IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1980; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino; Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa; Visto l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente; Vista la delibera n. 31 del 29 luglio 1980, del consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre 1980 e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 16 ottobre 1980, n. 122499; Considerato che in data 12 marzo 1997 e' stata sottoscritta, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997; Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale collegio in quanto appare piu' opportuno attenersi a quanto previsto in materia dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha personalita' di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, come modificato e integrato dal R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 168 reca: "Costituzione di un Parco nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie". - Il D.P.R. 3 ottobre 1979 reca: "Ampliamento del Parco nazionale del Gran Paradiso". - Il D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871 reca: "Istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino". - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; a) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - L'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente: "Art. 35 (Norme transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge". - L'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge". - L'art. 9, comma 10, della citata legge n. 394/1991 e' il seguente: "10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate".
Note all'art. 1: - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - L'art. 9, comma 8, della citata legge n. 394/1991, e' il seguente: "8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione".