IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente
la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come
modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n.
168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1980;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco
nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;
Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23
settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita
normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che
forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del
Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma
Valle d'Aosta;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
il quale prevede che previa intesa con la regione autonoma Valle
d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della
disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della
legge stessa;
Visto l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale
prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del
Ministro dell'ambiente;
Vista la delibera n. 31 del 29 luglio 1980, del consiglio
d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso,
approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre
1980 e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 16 ottobre
1980, n. 122499;
Considerato che in data 12 marzo 1997 e' stata sottoscritta, con le
regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo
35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997;
Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto
parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti
del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale
collegio in quanto appare piu' opportuno attenersi a quanto previsto
in materia dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n.
394;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco
nazionale del Gran Paradiso ha personalita' di diritto pubblico. Ad
esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70.
2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto
delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, come modificato e
integrato dal R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 168 reca:
"Costituzione di un Parco nazionale presso il gruppo del
Gran Paradiso nelle Alpi Graie".
- Il D.P.R. 3 ottobre 1979 reca: "Ampliamento del Parco
nazionale del Gran Paradiso".
- Il D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871 reca:
"Istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, con
sede in Torino".
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca:
"Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
a) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"Art. 35 (Norme transitorie). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai
principi della presente legge, fatti salvi i rapporti
di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina
del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del
Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto
speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto
delle attuali esigenze con particolare riguardo alla
funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il
Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto
stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi
previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e
devono essere informate ai principi generali della
presente legge".
- L'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione
del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e
altre disposizioni in materia di parchi nazionali) e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
con proprio decreto, provvede all'adeguamento della
disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai
principi della medesima legge".
- L'art. 9, comma 10, della citata legge n.
394/1991 e' il seguente: "10. Il Collegio dei
revisori dei conti esercita il riscontro contabile
sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di
contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di
contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il
collegio dei revisori dei conti e' nominato con
decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due
dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di
Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa,
dalle regioni interessate".
Note all'art. 1:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- L'art. 9, comma 8, della citata legge n.
394/1991, e' il seguente: "8. Il Consiglio direttivo
delibera in merito a tutte le questioni generali ed in
particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui
regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di
cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul
piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14,
elabora lo statuto dell'Ente parco, che e' adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione".