IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  1, comma 198, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che  consente, ai  soggetti  che svolgono  attivita'  in qualita'  di
praticanti promotori finanziari ai  sensi dell'art. 8 del regolamento
Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al
riscatto degli anni di praticantato;
  Visto l'art. 5  della legge 2 gennaio 1991, n.  1, il quale dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari;
  Visti  l'art.  8  del   regolamento  approvatao  dalla  Consob  con
deliberazione n. 5388  del 2 luglio 1991 e l'art.  13 del regolamento
approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997,
che  prevedono,  nell'ambito   dell'albo  dei  promotori  finanziari,
l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione;
  Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici
                     degli anni di praticantato
  1.  Hanno titolo  ad avvalersi  della facolta'  di riscatto  di cui
all'art.  1, comma  198,  della legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  i
promotori finanziari  iscritti all'INPS i quali  siano stati iscritti
in qualita'  di praticanti promotori nell'apposita  sezione dell'albo
dei  promotori  finanziari  cosi'  come  previsto  dall'art.  13  del
regolamento  n. 10629/97  approvato  dalla  Consob con  deliberazione
dell'8 aprile 1997.
  2. La facolta' di riscatto puo'  essere esercitata per i periodi di
praticantato  non  copertri  da contribuzione  obbligatoria  ai  fini
pensionistici.