IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447;
Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, concernente modificazioni ed
aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice della navigazione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio e la relativa
disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione in data 10 marzo 1988, concernente modificazioni
al decreto ministeriale 27 dicembre 1971;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1988 recante modificazioni
al decreto ministeriale 27 dicembre 1971 di attuazione della legge 2
aprile 1968, concernente la liberalizzazione delle aree di
atterraggio;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di
attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio;
Visti la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo e il relativo regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1993, n. 207;
Considerato che si rende necessario regolamentare le attivita'
aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e
del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili nelle loro fasi di movimentazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella
seduta del 9 ottobre 1997;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli
aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico
civile, limitatamente al traffico civile, il presente decreto
disciplina:
a) i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle
attivita' aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m),
punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore
aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in relazione al
livello di inquinamento acustico e per la definizione delle
caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
c) i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e
le attivita' aeroportuali nonche' quelli che regolano l'attivita'
urbanistica nelle zone di rispetto.
2. Le regioni disciplinano con propria legge le modalita' per la
presentazione della documentazione di impatto acustico prevista
dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le
aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25
marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per
i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente
nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di
competenza.
3. Il presente decreto non si applica al rumore prodotto nello
svolgimento di attivita' aeree di emergenza, pubblica sicurezza,
soccorso e protezione civile.