IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  15 febbraio 1963, n. 281, modificata  dalla legge 8
marzo 1968, n.  399 e dal decreto del Presidente  della Repubblica 31
marzo 1968,  n. 152, concernente  la disciplina della  preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  e),  della
suindicata legge;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, con il quale e'  stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli  animali, modificato da ultimo
attraverso  il  decreto  2  aprile 1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997;
  Visto in particolare l'art. 3,  comma 2, del suindicato decreto del
Presidente della Repubblica;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  delibera 96/66/CE  della  Commissione,  che modifica  la
direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato II;
  Considerato  che, alla  luce  dell'esperienza  acquisita in  alcuni
Stati  membri,  e'  opportuno ammettere  provvisoriamente  a  livello
nazionale   nuovi   usi   di    additivi   appartenenti   al   gruppo
"Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose";
  Considerato che  l'incidente di Chernobyl ha  provocato ricadute di
cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni
dell'Europa settentrionale  e considerato che per  tutelare la salute
degli uomini e degli animali e  per porre in essere misure preventive
contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo e'
opportuno creare  un nuovo  gruppo di additivi,  cioe' il  gruppo dei
"Leganti di radionuclidi";
  Considerato  che, alla  luce  dell'esperienza  acquisita in  alcuni
Stati  membri,  e'  opportuno ammettere  provvisoriamente  a  livello
nazionale  un  nuovo additivo,  appartenente  al  gruppo "Leganti  di
radionuclidi", che  permette di ridurre  sensibilmente l'assorbimento
di nuclidi di cesio da parte degli animali;
  Considerato  che  lo  studio  di  alcuni  additivi  gia'  riportati
nell'allegato II al  decreto del Presidente della  Repubblica 1 marzo
1992,  n. 228,  non  e' stato  ancora concluso  e  che, pertanto,  e'
necessario prorogare  il termine  di autorizzazione di  tali sostanze
per un periodo determinato;
  Ritenuto necessario  adeguare la  vigente normativa  nazionale alle
disposizioni   contenute  nella   suindicata  direttiva   comunitaria
96/66/CE, nell'ambito dell'adeguamento  al progresso delle conoscenze
in campo scientifico e tecnico;
  Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della
citata  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  che ha  espresso  parere
favorevole nella seduta dell'8 luglio 1997;
  Visto  l'art. 6,  sub n),  della legge  23 dicembre  1978, n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato II del  decreto del Presidente della  Repubblica 1 marzo
1992, n.  228, e'  modificato conformemente all'allegato  al presente
decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo  di legittimita'  ed entra  in vigore  il giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 34