IL DIRETTORE GENERALE
                            DELLE MINIERE
  Visto  il decreto  legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,  e le  sue
successive integrazioni e modificazioni;
  Visti gli articoli 297, 298 e  299 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile  1959, n. 128: "Norme di polizia  nelle miniere e
nelle cave"  che stabiliscono  la necessita'  di una  attestazione di
idoneita'  per i  prodotti  esplodenti da  impiegare nelle  attivita'
estrattive;
  Visto  il decreto  ministeriale  in data  21  aprile 1979  recante:
"Norme  per  il rilascio  dell'idoneita'  di  prodotti esplodenti  ed
accessori di tiro all'impiego estrattivo" ai sensi dell' art. 687 del
citato decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto il decreto legislativo n.  7 del 2 gennaio 1997: "Recepimento
delle  disposizioni   della  direttiva  93   /  15  /   CEE  relativa
all'armonizzazione delle  disposizioni in  materia di  immissione sul
mercato  e  controllo   degli  esplosivi  per  uso   civile",  ed  in
particolare gli articoli 2 e 6;
  Considerata la necessita' di regolamentare le procedure relative ai
cambiamenti  della   ditta,  dei  luoghi  e   degli  stabilimenti  di
produzione di  cui al  secondo comma dell'art.  3 del  citato decreto
ministeriale,  al fine  di garantire  la conformita',  ai fini  della
sicurezza, dei prodotti alle caratteristiche riconosciute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo  il  quarto  comma  dell'art.   2  del  decreto  del  Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato in data  21 aprile
1979, e' inserito il seguente comma:
  "4 -bis: Qualora  il prodotto disponga di marchio  CE, alla domanda
deve essere  allegata, in  vece degli  estremi del  riconoscimento da
parte del Ministero dell'interno, copia autenticata dell'attestato di
esame CE del  tipo e della documentazione relativa  alla piu' recente
valutazione  di  conformita',  con  traduzioni  ufficiali  in  lingua
italiana".