Con decreto ministeriale n. 23569 del 16 ottobre 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 128 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 aprile 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unita' di Siracusa, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 5 settembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; Con decreto ministeriale n. 23570 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federcostante, con sede in Ancona e unita' nazionali, per un massimo di 119 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23571 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gara Armando industriale, con sede in Roma e unita' di Latina, per un massimo di 36 dipendenti, e Roma, per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 febbraio 1998 all'11 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23572 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sannio strade, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Cerreto Sannita (Benevento), per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23573 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Felma, con sede in Napoli e unita' di Benevento, per un massimo di 7 dipendenti, e Napoli per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 novembre 1997 al 28 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23574 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' in Siracusa, per un massimo di 27 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23575 del 17 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo di 15 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23576 del 17 ottobre 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 settembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone e unita' di Crotone, per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 12 giugno 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; Con decreto ministeriale n. 23577 del 17 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 agosto 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 settembre 1997, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 23578 del 17 ottobre 1997, e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Milano, Rho (Milano) e cantieri nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Milano, Rho (Milano) e cantieri nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 23 gennaio 1997. Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23579 del 17 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione della proroga complessiva del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. Officine aeronavali Venezia - Gruppo alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 19 aprile 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23580 del 17 ottobre 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta-Bologna (Bologna). Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favor dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1997, n. 14; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta. Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per il periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 29 dicembre 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23581 del 17 ottobre 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1996 al 18 settembre 1997, della ditta S.p.a. Firema trasporti unita' produttiva Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' di Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza). Parere comitato tecnico del 2 settembre 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 19 settembre 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 19 marzo 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23582 del 17 ottobre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso e Carpinone (Isernia). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso e Carpinone (Isernia), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23583 del 17 ottobre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Genova. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Genova, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Genova, per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.