IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visti i  decreti ministeriali in  data 31  luglio 1990 e  16 luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono   state  dettate   specifiche  disposizioni   tecniche  per   il
condizionamento   e   l'etichettatura   dei  prodotti   del   tabacco
conformemente alle  prescrizioni della direttiva del  Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto il  decreto ministeriale del  15 ottobre 1991  concernente il
rinnovo  dell'inserimento nella  tariffa di  vendita al  pubblico dei
generi di monopolio di tutti  i prodotti del tabacco commercializzati
sul   mercato  italiano,   previa   verifica  dell'adeguamento   alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 5  giugno  1997 concernente  i
contenuti  dichiarati  di  nicotina  e  condensato  delle  marche  di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 1997;
  Considerato  che  occorre  modificare  i  contenuti  dichiarati  di
nicotina e condensato indicati nel  citato decreto ministeriale del 5
giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale "Linda (astuccio
e cartoccio)" e "Linda Leggera (astuccio e cartoccio)";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I contenuti  di nicotina  e condensato per  le marche  di sigarette
appresso indicate sono cosi' modificati:
                                mg/sigaretta         mg/sigaretta
                           nicotina  condensato  nicotina  condensato
         Marca                     da                     a
           -                   -         -           -          -
Linda (astuccio e cartoccio)  1,20     13,0         1,10      12,0
Linda Leggera (astuccio e
 cartoccio)                   0,95     11,5         0,90      10,0