IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente, ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'art. 8 del regolamento Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al riscatto degli anni di praticantato; Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il quale dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari; Visti l'art. 8 del regolamento approvatao dalla Consob con deliberazione n. 5388 del 2 luglio 1991 e l'art. 13 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997, che prevedono, nell'ambito dell'albo dei promotori finanziari, l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione; Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato 1. Hanno titolo ad avvalersi della facolta' di riscatto di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i promotori finanziari iscritti all'INPS i quali siano stati iscritti in qualita' di praticanti promotori nell'apposita sezione dell'albo dei promotori finanziari cosi' come previsto dall'art. 13 del regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione dell'8 aprile 1997. 2. La facolta' di riscatto puo' essere esercitata per i periodi di praticantato non copertri da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.