Alle sedi periferiche INPDAP
                A tutti gli enti con personale iscritto alle casse
                   pensioni INPDAP
                Alla Direzione generale dei servizi periferici del
                   Tesoro
                Alle prefetture della Repubblica
                Alla regione Valle d'Aosta
                Ai commissari di Governo delle regioni e delle
                   province autonome di Trento e Bolzano
                Ai provveditorati agli studi
                Alle corti di appello
                Alle direzioni provinciali del Tesoro
                Alle ragionerie provinciali dello Stato
                   e, per conoscenza:
                Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                Dipartimento per la funzione pubblica
                Al Ministero del lavoro e della previdenza
                   sociale - Gabinetto del Ministro
                Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
                Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
                Al Ministero della sanita'- Gabinetto del
                   Ministro
                Alla Corte dei conti - Segretariato generale
                Alle sezioni regionali della Corte dei conti
                Ai comitati regionali di controllo
                Alla Ragioneria generale dello Stato
                All'Istituto nazionale della previdenza sociale
  L'art. 1,  comma 23, della  legge 8 agosto  1995, n. 335,  offre la
facolta'  ai  lavoratori,  iscritti  all'AGO  ovvero  alle  forme  di
previdenza  esclusive  o  sostitutive   di  quella  obbligatoria,  in
servizio alla data del 31  dicembre 1995 (destinatari, pertanto di un
sistema di calcolo pensionistico retributivo o prorata) di optare per
l'integrale  liquidazione della  pensione  con il  metodo di  calcolo
contributivo.
  L'esercizio  dell'opzione   e'  subordinato  al   conseguimento  di
un'anzianita' contributiva pari  o superiore a quindici  anni, di cui
almeno cinque maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
  Di  conseguenza,   la  possibilita'   di  optare  per   il  sistema
contributivo potra'  essere esercitata solo  a partire dal  1 gennaio
2001.
  Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 145 del 24  giugno 1997 sono state  emanate le
norme  recanti disposizioni  in  materia di  criteri  di calcolo,  di
retribuzioni di  riferimento, di  coefficienti di rivalutazione  e di
ogni  altro   elemento  utile  alla  ricostruzione   delle  posizioni
assicurative dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione.
  Per gli aspetti che qui interessano, si ricorda che la liquidazione
dei trattamenti pensionistici con  un sistema di calcolo contributivo
dovra' essere effettuata secondo le modalita' gia' indicate da questo
istituto con circolare n. 21 del 29 marzo 1996.
  In particolare, la base di calcolo per l'applicazione integrale del
suddetto  sistema  sara'  costituita   da  un  montante  contributivo
individuale, ottenuto moltiplicando  la retribuzione imponibile annua
per  l'aliquota di  computo del  33%. Il  montante cosi'  determinato
verra' rivalutato  annualmente al 31  dicembre su base  composta (con
esclusione della  contribuzione relativa  al medesimo  anno) mediante
apposito tasso di capitalizzazione, costituito dalla variazione media
del   PIL  nazionale,   calcolata  dall'Istat   con  riferimento   al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
  L'importo del  trattamento pensionistico si otterra'  applicando al
montante   contributivo    cosi'   ottenuto   un    coefficiente   di
trasformazione   il  cui   valore  varia   a  seconda   dell'eta'  di
pensionamento  (da cinquantasette  a sessantacinque  anni -  allegata
tabella A legge di riforma n. 335/1995).
  Ai dipendenti che optino per l'integrale applicazione di un sistema
di calcolo contributivo, si  trattera', pertanto, di rideterminare la
posizione  assicurativa  gia'  acquisita trasformandola  in  montante
contributivo individuale.
  Il  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  180/1997
specifica  che tale  montante  sara' costituito  dalla  somma di  due
quote:
  1) la prima,  relativa ai periodi contributivi maturati  fino al 31
dicembre 1995;
  2)  la seconda,  riguardante  l'anzianita' contributiva  conseguita
successivamente.
  Per la  determinazione della quota di  cui al punto 1)  si dovranno
individuare i seguenti elementi:
  A)Anzianita'  contributiva  maturata  dall'interessato fino  al  31
dicembre 1995.
  A tal fine dovra' essere valutato, oltre al servizio effettivamente
prestato,  anche eventuali  periodi riscattati  o ricongiunti  che si
collochino temporalmente entro la suddetta data.
                                           B) Periodo di riferimento.
  In virtu' di quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n.
503/1992, andra' operata una distinzione tra i soggetti che alla data
del  31 dicembre  1992  avevano  maturato un'anzianita'  contributiva
inferiore a quindici anni e quelli  con anzianita' superiore o pari a
detto limite. Per i primi, il periodo di riferimento andra' ricercato
nell'intero arco  temporale compreso tra  il 1  gennaio 1993 e  il 31
dicembre 1995.
  Per i secondi il corrispondente periodo andra' ridotto nella misura
del  50%.  In questa  sede  non  trova applicazione  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 17, della legge  n. 335/1995, che eleva il periodo
di riferimento per il calcolo della retribuzione media imponibile dal
50%  al 66,6%,  in  quanto  tale incremento  si  riferisce a  periodi
successivi al 31 dicembre 1995.
                                  C) Retribuzione contributiva annua.
  Per  ogni  anno  di  riferimento, come  sopra  individuato,  andra'
ricercata  la retribuzione  imponibile che,  per espressa  previsione
normativa (art.  2, comma  4, del  decreto legislativo  n. 180/1997),
coincidera' con quella indicata nell'art.  2, comma 9, della legge n.
335/1995, nonostante che tale ampliamento si applichi, per i pubblici
dipendenti, solo  a decorrere dal  1 gennaio 1996. Pertanto,  ai fini
dell'esercizio  di opzione,  la  retribuzione  contributiva annua  da
considerare sara' quella  comprensiva di tutti gli  emolumenti che il
lavoratore  ha   percepito  in  costanza  del   rapporto  di  lavoro,
escludendo le  voci tassativamente indicate dall'art.  12 della legge
30 aprile 1969  n. 153 e successive modificazioni  ed integrazioni di
cui all'art. 17 del decreto legislativo  n. 503/1992 ed art. 2, commi
15-18, della legge n. 335/1995.
  Si  precisa  che tale  retribuzione  imponibile  non puo'  comunque
eccedere l'importo del  massimale di cui all'art. 2,  comma 18, della
legge  n. 335/1995  in riferimento  all'anno considerato;  poiche' il
citato  articolo introduce  il concetto  di "massimale  contributivo"
solo a  decorrere dal  1 gennaio  1996, per  gli anni  di riferimento
1993,  1994  e   1995  sara'  cura  dell'Istat   calcolare  il  tetto
contributivo  sulla base  dell'indice dei  prezzi al  consumo per  le
famiglie di operai ed impiegati.
                                        D) Aliquota di finanziamento.
  Per  ciascun  anno di  riferimento,  si  utilizzera' l'aliquota  di
finanziamento  prevista  per  il  versamento  contributivo  a  questo
Istituto, fino  a concorrenza dell'aliquota contributiva  vigente nel
medesimo  periodo  presso  il Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
dell'INPS (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 180/1997).
  Quest'ultima verra' direttamente assunta  per i dipendenti statali,
tenuto  conto che  fino al  1 gennaio  1996 non  era prevista  alcuna
aliquota a carico  dello Stato (in qualita' di datore  di lavoro), il
quale  si  limitava  ad   intervenire  finanziariamente  in  sede  di
erogazione dei trattamenti di quiescenza.
  In  virtu' di  quanto disposto  dall'art. 2,  comma 2,  del decreto
legislativo n. 180/1997, una volta acquisiti i suddetti elementi, per
ogni  anno di  riferimento,  si dovra'  moltiplicare la  retribuzione
contributiva  per l'aliquota  di finanziamento  vigente nello  stesso
anno; il prodotto  cosi' ottenuto andra' rivalutato  sulla base della
variazione  media  quinquennale  del PIL,  determinata  dall'ISTAT  e
pubblicata in data 28 marzo 1997  (pari a 1,088611 per l'anno 1993, a
1,072990 per  l'anno 1994 ed  a 1,065726  per l'anno 1995).  La somma
delle contribuzioni cosi' calcolate  e rivalutate, rilevate nell'arco
temporale  1 gennaio  1993/31  dicembre 1995,  andra'  divisa per  il
numero degli anni o frazione di  anni relativi allo stesso periodo di
riferimento  (3   anni,  qualora   l'iscritto  sia  in   possesso  di
un'anzianita' contributiva  al 31 dicembre  1992 inferiore a  15 anni
ovvero 18 mesi, qualora in possesso di un'anzianita' pari o superiore
a tale limite).
  Per ottenere  il montante  individuale da imputare  sulla posizione
assicurativa  dell'interessato fino  al  31  dicembre 1995,  bastera'
moltiplicare la  media delle  contribuzioni annue cosi'  ottenute per
l'anzianita' contributiva complessiva posseduta alla stessa data.
  Al  riguardo   occorre  precisare   che  qualora  nel   periodo  di
riferimento  da prendere  a base  per  il calcolo  della media  della
contribuzione   annua  si   verifichino  interruzioni   dal  servizio
(esempio: aspettative  non retribuite o  frequenze a corsi  di studio
finalizzate al  conseguimento dei  relativi diplomi)  la retribuzione
annua   contributiva   cui   fare  riferimento   sara'   quella   cui
l'interessato  avrebbe avuto  diritto  se fosse  rimasto in  servizio
attivo, compresi  eventuali benefici derivanti  dall'applicazione dei
CCNL  di  comparto  e   con  esclusione  degli  emolumenti  accessori
strettamente legati all'attivita' lavorativa.
  La  seconda quota  del  montante relativo  ai periodi  contributivi
maturati dopo  il 31  dicembre 1995,  in base  a quanto  previsto dai
commi  7  e  8  del  decreto  legislativo  in  esame,  si  calcolera'
applicando  le regole  vigenti  nel sistema  contributivo cosi'  come
indicate nell'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995.
  Nell'ipotesi  di un  iscritto gia'  destinatario di  un sistema  di
calcolo pensionistico retributivo, la  quota di montante contributivo
individuale, relativa  al periodo  1 gennaio 1996  fino alla  data di
presentazione della domanda di  opzione, si otterra' moltiplicando la
retribuzione  annua imponibile  per  l'aliquota di  computo del  33%,
rivalutata secondo i criteri previsti dalla citata legge di riforma.
                                                Il presidente: Seppia