Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  1 maggio 1997 al  30 aprile 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con
sede  in Napoli  e unita'  di  Napoli, Roma  e S.  Vittore del  Lazio
(Frosinone),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  De Lieto
costruzioni  generali  -  a corrispondere  il  particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  1 aprile 1997  al 31  marzo 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Nov.El, con  sede  in Milano  e
unita' di  Pero (Milano) e  Roma, per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 28 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Nov.El - a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dall'11 novembre 1996 al  10 novembre 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe, con sede in Peschiera
Borromeo  (Milano) e  unita' di  Peschiera Borromeo  (Milano), per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo
di n. 34 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe
- a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  5 maggio 1997  al 4  maggio 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di  Federico Ghedini &
C., con sede in Corsico (Milano)  e unita' di Corsico (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di
n. 40 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I.
di Federico Ghedini  & C. - a corrispondere  il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  5 maggio 1997  al 4  maggio 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Maglificio  Irge,  con sede  in
Turbigo (Milano) e  unita' di Turbigo (Milano), per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 68 unita',  su un organico complessivo di n. 129
unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Irge - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  5 maggio 1997  al 3  maggio 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Faital  Fabbrica   italiana
altoparlanti, con  sede in San  Donato Milanese (Milano) e  unita' di
Chieve  (Milano), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 28,20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 102 unita', su un organico complessivo di n. 187 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Faital
Fabbrica  italiana  altoparlanti  - a  corrispondere  il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal  9 luglio 1997  all'8 luglio 1998, la  corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino
Val d'Elsa (Firenze) e unita'  di Barberino Val d'Elsa (Firenze), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 24  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n.  92  unita',  di  cui  13
lavoratori parttime con riduzione da 27  ore a 12 ore settimanali, su
un organico complessivo di n. 92 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano
- a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal 17 marzo 1997 al  31 dicembre 1997, la corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Itel,  con  sede in  San  Marco
Evangelista (Caserta)  e unita'  di San Marco  Evangelista (Caserta),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 20  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 70  unita', su  un organico
complessivo di n. 87 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Itel  - a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture di Fara,  con sede in
Fara Vicentino (Vicenza) e unita'  di Fara Vicentino (Vicenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 98 unita', su un organico complessivo
di n. 203 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
di Fara - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal 1 novembre 1994  al 31 ottobre 1995, la corresponsionedel
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19  dicembre 1984, n. 863, nella misura  ivi prevista, in
favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in
Bologna  e unita'  di Avellino,  per i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 120 unita', su un organico complessivo di n. 125 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. -
a corrispondere i particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19  dicembre 1984, n. 863, nella misura  ivi prevista, in
favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in
Bologna  e unita'  di Avellino,  per i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 120 unita', su un organico complessivo di n. 170 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. -
a corrispondere i particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto  ministeriale 29 ottobre  1997, e' autorizzata,  per il
periodo dal 7 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, la corresponsione del
trattamento  di   integrazione  salariale  di  cui   all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Editoriale italiana,  con sede in
Milano  e  unita' di  Milano,  per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 36  ore settimanali a 28  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 46 unita', su un organico complessivo di n. 79 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 23441 del 24 settembre 1997.
  L'I.N.P.S. e  l'I.N.P.G.I. sono altresi' autorizzati  - nell'ambito
di quanto  sopra disposto in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla
S.r.l. Editoriale italiana - a corrispondere il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
articoli 1  e 2, trattandosi  di fattispecie rientrante  nell'art. 4,
comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera'
che  i  lavoratori interessati  nella  stessa  unita' poroduttiva  al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento
di   integrazione  salariale   da   solidarieta'   siano  diversi   e
precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato
nell'art. 1, lettera  c), del decreto ministeriale  23 dicembre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti il 9 febbraio 1995,  registro n. 1,
foglio n. 40.