IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delibera 96/66/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato II; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose"; Considerato che l'incidente di Chernobyl ha provocato ricadute di cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni dell'Europa settentrionale e considerato che per tutelare la salute degli uomini e degli animali e per porre in essere misure preventive contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo e' opportuno creare un nuovo gruppo di additivi, cioe' il gruppo dei "Leganti di radionuclidi"; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale un nuovo additivo, appartenente al gruppo "Leganti di radionuclidi", che permette di ridurre sensibilmente l'assorbimento di nuclidi di cesio da parte degli animali; Considerato che lo studio di alcuni additivi gia' riportati nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, non e' stato ancora concluso e che, pertanto, e' necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 96/66/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 1997; Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 34