IL MINISTRO DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio 1992, n. 83, recante
attuazione delle direttive n.  85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,  con
modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni
aperti  di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla
commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in  altri
Paesi della Comunita' europea (OICVM);
    Visto  l'art.  9  della  predetta  legge n. 77 del 1983, in forza
della quale le societa' di gestione dei fondi comuni di  investimento
mobiliare  aperti  di diritto nazionale devono provvedere entro il 31
gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti  e  con
riferimento  al  patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a
presentare la dichiarazione relativa a ciascuno  degli  ammontari  in
relazione  ai  quali  si  applicano  le diverse aliquote dell'imposta
sostitutiva ed a versare, entro lo stesso  termine,  alla  competente
sezione  di  tesoreria  provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva
utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli  1  e  2  a  seconda  che
l'imposta  sostitutiva  sia  stata  applicata,  rispettivamente,  con
l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte  dello
0,10 e dello 0,05 per cento;
    Visto  l'art.  10-ter, comma 2 della citata legge n. 77 del 1983,
nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992,
n.  429, in forza del quale gli organismi di investimento  collettivo
in   valori   mobiliari   di   diritto  estero  gia'  autorizzati  al
collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in  vigore
della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il
trattamento  previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
1983,  n.  649,  devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio  a   presentare   la   dichiarazione   relativa   alla
determinazione   del   patrimonio  netto  sul  quale  va  commisurata
l'imposta sostitutiva, da versare,  entro  lo  stesso  termine,  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo
1031 e l'articolo 3;
    Visto  l'art.  14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
recante attuazione delle direttive n.   85/611/CEE  e  n.  88/220/CEE
relative   agli   organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
immobiliari operanti  nella  forma  di  societa'  di  investimento  a
capitale  variabile  (Sicav)  in  base  al  quale  vengono dichiarate
applicabili alle Sicav le disposizioni tributarie di cui ai commi  2,
3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;
    Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di  accertamento delle imposte sui redditi - nella specie applicabile
in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9  della
citata  legge  n.  77  del  1983 e di cui al combinato disposto degli
articoli  9,  terzo  comma,  e  11-bis,  ultimo  comma,  del   citato
decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983
-  in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
    Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1
    1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B  e  780/C
concernenti  la dichiarazione annuale che le societa' di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare aperti di  diritto  nazionale,
le  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile  (Sicav)  ed i
soggetti residenti incaricati del collocamento in  Italia  dei  fondi
comuni  esteri  di  investimento mobiliare aperti ai quali si applica
l'art.  11-bis  del  decreto  legge  30  settembre  1983,   n.   512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
sono obbligati a presentare nell'anno 1998 con  riguardo  all'imposta
sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1997.
    2. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica  dei modelli indicati nel comma 1, mediante l'utilizzo
di stampanti laser  o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque
garantiscano la chiarezza e l'intellegibilita' dei modelli nel tempo.
In  tal  caso  la  riproduzione dei modelli deve essere effettuata in
forma monocromatica utilizzando il colore nero.