IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e' stato nominato subcommissario governativo; Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale e' stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza; Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo e' stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/1995, art. 2, il subcommissario governativo, e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori; Atteso che il commissario governativo, su proposta del subcommissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa; Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del subcommissario governativo, e' stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto; Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori "Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi"; Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato "Ente" e' stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'"Ente" medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'"Ente" quale soggetto attuatore dell'intervento in parola; Atteso che tale intervento, da realizzarsi in due distinti lotti, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000, e' finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera A), su contabilita' speciale di tesoreria intestata a "Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica"; Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilita' speciale da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3: "Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi"; Atteso che tale contabilita' speciale e' stata attivata con il n. 1701/8; Atteso che su tale contabilita' sono riversate, a valere sulla contabilita' speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento; Atteso che titolare di detta contabilita' e', ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente protempore dell'"Ente"; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici e' stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; Vista la propria precedente ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, con la quale e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi 2 lotto" con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'"Ente" per l'importo complessivo di L. 14.300.000.000; Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, e' stato nominato subcommissario governativo per gli atti di gestione della contabilita' speciale di tesoreria intestata al "Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica"; Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'"Ente" assunta in data 8 settembre 1997 con il numero 385/1997, di adozione del progetto esecutivo del 2 lotto dell'opera "Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi", redatto dall'impresa "IGECO S.r.l." di Galugnano (Lecce), aggiudicataria dell'opera con un ribasso sulla base d'asta pari al 22,88%, corrispondente a L. 2.306.269.216, che presenta il seguente quadro economico: A) Lavori a base d'appalto: A1) Condotta di collegamento 9.879.847.973 A2) Compenso a corpo 200.000.000 A3) Sommano lavori lordi 10.079.847.973 A4) A dedurre ribasso d'asta 22,88% 2.306.269.216 A5) Restano i lavori al netto 7.773.578.757 A/b) Importo netto progetto esecutivo: A/b1 - Condotta di collegamento 7.573.578.757 A/b2 - Compenso a corpo 200.000.000 Somma progetto esecutivo 7.773.578.757 A/c) Maggiorazioni per modifiche costruttive: A/c1 - Attraversam. canale Molentargius con tubo guaina 104.785.656 A/c1 - Attraversam. via Colombo con A/c1 - Attraversam. via Fiume con Somma le maggiorazioni 308.941.702 Sommano al netto i lavori 8.082.520.459 B) Somme a disposizione: B1) Espropriazioni 1.297.072.000 B2) Oneri di allaccio telefonico 20.000.000 Sommano 1.317.072.000 C) Imprevisti 763.024.194 D) Spese generali D1) Spese generali 1.055.221.992 E) I.V.A. 19% E1) - su A/B 1.476.979.964 E2) - su A/C 58.698.923 E3) - su B/2 3.800.000 E4) - su D 200.492.178 Sommano 1.739.971.065 Visto il voto n. 408 dell'8 ottobre 1997 con il quale il comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici ha espresso il competente parere ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; Atteso che in sede di progettazione esecutiva l'intervento e' stato adeguato alle prescrizioni della provincia di Cagliari per il passaggio all'interno delle aree scolastiche di Pitz'e Serra; alle richieste formulate dal comune di Quartu Sant'Elena per la realizzazione degli attraversamenti di viale Colombo e di via Fiume con il sistema dello spingitubo; per l'attraversamento del canale di Molentargius (richiesto dalle Saline di Stato) attraverso la realizzazione di un tubo camicia, comportando maggiori oneri per un importo complessivo di L. 308.941.702; Atteso altresi' che nella stima generale vengono rideterminate le somme a disposizione dell'Amministrazione per le espropriazioni in virtu' della nuova destinazione urbanistica di alcuni terreni interessati dalla condotta per complessive L. 1.297.072.000. Tutto cio' a parita' di mappali interessati e quindi a parita' di compensi per l'impresa; Atteso che con la citata ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, contestualmente all'approvazione commissariale del progetto definitivo dell'opera di che trattasi, si e' proceduto ad approvare il quadro economico relativo, nonche' ad esplicitare nel dispositivo della stessa ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 2 che: "... Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo ..." Viste le economie conseguite ammontanti a L. 1.342.190.290; Visto l'art. 26, 2 comma, della legge regionale n. 37/1996, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); Visto l'atto di determinazione commissariale n. 14 del 1 luglio 1996 con il quale e' stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 14.300.000.000 sul capitolo relativo all'intervento diche trattasi nonche' al primo versamento all'Ente della somma di L. 1.787.500.000 in conformita' alla predetta ordinanza n. 44/1996; Considerata la necessita' di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 1.342.190.290; Atteso pertanto, che deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'Ente, previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Ordina: Art. 1. Approvazione del progetto 1. Tenuto conto del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e' approvato il progetto "esecutivo" dei lavori di "Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - II lotto" dell'importo complessivo di L. 12.957.809.710 cosi' ripartito (in comparazione con il quadro economico approvato con il progetto definitivo di cui all'ordinanza n. 44/1996: A) Lavori a base d'appalto: A1) Condotta di collegamento 9.879.847.973 9.879.847.973 A2) Compenso a corpo 200.000.000 200.000.000 A3) Sommano lavori lordi 10.079.847.973 10.079.847.973 A4) A dedurre ribasso d'asta 22,88% -2.306.269.216 A5) Restano i lavori al netto 7.773.578.757 A/b) Importo netto progetto esecutivo: A/b1 - Condotta di collegamento 7.573.578.757 A/b2 - Compenso a corpo 200.000.000 Somma progetto esecutivo 7.773.578.757 A/c) Maggiorazioni per modifiche costruttive: A/c1 - Attraversamento A/c1 - Attraversamento A/c1 - Attraversamento Somma le maggiorazioni 308.941.702 Sommano al netto i lavori 8.082.520.459 B) Somme a disposizione: B1) Espropriazioni 462.934.726 834.137.274 1.297.072.000 B2) Oneri per concessioni varie (attraversamenti ecc.) 20.000.000 20.000.000 Sommano 1.317.072.000 C) Imprevisti 763.024.194 763.024.194 D) Spese generali 1.055.221.992 1.055.221.992 E) IVA 19%: E1) - su A/B 1.476.979.964 E2) - su A/C 58.698.923 E3) - su B/2 3.800.000 E4) - su D 200.492.178 Sommano 1.918.971.114 -179.000.049 1.739.971.065 Importo complessivo 14.300.000.000 1.342.190.290 12.957.809.710 2. E' confermata con riferimento ai lavori di cui al progetto "esecutivo" approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996. 3. Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2539, gia' fissati con la citata ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, nonche' tutte le disposizioni contenute nell'art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della medesima ordinanza.