IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  1 del  decreto  -  legge  1  ottobre 1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n. 608:
"Disposizioni  urgenti in  materia  di lavori  socialmente utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
  Visto, in particolare, il comma 2  dell'art. 1 della legge n. 608 /
1996  che fa  espresso  riferimento per  quanto  riguarda i  soggetti
promotori  e gestori  di  lavori socialmente  utili  all'art. 14  del
decreto-legge 16 maggio 1994,  n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19  luglio 1994, n. 451, che prevede  che con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  possono  essere
individuati altri soggetti promotori di lavori socialmente utili;
  Vista  la legge  24  giugno  1997, n.  196:  "Norme  in materia  di
promozione dell'occupazione",  art. 26,  con particolare  riguardo al
comma 2, lettera a), che  rinvia alle modalita' stabilite nell'art. 1
della  legge n.  608  /  1996 per  quanto  riguarda l'attuazione  dei
progetti di lavori di pubblica utilita';
  Visto il decreto  legislativo 7 agosto 1997, n.  280, di attuazione
della delega  conferita dall'art. 26  della legge 24 giugno  1997, n.
196,  in materia  di interventi  a favore  di giovani  inoccupati nel
Mezzogiorno;
  Visto  il decreto  ministeriale 29  agosto 1997  di definizione  di
ambiti e tipologie dei progetti di lavori di pubblica utilita';
  Considerata la necessita'  di realizzare entro il  31 dicembre 1997
l'obiettivo  stabilito   dalla  legge  n.   196  /  1997,   art.  26,
dell'avviamento di 100.000 giovani nelle borse di lavoro e nei lavori
di pubblica utilita', obiettivo  che richiede un'ampia partecipazione
di enti proponenti progetti di pubblica utilita';
  Ritenuto di dover individuare, per il raggiungimento dell'obiettivo
definito  dalla legge  n.  196 /  1997, fra  i  soggetti che  possono
promuovere lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilita' gli
enti pubblici economici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilita' previsti
dalla  legislazione citata  nelle  premesse  possono essere  attivati
anche dagli enti pubblici economici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1997
                                                    Il Ministro: Treu