IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 5, 6 e 12, che prevedono la concessione di crediti di imposta e contributi in conto capitale per investimenti innovativi; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per investimenti innovativi; Visto il proprio decreto 1 giugno 1993, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge n. 317/1991; Visto il proprio decreto 23 dicembre 1996, riguardante la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a far data dal 1 gennaio 1997, in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c del trattato CE; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente interventi urgenti per l'economia che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di complessive lire 135 miliardi, di cui 50 miliardi utilizzabili nel 1998 e 25 miliardi nel 1999, per fare fronte agli oneri derivanti dalle istanze trasmesse ai sensi dei predetti articoli 5, 6 e 12 entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento degli stanziamenti; Visto l'art. 3, terzo comma, delle citata legge 7 agosto 1997, n. 266, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facolta' di stabilire i termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge n. 317/1991, in relazione alle disponibilita' finanziarie; Accertato che l'ammontare delle risorse stanziate non dara' luogo a disponibilita' residue e che, pertanto, non possono essere stabiliti nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande; Decreta: Articolo unico E' confermata, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, disposta con decreto 23 dicembre 1996. Roma, 10 novembre 1997 Il Ministro: Bersani