le  successive
variazioni sono adottate con la medesima procedura;
  Vista  la  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  che  all'art.  1  ha
determinato  gli atti  amministrativi  da adottarsi  nella forma  del
decreto del  Presidente della Repubblica  ed all'art. 2  ha stabilito
che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art 1, per
i quali  era adottata alla data  di entrata in vigore  della legge in
questione la forma del decreto  del Presidente della Repubblica, sono
emanati con decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri o con
decreto  ministeriale,  a seconda  della  competenza  a formulare  la
proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;
  Visto l'art. 8,  lettera g), della citata legge 13  maggio 1983, n.
197, che dispone tra  l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione
del personale della  Cassa depositi e prestiti  delibera il consiglio
di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli
accordi vigenti;
  Visti i  decreti presidenziali 4  agosto 1984,  4 agosto 1986  e 23
ottobre  1987 nonche'  il decreto  del Ministro  del tesoro  7 aprile
1997, concernenti la suddetta materia;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguamento  dell'ordinamento  del
personale dell'amministrazione ai principi di razionalizzazione della
organizzazione delle  amministrazioni pubbliche e di  revisione della
disciplina  generale  in  materia  di pubblico  impiego,  secondo  le
modalita'  e  le procedure  previste  dagli  articoli  8 e  11  della
suddetta legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge
e delle  esigenze organizzative della  Cassa depositi e  prestiti, si
rende necessario  disporre la ridefinizione della  dotazione numerica
del  ruolo dei  dirigenti dell'istituto  e delle  relative qualifiche
nonche'   delle  modalita'   di  accesso   alla  qualifica   di  capo
dipartimento;
  Vista  la deliberazione  in data  9 aprile  1997, con  la quale  il
consiglio di amministrazione dell'istituto ha stabilito, tra l'altro,
la rideterminazione della dotazione numerica del ruolo dirigenziale e
la  ridefinizione  delle relative  qualifiche  e  delle modalita'  di
accesso a  quella di  capo dipartimento, prevedendo,  in quest'ultimo
caso, la possibilita'  che la stessa possa essere  conferita anche ad
esperti con  qualifiche professionali  rilevanti per i  compiti della
Cassa   depositi  e   prestiti  ovvero   ad  appartenenti   ad  altre
amministrazioni pubbliche  aventi gli  stessi requisiti  e qualifiche
equipollenti;
  Visto che la Commissione parlamentare di vigilanza in data 7 maggio
1997  ha espresso  parere favorevole  sulle suaccennate  modifiche, a
condizione  che  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  che  dovra'
identificare le categorie dei soggetti nominabili a capo dipartimento
ed i criteri  di scelta sia emanato previa delibera  del consiglio di
amministrazione, sentita la Commissione parlamentare stessa;
  Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art.  1 del decreto  del Presidente della Repubblica  4 agosto
1984 e' sostituito dal seguente:
  "Il ruolo dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti e' composto
di  ventisei  unita'. Esso  si  articola  in  due qualifiche  con  le
seguenti dotazioni:
   capo dipartimento  .......................   4
   dirigente  ...............................  22
                                              -----
                                 totale . . .  26".
  2. All'art. 3 del decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto
1984,   e'   soppressa  l'equipollenza:   "Dirigente   superiore/capo
servizio".
  3. All'art. 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto
1986,   e'   soppressa  l'equipollenza:   "Dirigente   superiore/capo
servizio".