IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  5 ottobre  1991,  n. 317,  recante interventi  per
l'innovazione e lo  sviluppo delle piccole imprese  ed in particolare
gli articoli  5, 6 e 12,  che prevedono la concessione  di crediti di
imposta e contributi in conto capitale per investimenti innovativi;
  Visto  il decreto  ministeriale 3  marzo 1992,  n. 247,  recante il
regolamento  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  piccole
imprese per investimenti innovativi;
  Visto il  proprio decreto 1 giugno  1993, concernente l'adeguamento
alla disciplina comunitaria dei  criteri di individuazione di piccola
e media  impresa e dei limiti  di intervento previsti dalla  legge n.
317/1991;
  Visto  il   proprio  decreto  23  dicembre   1996,  riguardante  la
sospensione  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazione a  far data dal  1 gennaio  1997, in attesa  della nuova
definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c del
trattato CE;
  Vista  la  legge 7  agosto  1997,  n. 266,  concernente  interventi
urgenti per  l'economia che  dispone, tra l'altro,  l'assegnazione di
complessive lire  135 miliardi, di  cui 50 miliardi  utilizzabili nel
1998 e  25 miliardi nel  1999, per  fare fronte agli  oneri derivanti
dalle istanze  trasmesse ai  sensi dei  predetti articoli  5, 6  e 12
entro  il  31 dicembre  1996  e  non  accolte per  esaurimento  degli
stanziamenti;
  Visto l'art. 3,  terzo comma, delle citata legge 7  agosto 1997, n.
266, ai sensi  del quale il Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  ha   facolta'  di   stabilire  i  termini   per  la
presentazione  delle dichiarazioni  e domande  per l'ottenimento  dei
benefici  di   cui  alla  legge   n.  317/1991,  in   relazione  alle
disponibilita' finanziarie;
  Accertato che l'ammontare delle risorse stanziate non dara' luogo a
disponibilita' residue e che,  pertanto, non possono essere stabiliti
nuovi  termini  per  la  presentazione delle  dichiarazioni  e  delle
domande;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  E'  confermata, dal  1 gennaio  1997,  la data  di sospensione  dei
termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli
articoli 5, 6 e  12 della legge 5 ottobre 1991,  n. 317, disposta con
decreto 23 dicembre 1996.
   Roma, 10 novembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani